DPCM 20 settembre 2024
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 2024
ID 23032 | 28.11.2024 / In allegato
DPCM 20 settembre 2024
Definizione delle modalita' di posizionamento dei defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo.
(GU n.279 del 28.11.2024)
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Art. 1
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 6-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il presente decreto definisce le modalita' di posizionamento e di utilizzo dei defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116.
2. I criteri e le modalita' di cui al comma 1 sono individuati agli allegati A e B al decreto del Ministro della salute 16 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2023, concernente la definizione dei criteri e delle modalita' per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116. In particolare, dato l'intenso afflusso di pellegrini previsto per il Giubileo 2025, i defibrillatori dovranno essere collocati nelle seguenti sedi:
a) luoghi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116;
b) luoghi di culto, mezzi di trasporto pubblico e strade individuati dal citato progetto di cardioprotezione di Roma Capitale;
c) qualsiasi ulteriore luogo che il Commissario straordinario indicato in premessa individui come strategico per il massiccio afflusso di fedeli.
3. Per il congruo e tempestivo utilizzo del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e per la corretta esecuzione delle manovre ad esso collegate, la formazione sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e l'abilitazione all'uso del defibrillatore (BLSD - Basic Life Support and Defibrillation) adulto e pediatrico, deve riguardare un numero congruo di utilizzatori che consenta il rispetto dei tempi di utilizzo del DAE previsti dal citato decreto del Ministro della salute 16 marzo 2023.
4. Al fine di consentire una formazione standardizzata e gratuita su tutto il territorio nazionale il Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, emana le linee guida per la rianimazione cardiopolmonare e l'abilitazione all'uso del defibrillatore (BLSD) in linea con le ultime raccomandazioni ILCOR (International liaison Committee on Resuscitation) e predispone specifico materiale didattico (manuale, test di valutazione, attestato, test di gradimento).
5. Il materiale di cui al comma 4 e' accessibile esclusivamente ai centri di formazione accreditati presso le centrali operative regionali «118» sulla base dei requisiti previsti a norma di legge.
6. Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute e sui relativi canali di comunicazione.
7. Dall'entrata in vigore del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 2024
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In allegato
Collegati
Legge 4 agosto 2021 n. 116
Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13
Vademecum utilizzo defibrillatori semi/automatici esterni (DAE)
Utilizzo DAE in ambiente extraospedaliero
Linee Guida ERC Rianimazione Cardiopolmonare 2021 - IT
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