~ 2000 / 2026 ~
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Aspetti collegati alla sicurezza
I nanomateriali sul luogo di lavoro, nei prodotti di consumo e nell'ambiente
Le nanoparticelle naturali o formate accidentalmente dall'uomo sono onnipresenti nell'ambiente umano e la loro esistenza e il comportamento sono in generale conosciuti e compresi.
Esistono tuttavia pochi dati sulle nanoparticelle fabbricate sul luogo di lavoro e nell'ambiente.
A livello tecnico, è molto difficile sorvegliare la loro presenza, in particolare considerando le loro piccole dimensioni e i bassi livelli di concentrazione, e distinguere le particelle provenienti da nanomateriali fabbricati dalle nanoparticelle naturali o prodotte in modo accidentale.
L'individuazione dei nanomateriali nelle matrici complesse, come i prodotti cosmetici, i prodotti alimentari, i rifiuti, il suolo, l'acqua o i fanghi, è ancora più difficile. È vero che esistono alcuni metodi di sorveglianza, ma essi non sono stati ancora convalidati nella maggior parte dei casi, e ciò limita la possibilità di confrontare i dati. 4.2.
Sicurezza, valutazione dei rischi e analisi rischi/vantaggi
Dal 2004, il Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI), il Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), l'Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (EFSA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) lavorano sulla valutazione dei rischi dei nanomateriali.
Nel 2009, il CSRSERI ha concluso che "anche se i metodi di valutazione dei rischi potenziali delle sostanze e dei materiali tradizionali sull'uomo e sull'ambiente sono largamente utilizzati e sono generalmente applicabili ai nanomateriali, è tuttavia opportuno sviluppare ulteriormente alcuni aspetti specifici collegati ai nanomateriali.
Questa necessità perdurerà sino a che non si disporrà di dati scientifici sufficienti per caratterizzare gli effetti nocivi dei nanomateriali sugli esseri umani e sull'ambiente.
Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio e al comitato economico e sociale europeo
2012
1. Gli Stati membri, le agenzie dell’Unione e gli operatori economici sono invitati ad usare la seguente definizione del termine «nanomateriale» nell’adozione e nell’applicazione della legislazione e dei programmi strategici e di ricerca relativi ai prodotti derivanti dalle nanotecnologie.
2. Con «nanomateriale» s’intende un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm.
In casi specifici, e laddove le preoccupazioni per l’ambiente, la salute, la sicurezza e la competitività lo giustifichino, la soglia del 5 % della distribuzione dimensionale numerica può essere sostituita da una soglia compresa fra l’1% e il 50%.

Directive 2014/94/EU on the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure was published in the Official Journal of the EU on 28 October 2014.
It entered into for...

REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). T...

ID 10097 | 11.01.2020
In allegato FAQ ECHA relative alle schede di sicurezza.
Le schede di dati di sicurezza hanno lo scopo di fornire agli utilizzatori di sostanze chimi...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024