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Ricorso avverso giudizio rilasciato dal medico competente

Ricorso avverso giudizio rilasciato dal medico competente D.Lgs. 81/2008 / Note

ID 20791 | 17.11.2023 / In allegato Modelli esempio

L’art. 41 del D. Lgs. 81/08 disciplina le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, in particolare:

- Al comma 8 prevede che “dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore”

- Al comma 9 prevede che “avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso”

Qualora il lavoratore o il datore di lavoro non si ritengono soddisfatti del giudizio rilasciato dal medico competente possono entro trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, presentare ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente di competenza.

Si illustra esempio di Procedimento e Moduli relativi (contattare organo di vigilanza territorialmente competente)

Descrizione del procedimento

L'art. 41 del D. Lgs. 81/08 prescrive che tutti i lavoratori, esposti professionalmente ai rischi previsti dalla normativa vigente, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria effettuata da un medico competente nominato dal datore di lavoro. Il medico competente dell'azienda, al termine delle visite mediche preventive e periodiche, esprime un giudizio che può essere di idoneità oppure di idoneità parziale temporanea o permanente oppure di inidoneità temporanea o permanente del lavoratore alla mansione specifica.

Qualora in disaccordo con tale giudizio, sia il lavoratore che il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, possono ricorrere all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41 comma 9 del D. Lgs. 81/08).

Modalità di accesso

Il ricorso va presentato direttamente o con lettera raccomandata A.R. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) alla ASL/ecc (organo di vigilanza territorialmente competente dove è ubicata l'azienda in cui è occupato il lavoratore).

Documenti necessari

a. Ricorso avviato dal datore di lavoro: il ricorso può essere fatto utilizzando l'apposito modulo (richiesta datore di lavoro),  specificando i motivi del ricorso ed allegando copia del giudizio del medico competente. Il lavoratore sarà convocato a visita medica presso la ASL/ecc.

b. Ricorso avviato dal lavoratore: il ricorso può essere fatto utilizzando l'apposito modulo (richiesta lavoratore), specificando i motivi del ricorso ed allegando copia del giudizio del medico competente. Il lavoratore sarà convocato a visita medica presso la ASL/ecc.

Le richieste per art. 41 del D. Lgs. 81/08 sono richieste a pagamento in quanto rilasciate nell’interesse di privati e il versamento è a carico del richiedente.

Termini di conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude entro 90 giorni.

La decisione della ASL/ecc è impugnabile entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR ed entro 120 giorni con ricorso amministrativo straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica.

NB: Contattare organo di vigilanza territorialmente competente

D.Lgs. 81/2008

Nota (1) (3)

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) [Lettera soppressa dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106];
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. (2) (4) (5) (6)

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. [Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106].

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Note
Il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (art. 4, comma 2), convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 ha modificato l'art. 41, comma 3, lettera a)
Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (art. 32, comma 1), convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha modificato l'art. 41, comma 3, lettera a)
(1) Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77  - Art. 83 - Sorveglianza Sanitaria (sorveglianza sanitaria eccezionale)
(2) Accordo CSR del 13.07.2017 - lndirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(3) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 Art. 139 - "E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali..."
(4) Provvedimento 16 marzo 2006 - Attivita' lavorative divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche
(5) Provvedimento 30 ottobre 2007 - Accertamento di assenza di tossicodipendenza
(6) Provvedimento 17 settembre 2008 - Procedure accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza
_____

Interpelli (0)

Interpello n. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne
Interpello n. 8/2013 del 24/10/2013 - Art. 41, comma 2, visita medica preventiva
Interpello n. 18/2014 del 06/10/2014 - Visite mediche al di fuori degli orari di servizio
Interpello n. 8/2015 del 02/11/2015 - Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente
Interpello n. 8/2016 del 12/05/2016 - Obbligo della sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore
Interpello n. 14/2016 del 25/10/2016 - Oneri visite mediche ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81.2008
Interpello n. 15/2016 del 25/10/2016 - Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale
Interpello n. 2/2022 del 26/10/2022 - Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori

...
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