Nanomateriali: la normativa UE
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Secondo esame regolamentare relativo ai nanomateriali
Aspetti collegati alla sicurezza
I nanomateriali sul luogo di lavoro, nei prodotti di consumo e nell'ambiente
Le nanoparticelle naturali o formate accidentalmente dall'uomo sono onnipresenti nell'ambiente umano e la loro esistenza e il comportamento sono in generale conosciuti e compresi.
Esistono tuttavia pochi dati sulle nanoparticelle fabbricate sul luogo di lavoro e nell'ambiente.
A livello tecnico, è molto difficile sorvegliare la loro presenza, in particolare considerando le loro piccole dimensioni e i bassi livelli di concentrazione, e distinguere le particelle provenienti da nanomateriali fabbricati dalle nanoparticelle naturali o prodotte in modo accidentale.
L'individuazione dei nanomateriali nelle matrici complesse, come i prodotti cosmetici, i prodotti alimentari, i rifiuti, il suolo, l'acqua o i fanghi, è ancora più difficile. È vero che esistono alcuni metodi di sorveglianza, ma essi non sono stati ancora convalidati nella maggior parte dei casi, e ciò limita la possibilità di confrontare i dati. 4.2.
Sicurezza, valutazione dei rischi e analisi rischi/vantaggi
Dal 2004, il Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI), il Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), l'Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (EFSA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) lavorano sulla valutazione dei rischi dei nanomateriali.
Nel 2009, il CSRSERI ha concluso che "anche se i metodi di valutazione dei rischi potenziali delle sostanze e dei materiali tradizionali sull'uomo e sull'ambiente sono largamente utilizzati e sono generalmente applicabili ai nanomateriali, è tuttavia opportuno sviluppare ulteriormente alcuni aspetti specifici collegati ai nanomateriali.
Questa necessità perdurerà sino a che non si disporrà di dati scientifici sufficienti per caratterizzare gli effetti nocivi dei nanomateriali sugli esseri umani e sull'ambiente.
Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio e al comitato economico e sociale europeo
2012
Raccomandazione della Commissione del 18 ottobre 2011 sulla definizione di nanomateriale
1. Gli Stati membri, le agenzie dell’Unione e gli operatori economici sono invitati ad usare la seguente definizione del termine «nanomateriale» nell’adozione e nell’applicazione della legislazione e dei programmi strategici e di ricerca relativi ai prodotti derivanti dalle nanotecnologie.
2. Con «nanomateriale» s’intende un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm.
In casi specifici, e laddove le preoccupazioni per l’ambiente, la salute, la sicurezza e la competitività lo giustifichino, la soglia del 5 % della distribuzione dimensionale numerica può essere sostituita da una soglia compresa fra l’1% e il 50%.