~ 2000 / 2026 ~
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ID 24605 | 18.09.2025
Propedeuticità della riunione periodica di prevenzione e protezione di bordo ai sensi dell’art.14 D.Lgs 271/99.
Questo Reparto è stato recentemente interessato da un armatore del settore pesca in merito al significato da attribuire all’espressione “almeno una volta l’anno” richiamata al punto 1) dell’art.14 del D. Lgs. 271/99.
Sull’argomento, è stata interessata la competente Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua, che ha avvalorato la posizione dello scrivente, secondo cui l’espressione “almeno una volta l’anno”, deve essere
intesa come l’intervallo di tempo massimo di 12 mesi tra una riunione e quella successiva.
Ciò, in quanto si ritiene che tale interpretazione garantisca la periodicità necessaria per l’attuazione di adeguate azioni di prevenzione, nel quadro di una tutela efficace della sicurezza dei lavoratori e dell’interesse pubblico.
Alla luce di quanto sopra, si richiama l’attenzione sulla corretta e uniforme applicazione della normativa in argomento, al fine di assicurare un’interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale.
La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera alla sezione “Sicurezza della Navigazione
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