Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.840
/ Totale documenti scaricati: 27.887.368

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.887.368 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.887.368 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.887.368 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.887.368 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.887.368 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.887.368 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.887.368 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.840 *

/ Totale documenti scaricati: 27.887.368 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Regolamento delegato (UE) 2023/1656

ID 20238 | | Visite: 6977 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/20238

Regolamento delegato  UE  2023 1656   Modifica Regolamento PIC

Regolamento delegato (UE) 2023/1656 / Modifica Regolamento PIC / 35 nuove sostanze

ID 20238 | 25.08.2023

Regolamento delegato (UE) 2023/1656 della Commissione del 16 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali

GU L 210/3 del 25.8.2023

Entrata in vigore: 14.09.2023

Applicazione dal 1° novembre 2023

35 sostanze chimiche aggiunte all'allegato I del PIC includono 27 pesticidi e otto sostanze chimiche industriali

Gli esportatori dell'UE sono ora tenuti a notificare la loro intenzione di esportare 35 ulteriori sostanze chimiche pericolose a seguito della modifica al regolamento PIC (Previo consenso informato) dell'UE. 

Oltre alla notifica di esportazione, la maggior parte di queste sostanze chimiche richiederà anche un consenso esplicito da parte del paese importatore prima che possano avere luogo le esportazioni. Inoltre, quattro sostanze chimiche che in precedenza erano soggette solo a una notifica di esportazione, ora necessiteranno anche di un consenso esplicito.

Lo strumento informatico ePIC è stato aggiornato di conseguenza e le aziende possono già iniziare a notificare le proprie esportazioni.

________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam» o «convenzione»).
(2) Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1379 e (UE) 2022/94 la Commissione ha deciso di non rinnovare l’approvazione delle sostanze famoxadone e fosmet, rispettivamente, come sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del famoxadone e del fosmet nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere il famoxadone e il fosmet negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2081 la Commissione ha deciso di non rinnovare l’approvazione della sostanza indoxacarb come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione costituisce una rigorosa restrizione dell’impiego di tale sostanza a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), l’indoxacarb è approvato soltanto ai fini dell’uso in biocidi del tipo di prodotto 18 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». È pertanto opportuno iscrivere l’indoxacarb negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/795 la Commissione ha deciso di revocare l’approvazione della sostanza alfa cipermetrina come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione ha come conseguenza il divieto dell’uso dell’alfa cipermetrina nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Inoltre, la classificazione armonizzata dell’alfa cipermetrina a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce una prova sufficiente del fatto che questa sostanza desta preoccupazioni per la salute umana e per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere l’alfa cipermetrina nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(5) Il ritiro della sostanza attiva bromadiolone dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto dell’uso del bromadiolone nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Inoltre la classificazione armonizzata del bromadiolone a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il bromadiolone nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(6) Il ritiro della sostanza attiva metam-sodio dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 è stato disposto dall’industria. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del metam-sodio nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre la classificazione armonizzata di questa sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che essa desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il metam-sodio nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/782 la Commissione ha deciso di revocare l’approvazione della sostanza isopyrazam come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell’isopyrazam nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere l’isopyrazam negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(8) Il ritiro della sostanza attiva diuron dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria. Detto ritiro si traduce in una rigorosa restrizione dell’impiego del diuron a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, l’uso di questa sostanza è consentito soltanto in biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre la classificazione armonizzata del diuron a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il diuron negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(9) Il ritiro delle sostanze attive azimsulfuron, carbetamide, carbossina, ciproconazolo, ethametsulfuron-metile, etridiazolo, fenbuconazolo, fluquinconazolo, lufenurone, metosulam, miclobutanil, pencicuron, procloraz, profoxydim, spirodiclofen e triflumizolo dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di queste sostanze nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. Inoltre la classificazione armonizzata di queste sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che esse destano preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(10) Con le decisioni di esecuzione (UE) 2018/622, (UE) 2020/1765 e (UE) 2021/98, la Commissione ha deciso di non approvare le sostanze clorofene ed esbiotrina come principi attivi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del clorofene e dell’esbiotrina nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere il clorofene e l’esbiotrina negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(11) Il ritiro della sostanza attiva fenoxicarb dalle procedure di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (UE) n. 528/2012 è stato disposto dall’industria. Detti ritiri hanno come conseguenza il divieto di impiego del fenoxicarb nella categoria «pesticidi». Inoltre la classificazione armonizzata del fenoxicarb a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il fenoxicarb negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(12) Con il regolamento delegato (UE) 2018/172 della Commissione la sostanza triflumuron è stata aggiunta all’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, sulla base di un divieto nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre il ritiro della sostanza attiva triflumuron dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria e le conclusioni della valutazione dei rischi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 costituiscono prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente, il che equivale a un divieto nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Ne consegue il divieto di qualsiasi impiego del triflumuron nella categoria «pesticidi» ed è pertanto opportuno inserire questa sostanza nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(13) Con il regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione la sostanza ciflutrin è stata aggiunta all’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, sulla base di un divieto nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Detto divieto costituisce una rigorosa restrizione dell’impiego di tale sostanza a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, il ciflutrin è approvato soltanto ai fini dell’uso in biocidi del tipo di prodotto 18 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». È pertanto opportuno iscrivere il ciflutrin nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(14) Le sostanze clorfenvinfos e terbufos non sono approvate come sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 né a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Ne consegue il divieto di qualsiasi impiego del clorfenvinfos e del terbufos nella categoria «pesticidi» ed è pertanto opportuno inserire queste sostanze negli elenchi di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché il clorfenvinfos e il terbufos figurano già nell’elenco di cui alla parte 1, è opportuno inserirli nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(15) Le sostanze 1-bromopropano, ftalato di diisopentile, acido 1,2-benzenedicarbossilico esteri alchilici di-C6-8-ramificati e lineari, ricchi di C7, acido 1,2-benzenedicarbossilico, alchil esteri di-C7-11-ramificati e lineari, acido 1,2-benzenedicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare, ftalato di bis(2-metossietile), ftalato di dipentile e ftalato di n-pentile e isopentile sono elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto precedentemente identificate come sostanze estremamente preoccupanti. Di conseguenza dette sostanze sono soggette ad autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Dato che non è stata concessa alcuna autorizzazione, il loro uso è rigorosamente limitato a fini industriali. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(16) In occasione della sua decima riunione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell’allegato III della convenzione il decabromodifeniletere e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati; ne consegue che queste sostanze sono ora soggette alla procedura di previo assenso informato prevista dalla convenzione. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché il decabromodifeniletere e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati sono già elencati nell’allegato I, parte 2, di detto regolamento, queste sostanze dovrebbero essere rimosse dall’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(17) È opportuno modificare le voci relative a bromoxynil, epossiconazolo ed etossilati di nonilfenolo inclusi negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, chiarendo l’ambito di applicazione o aggiungendo altri identificatori numerici per facilitare l’attuazione del regolamento (UE) n. 649/2012.
(18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 649/2012.
(19) Occorre concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dal 1 novembre 2023.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2023_1656.pdf)Regolamento delegato (UE) 2023/1656
 
IT531 kB219

Tags: Chemicals Regolamento PIC

Ultimi inseriti

Gen 14, 2025 52

Legge 14 marzo 1985 n. 132

in News
Legge 14 marzo 1985 n. 132 ID 23293 | 14.01.2025 Legge 14 marzo 1985 n. 132Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. (GU n.89 del 15.04.1985 - S.O) Collegati[box-note]Convenzione… Leggi tutto
Violenza contro le donne tutte le norme 08 Marzo 2024
Gen 14, 2025 45

Violenza contro le donne, tutte le norme

in News
Violenza contro le donne, tutte le norme / Ed. 2024 ID 23292 | 14.01.2025 / In allegato 08.03.2024 - Prima raccolta di fonti interne e sovranazionali L’itinerario di raccolta non può che prendere l’avvio dalla considerazione del quadro normativo internazionale, all’interno del quale si colloca -in… Leggi tutto
Convenzione CEDAW 1979
Gen 14, 2025 40

Convenzione CEDAW

in News
Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) / ONU 1979 ID 23291 | 14.01.2025 Ratifica IT: Legge 14 marzo 1985 n. 132 (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2025 35
Gen 14, 2025 85

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 ID 23287 | 14.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/35 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che attua il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure per la verifica in servizio delle emissioni di CO2 dei… Leggi tutto
Gen 14, 2025 62

Regolamento delegato (UE) 2025/65

Regolamento delegato (UE) 2025/65 ID 23286 | 14.01.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite… Leggi tutto
Salute mentale in agricoltura prevenzione e gestione dei rischi psicosociali   EU OSHA 2024
Gen 13, 2025 69

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali / EU-OSHA 2024 ID 23283 | 13.01.2025 / In allegato Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali per gli agricoltori e i lavoratori agricoli Questa relazione analizza le modalità con cui… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Salute mentale in agricoltura prevenzione e gestione dei rischi psicosociali   EU OSHA 2024
Gen 13, 2025 69

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali

Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali / EU-OSHA 2024 ID 23283 | 13.01.2025 / In allegato Salute mentale in agricoltura: prevenzione e gestione dei rischi psicosociali per gli agricoltori e i lavoratori agricoli Questa relazione analizza le modalità con cui… Leggi tutto