Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.811
/ Totale documenti scaricati: 27.849.052

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.811 *

/ Totale documenti scaricati: 27.849.052 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.811 *

/ Totale documenti scaricati: 27.849.052 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.811 *

/ Totale documenti scaricati: 27.849.052 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.811 *

/ Totale documenti scaricati: 27.849.052 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.811 *

/ Totale documenti scaricati: 27.849.052 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.811 *

/ Totale documenti scaricati: 27.849.052 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.811 *

/ Totale documenti scaricati: 27.849.052 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.811 *

/ Totale documenti scaricati: 27.849.052 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Modello lettera di richiamo sicurezza lavoratore

ID 19412 | | Visite: 18922 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/19412

Modello lettera di richiamo sicurezza lavoratore

Modello lettera di richiamo sicurezza lavoratore / Rev. 0.0 Aprile 2023

ID 19412 | 14.04.2023 / In allegato Modello lettera di richiamo .doc/pdf

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Nel caso in cui un lavoratore violasse i propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (individuati dall'art. 20 del D.lgs 81/2008), è necessario che il datore di lavoro, attraverso anche il preposto, richiami il lavoratore.

In allegato Modello di lettera di richiamo con cui il DL, può contestare al lavoratore un comportamento che viola i propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in formato .doc/pdf riservato Abbonati

Le fattispecie di violazione degli obblighi dei lavoratori consistono:

- nel non contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nella non osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- nello scorretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e i miscele pericolose , dei mezzi di trasporto, nonché dei dispositivi di sicurezza;
- nel non utilizzo in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- nella non immediata segnalazione al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- nel non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- nel non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- nel non partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- nel non sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Il richiamo disciplinare può essere espressione dell'attività di sorveglianza del datore di lavoro (art. 18 comma 1 lettera f) Dlgs 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) riguardo all'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

Nella lettera di richiamo deve essere indicato in maniera puntuale cosa è accaduto e perché tale comportamento viola il patto con l’azienda.

D.Lgs.81/08

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e miscele pericolose (1), i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

(Nota)
(1) Come modificato dall' art. 1, lett. a del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 39

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Lavoratori

Ultimi inseriti

Safety Gate
Gen 12, 2025 49

Safety Gate Report 01 del 03/01/2025 N. 03 INFO/00155/24 Svezia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 01 del 03/01/2025 N. 03 INFO/00155/24 Svezia Approfondimento tecnico: Lampada da discoteca Il prodotto “LED Crystal Magic Ball Light”, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non… Leggi tutto
Safety Gate European Commission Report
Gen 12, 2025 45

Safety Gate 2025

Safety Gate: Rapid Alert System for non-food consumer products 2025 Archivio prodotti pericolosi Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in… Leggi tutto
UNI EN 10034 1995   Tolleranze dimensionali travi I   H
Gen 11, 2025 37

UNI EN 10034:1995 / Travi ad I e ad H di acciaio per impieghi strutturali

UNI EN 10034:1995 / Travi ad I e ad H di acciaio per impieghi strutturali ID 23274 | 11.01.2025 Documento di approfondimento sulle tolleranze dimensioni e di forma delle travi ad I ed ad H in accordo alla norma tecnica UNI EN 10034:1005 “Travi ad I e ad H di acciaio per impieghi strutturali.… Leggi tutto
Gen 10, 2025 200

Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 216

in News
Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 216 ID 23272 | 10.01.2025 Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 216 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (GU Serie Generale n.7 del… Leggi tutto
Bulloneria per carpenteria
Gen 10, 2025 118

Bulloneria per carpenteria secondo le norme EN 14399 / EN 15048 Sistema HR - HV - HRC - SB

Bulloneria per carpenteria secondo le norme EN 14399 / EN 15048 Sistema HR - HV - HRC - SB ID 23271 | 10.01.2024 Note sulle norme per la Bulloneria per carpenteria di cui alla Serie EN 14399-X ed EN 15048-X e tipologie. Bulloneria adatta a precarico (EN 14399-1) - Download Scheda Per quanto… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI EN 10034 1995   Tolleranze dimensionali travi I   H
Gen 11, 2025 37

UNI EN 10034:1995 / Travi ad I e ad H di acciaio per impieghi strutturali

UNI EN 10034:1995 / Travi ad I e ad H di acciaio per impieghi strutturali ID 23274 | 11.01.2025 Documento di approfondimento sulle tolleranze dimensioni e di forma delle travi ad I ed ad H in accordo alla norma tecnica UNI EN 10034:1005 “Travi ad I e ad H di acciaio per impieghi strutturali.… Leggi tutto