DM 21 Novembre 2018

DM 21 Novembre 2018
Costituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimic...
1. Con sentenza del 17.4.2015 (depositata il 23.8.2016) la Corte di appello di Trento, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto, quanto alla declaratoria di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti nell'imputazione.
2. La vicenda attiene ad un infortunio avvenuto in Arco il 23.9.2009, nel quale perse la vita K.S., che era alla guida di una piccola pala meccanica a ruote gommate, denominata Bobcat 743, con l'incarico di coprire uno scavo presente sul cantiere stradale: a causa di una errata manovra, il lavoratore precipitò dal ciglio della strada, privo di qualsivoglia protezione o segnalazione, nella scarpata sottostante, riportando lesioni mortali.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il cantiere era stato aperto sulla via Lomego per la realizzazione di opere di costruzione, ricostruzione e manutenzione di linee elettriche in cavo interrato. La SET Distribuzione Energia S.p.a. (d'ora in poi SET) il 24.2.2009 aveva sottoscritto un contratto con cui conferiva appalto ad una A.T.I. - composta da C.E. (Costruzioni Elettriche s.n.c.), C.L.E. (Consorzio Lavoro Energia) e C.T.E. (Consorzio Trentino Energia) - per la realizzazione di detti interventi su impianti di distribuzione di energia elettrica fuori tensione. Nel contratto di appalto C.T.E. indicava come impresa esecutrice la CEIT Impianti s.r.l. (d'ora in poi CEIT), rappresentata da A.DM..
Il contratto di appalto era del tipo c.d. "aperto", nel senso che i lavori non erano specificati individualmente, ma solo per importo complessivo (un milione di euro), con obbligo di intervento a chiamata, per cui SET emetteva un ordine e l'esecutrice CEIT ne organizzava il concreto seguito operativo.
In via Lomego era in corso la posa di tubazioni per l'energia elettrica, per cui occorreva scavare la strada, distendere le condotte, collocare tombini e poi richiudere il tutto. La pala meccanica condotta dal lavoratore deceduto era precipitata a 30 metri di distanza dall'ultimo di tali tombini, il cui tracciato non era ancora stato richiuso con la terra accantonata.
Veniva accertato che la pala meccanica Bobcat precipitata nella scarpata era di proprietà di M.A., titolare della ditta individuale SICIL EDIL. Il lavoratore deceduto era invece un dipendente della CO.GE.T s.r.l., di cui F.D. era procuratore e institore.
In particolare, l'Ispettore del lavoro G.Z., intervenuto un'ora e mezza dopo l'incidente, aveva trovato nel cantiere solo il M.A. ed il F.D., soggetti apparentemente estranei all'esecuzione dei lavori appaltati da SET a CEIT. Se ne era tratta la conclusione, sulla base di ulteriori elementi evidenziati nella sentenza impugnata, che CEIT avesse, senza autorizzazione, subappaltato i lavori alle due ditte sopra menzionate, dissimulando tale contratto con il nolo delle attrezzature della ditta SICIL EDIL. [...]
Costituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimic...
Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(GU n.240 del 12.10.2004)
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Aggiornament...
ID 24205 | 03.07.2025 / In allegato Protocollo firmato
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