Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 / BAT macelli e industrie dei sottoprodotti di origine animale
ID 20996 | 18.12.2023 / In allegato
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione, del 11 dicembre 2023, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili
(GU L 2023/2749 del 18.12.2023)
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE. Le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
(2) A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il 22 maggio 2023 il forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011, ha trasmesso alla Commissione il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili. Il parere è pubblico.
(3) Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione tengono conto del parere del forum sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT. Esse costituiscono il nucleo del documento di riferimento sulle BAT.
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili riportate in allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER I MACELLI E LE INDUSTRIE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E/O DEI COPRODOTTI COMMESTIBILI
Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:
6.4. a) funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
6.5. lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno;
6.11. trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.
6. Altre attività
6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:
a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno.
6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno
6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito
6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
b) Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
i) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;
ii) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno;
iii) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, con una capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno superiore a;
- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure
- [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi
dove «A» è la percentuale (%) in peso di materia animale della capacità di produzione di prodotti finiti.
L’imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.
La presente sottosezione non si applica nel caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte.
c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua)
6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.
6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:
a) con più di 40 000 posti pollame;
b) con più di 2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) con più di 750 posti scrofe.
6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno.
6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nella presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico in conformità alla direttiva 2009/31/CE.
6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura.
6.11. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un’installazione di cui al capo II.
Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano altresì quanto segue:
- la trasformazione di sottoprodotti di origine animale e/o di coprodotti commestibili (quali il rendering e la fusione di grassi, la trasformazione delle piume, la produzione di farina di pesce e olio di pesce, la trasformazione del sangue e la produzione di gelatine) che rientrano nella descrizione dell’attività di cui all’allegato I, punto 6.4, lettera b), punto i), e/o punto 6.5, della direttiva 2010/75/UE;
- la combustione di farine di carne e ossa e/o di grasso animale;
- la combustione (ad esempio in ossidatori termici o caldaie a vapore) di gas maleodoranti (derivanti dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT), compresi i gas incondensabili;
- l’incenerimento di carcasse, se direttamente associato alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;
- la conservazione delle pelli, se direttamente associata alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;
- la manipolazione di budelli e frattaglie (visceri);
- il compostaggio e la digestione anaerobica, se direttamente associati alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;
- il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT e che il trattamento delle acque reflue non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 91/271/CEE.
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano quanto segue:
- gli impianti di combustione in situ non contemplati nell’elenco di cui sopra che generano gas caldi che non sono utilizzati per il riscaldamento a contatto diretto, l’essiccazione o altri trattamenti degli oggetti o dei materiali. Tali impianti potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione o nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la produzione di alimenti dopo la realizzazione dei tagli standard di animali di grandi dimensioni o dei tagli di pollame, che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- lo smaltimento di rifiuti in discarica, disciplinato dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio. In particolare, il deposito sotterraneo permanente e quello a lungo termine (≥ 1 anno prima che avvenga lo smaltimento, ≥ 3 anni prima che avvenga il recupero) rientrano nella direttiva 1999/31/CE.
Altre conclusioni sulle BAT e documenti di riferimento potenzialmente pertinenti per le attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT includono:
- grandi impianti di combustione;
- industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nell’industria chimica;
- trattamento dei rifiuti;
- incenerimento dei rifiuti;
- industria conciaria;
- monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni soggette alla direttiva relativa alle emissioni industriali;
- effetti economici ed effetti incrociati;
- emissioni prodotte dallo stoccaggio;
- efficienza energetica;
- sistemi di raffreddamento industriali.
Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano fatte salve altre normative pertinenti, ad esempio in materia di igiene, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere degli animali, biosicurezza ed efficienza energetica (principio «l’efficienza energetica al primo posto»).
[...] Segue in allegato
Collegati
BAT per i macelli, sottottoprodotti di origine animale
Direttiva 2010/75/UE
Tabella Documenti BREF / BAT Direttiva IED (2010/75/UE)
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