Regolamento delegato (UE) 2023/1656
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Regolamento delegato (UE) 2023/1656 / Modifica Regolamento PIC / 35 nuove sostanze
ID 20238 | 25.08.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/1656 della Commissione del 16 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali
GU L 210/3 del 25.8.2023
Entrata in vigore: 14.09.2023
Applicazione dal 1° novembre 2023
Gli esportatori dell'UE sono ora tenuti a notificare la loro intenzione di esportare 35 ulteriori sostanze chimiche pericolose a seguito della modifica al regolamento PIC (Previo consenso informato) dell'UE. Oltre alla notifica di esportazione, la maggior parte di queste sostanze chimiche richiederà anche un consenso esplicito da parte del paese importatore prima che possano avere luogo le esportazioni. Inoltre, quattro sostanze chimiche che in precedenza erano soggette solo a una notifica di esportazione, ora necessiteranno anche di un consenso esplicito. Lo strumento informatico ePIC è stato aggiornato di conseguenza e le aziende possono già iniziare a notificare le proprie esportazioni.
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam» o «convenzione»).
(2) Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1379 e (UE) 2022/94 la Commissione ha deciso di non rinnovare l’approvazione delle sostanze famoxadone e fosmet, rispettivamente, come sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del famoxadone e del fosmet nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere il famoxadone e il fosmet negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2081 la Commissione ha deciso di non rinnovare l’approvazione della sostanza indoxacarb come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione costituisce una rigorosa restrizione dell’impiego di tale sostanza a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), l’indoxacarb è approvato soltanto ai fini dell’uso in biocidi del tipo di prodotto 18 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». È pertanto opportuno iscrivere l’indoxacarb negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/795 la Commissione ha deciso di revocare l’approvazione della sostanza alfa cipermetrina come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione ha come conseguenza il divieto dell’uso dell’alfa cipermetrina nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Inoltre, la classificazione armonizzata dell’alfa cipermetrina a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce una prova sufficiente del fatto che questa sostanza desta preoccupazioni per la salute umana e per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere l’alfa cipermetrina nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(5) Il ritiro della sostanza attiva bromadiolone dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto dell’uso del bromadiolone nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Inoltre la classificazione armonizzata del bromadiolone a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il bromadiolone nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(6) Il ritiro della sostanza attiva metam-sodio dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 è stato disposto dall’industria. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del metam-sodio nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre la classificazione armonizzata di questa sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che essa desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il metam-sodio nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/782 la Commissione ha deciso di revocare l’approvazione della sostanza isopyrazam come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell’isopyrazam nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere l’isopyrazam negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(8) Il ritiro della sostanza attiva diuron dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria. Detto ritiro si traduce in una rigorosa restrizione dell’impiego del diuron a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, l’uso di questa sostanza è consentito soltanto in biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre la classificazione armonizzata del diuron a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il diuron negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(9) Il ritiro delle sostanze attive azimsulfuron, carbetamide, carbossina, ciproconazolo, ethametsulfuron-metile, etridiazolo, fenbuconazolo, fluquinconazolo, lufenurone, metosulam, miclobutanil, pencicuron, procloraz, profoxydim, spirodiclofen e triflumizolo dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di queste sostanze nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. Inoltre la classificazione armonizzata di queste sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che esse destano preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(10) Con le decisioni di esecuzione (UE) 2018/622, (UE) 2020/1765 e (UE) 2021/98, la Commissione ha deciso di non approvare le sostanze clorofene ed esbiotrina come principi attivi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del clorofene e dell’esbiotrina nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere il clorofene e l’esbiotrina negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(11) Il ritiro della sostanza attiva fenoxicarb dalle procedure di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (UE) n. 528/2012 è stato disposto dall’industria. Detti ritiri hanno come conseguenza il divieto di impiego del fenoxicarb nella categoria «pesticidi». Inoltre la classificazione armonizzata del fenoxicarb a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il fenoxicarb negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(12) Con il regolamento delegato (UE) 2018/172 della Commissione la sostanza triflumuron è stata aggiunta all’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, sulla base di un divieto nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre il ritiro della sostanza attiva triflumuron dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall’industria e le conclusioni della valutazione dei rischi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 costituiscono prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente, il che equivale a un divieto nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Ne consegue il divieto di qualsiasi impiego del triflumuron nella categoria «pesticidi» ed è pertanto opportuno inserire questa sostanza nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(13) Con il regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione la sostanza ciflutrin è stata aggiunta all’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, sulla base di un divieto nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Detto divieto costituisce una rigorosa restrizione dell’impiego di tale sostanza a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, il ciflutrin è approvato soltanto ai fini dell’uso in biocidi del tipo di prodotto 18 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». È pertanto opportuno iscrivere il ciflutrin nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(14) Le sostanze clorfenvinfos e terbufos non sono approvate come sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 né a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Ne consegue il divieto di qualsiasi impiego del clorfenvinfos e del terbufos nella categoria «pesticidi» ed è pertanto opportuno inserire queste sostanze negli elenchi di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché il clorfenvinfos e il terbufos figurano già nell’elenco di cui alla parte 1, è opportuno inserirli nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(15) Le sostanze 1-bromopropano, ftalato di diisopentile, acido 1,2-benzenedicarbossilico esteri alchilici di-C6-8-ramificati e lineari, ricchi di C7, acido 1,2-benzenedicarbossilico, alchil esteri di-C7-11-ramificati e lineari, acido 1,2-benzenedicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare, ftalato di bis(2-metossietile), ftalato di dipentile e ftalato di n-pentile e isopentile sono elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto precedentemente identificate come sostanze estremamente preoccupanti. Di conseguenza dette sostanze sono soggette ad autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Dato che non è stata concessa alcuna autorizzazione, il loro uso è rigorosamente limitato a fini industriali. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(16) In occasione della sua decima riunione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell’allegato III della convenzione il decabromodifeniletere e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati; ne consegue che queste sostanze sono ora soggette alla procedura di previo assenso informato prevista dalla convenzione. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché il decabromodifeniletere e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati sono già elencati nell’allegato I, parte 2, di detto regolamento, queste sostanze dovrebbero essere rimosse dall’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(17) È opportuno modificare le voci relative a bromoxynil, epossiconazolo ed etossilati di nonilfenolo inclusi negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, chiarendo l’ambito di applicazione o aggiungendo altri identificatori numerici per facilitare l’attuazione del regolamento (UE) n. 649/2012.
(18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 649/2012.
(19) Occorre concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a partire dal 1 novembre 2023.
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