Decreto MLPS 13 aprile 2011
Decreto MLPS 13 aprile 2011 / Sicurezza volontari PC, CRI, CNSAS, VVF
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ID 26761 | 27.07.2026 / Allegato
Il legale rappresentante di un'azienda era stato condannato per omessa richiesta del certificato antincendio (Capo A) e omessa denuncia della detenzione di 700 litri di gasolio destinato ai muletti aziendali (Capo B).
La Cassazione ha annullato la condanna con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per i seguenti motivi:
- No all'automatismo antincendio: L'obbligo di certificazione antincendio o SCIA non scatta genericamente per la sola presenza di materiale infiammabile, ma solo se si superano le soglie quantitative tassative fissate dal d.P.R. 151/2011.
- Tassatività della denuncia: Per il reato di omessa denuncia del gasolio (art. 679 c.p.) è necessaria una norma di legge speciale che indichi chiaramente i presupposti dell'obbligo, non potendosi punire un precetto indeterminato.
- Tutela dell'imputato: I giudici d'appello non potevano revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena in assenza di un ricorso del Pubblico Ministero (divieto di reformatio in pejus).
Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrat...

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