Decreto 7 agosto 2023
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Decreto 7 agosto 2023 / Regolamento casi esenzione nomina consulente ADR
ID 20329 | 20.09.2023 / In allegato
Decreto 7 agosto 2023
Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.
(GU n.220 del 20.09.2023)
In vigore data pubblicazione in GU 20.09.2023
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Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si richiamano le definizioni riportate nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, di seguito ADR, nell'edizione vigente, ed in particolare:
a) «Definizioni, unita' di misura e abbreviazioni» di cui al capitolo 1.2 dell'ADR;
b) «Consulente per la sicurezza» di cui al capitolo 1.8, paragrafo 1.8.3 dell'ADR.
Art. 2 Oggetto
1. Il presente decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attivita' di spedizione o trasporto, oppure una o piu' delle connesse attivita' di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.
Art. 3 Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali
1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:
a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;
b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
ii. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' limitate»;
iii. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' esenti».
Art. 4 Casi di esenzione per trasporti in colli
1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) per ogni operatore, e' ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.
Art. 5 Casi di esenzione per spedizioni occasionali
1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o piu' delle correlate attivita' di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
c) il numero massimo di operazioni e' di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto.
Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.
Art. 6 Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione
1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attivita' di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.
Art. 7 Prescrizioni di sicurezza
1. Il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalita' in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.
2. Il legale rappresentante dell'impresa, inoltre, e' responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR. La registrazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all'autorita' competente su richiesta.
Art. 8 Relazione di incidente
1. Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, il legale rappresentante dell'impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell'inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformita' alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.
Art. 9 Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 7 agosto 2023
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- Decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40;
Non più pertinenti:
- Circolare prot. 2245/4915/10 del 14 novembre 2000, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di chiarimento delle condizioni di applicazione delle esenzioni disciplinate nel decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T;
- Circolare prot. n. 40141 del 21 dicembre 2022, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di esplicitazione dei casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.
in allegato
Decreto 7 agosto 2023 | Testo completo di annotazioni ADR
Collegati
D.M. 4 luglio 2000
Decreto Legislativo 4 febbraio 2000 n. 40
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