Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 23164 | 20.12.2024
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie
...
Pagina 44, nella tabella 1.8, note:
anziché:
«a) nella produzione di anime si utilizzano sistemi di legante organico che generano emissioni basse o nulle di sostanze classificate come CMR 1 A, CMR 1B o CMR 2 [cfr. le tecniche d), e) e/o f) di cui alla BAT 25];
b) è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- l’ossidazione termica o catalitica non è applicabile;
- la sostituzione con rivestimenti a base acquosa non è applicabile.»,
leggasi:
«(1) Nel processo cold-box il BAT-AEL si applica solo quando sono utilizzate ammine.
(2) Il BAT-AEL si applica solo quando si utilizzano leganti aromatici/sostanze chimiche aromatiche.
(3) Il BAT-AEL si applica solo se la sostanza in esame è considerata rilevante nei flussi dei gas di scarico sulla base dell’inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.
(4) Il BAT-AEL si applica solo quando si utilizzano sistemi leganti a base di fenolo.
(5) Nel caso della produzione di anime il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 100 mg C/Nm3 se sono soddisfatte entrambe le condizioni a) e b) seguenti:
a) nella produzione di anime si utilizzano sistemi di legante organico che generano emissioni basse o nulle di sostanze classificate come CMR 1 A, CMR 1B o CMR 2 [cfr. le tecniche d), e) e/o f) di cui alla BAT 25];
b) è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- l’ossidazione termica o catalitica non è applicabile;
- la sostituzione con rivestimenti a base acquosa non è applicabile.».
[...]
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024