Evoluzione del Regolamento EMAS: da EMAS I a EMAS III / Note
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Evoluzione del Regolamento EMAS: da EMAS I a EMAS III / Note 30 anni di EMAS: 1993/2023
ID 19325 | 27.03.2023 / Download Scheda
Il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.
30 anni di EMAS: 1993/2023
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1993
EMAS I - Regolamento (CEE) n. 1836/93
Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (GU L 168 del 10.7.1993)
Facendo seguito ai principi stabiliti dal quinto Programma Comunitario di Politica ed Azione a favore dell'Ambiente e di uno Sviluppo Sostenibile, il 29 Giugno 1993 è stato approvato il Regolamento 1836/93 "sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit", comunemente indicato come EMAS (Environmental Management and Audit Scheme e di seguito indicato, come EMAS I).
Lo schema EMAS I è stato aperto all'adesione volontaria delle Organizzazioni dall'Aprile del 1995.
Il Regolamento EMAS I costituisce un elemento di novità per lo meno nel quadro della normativa ambientale poiché introduce uno strumento volontario attraverso un Regolamento Comunitario.
Il Regolamento EMAS I stabilisce che, per aderirvi, le Organizzazioni devono svolgere specifiche attività (richiamate qui di seguito solo in sintesi e successivamente approfondite):
1) effettuare un'analisi ambientale iniziale, lo strumento mediante il quale l'impresa individua la posizione iniziale del sito in oggetto rispetto alle condizioni ambientali connesse alla propria attività;
2) definire la propria politica ambientale in cui sia individuata la strategia complessiva in riferimento alla gestione ambientale ed attuare un programma ambientale ad essa coerente che contenga gli obiettivi che l'impresa si prefigge in termini di miglioramento delle prestazioni ambientali relative al sito interessato;
3) definire ed attuare un Sistema di Gestione Ambientale come strumento per la gestione dell'organizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi individuati dal programma ambientale; il sistema deve includere la struttura organizzativa dell'organizzazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per attuare il programma ambientale. Questo perché il Regolamento 1836/93 non prevede solo l'ottimizzazione ambientale del ciclo tecnologico, ma richiede che il parametro ambientale sia incorporato nel sistema organizzativo gestionale dell'organizzazione affinchè diventi patrimonio di tutto il personale, a prescindere dal livello gerarchico;
4) effettuare attività di auditing mediante auditor qualificati al fine di verificare che il sistema di gestione ambientale sia correttamente funzionante,
5) elaborare una dichiarazione ambientale che comprenda la descrizione al pubblico delle attività produttive del sito, i riflessi che tale attività hanno sull'ambiente, i risultati ottenuti per un minor impatto ambientale, l'individuazione degli obiettivi di miglioramento da conseguire in prospettiva futura.
Il Regolamento EMAS prevede che la dichiarazione ambientale sia poi esaminata e convalidata da un Verificatore Ambientale, indipendente dall'organizzazione, accreditato dal Comitato Ecolabel Ecoaudit Sezione EMAS Italia e quindi, su richiesta di quest'ultimo, iscritta nel registro europeo EMAS.
In Italia il Comitato Ecolabel Ecoaudit rappresenta l'Autorità pubblica competente sia per l'accreditamento e i controlli dei verificatori ambientali, sia per la registrazione che sancisce il diritto del sito dell'organizzazione ad essere riconosciuto ed indicato all'esterno per la sua qualità ambientale. Le organizzazioni che aderiscono ad EMAS I devono dotarsi di una politica ambientale rivolta non solo al rispetto dei limiti e dei vincoli che sono imposti dalle numerose leggi di settore, ma anche alla diretta creazione di un nuovo rapporto tra impresa, Pubblica Amministrazione e cittadini.
Si impegnano a realizzare un progetto di miglioramento continuo delle performance ambientali, ed agiscono con trasparenza nei confronti del pubblico. L'adesione ad EMAS I, avendo un carattere volontario, ha come obiettivo la valorizzazione verso l'esterno dell'impegno aziendale nella direzione di una gestione ambientalmente corretta.
L'obiettivo del sistema è infatti quello dell'attivazione delle imprese verso il miglioramento della qualità ambientale secondo tempi e criteri adeguati e commisurati alle proprie esigenze e disponibilità, e spesso dettati più dalle pressioni di natura competitiva e sociale percepite dall'azienda che dalle prescrizioni legislative e regolamentari.
Pur essendo la sua applicabilità ristretta ai soli siti connessi ad attività industriali, il Regolamento EMAS I ha riscosso un notevole successo presso i Paesi dell'Unione Europea, (circa 3.000 siti registrati EMAS al Luglio 2000).
Nel 1996 è stato pubblicato lo Standard Internazionale ISO 14001:1996, recepito in Italia come UNI EN ISO 14001:1996 "Sistemi di Gestione Ambientale - Requisiti e Guida per l'uso".
L'introduzione di uno Standard Internazionale sui Sistemi di Gestione Ambientale ha necessariamente fatto emergere la necessità di creare un rapporto tra due strumenti di diversa natura ma strettamente attinenti uno all'altro.
Il 16 aprile 1997 veniva emessa la Decisione della Commissione concernente il riconoscimento della norma internazionale ISO 14001:1996 e della norma europea EN ISO: 14001:1996, che stabiliscono regole per i sistemi di gestione ambientale in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
L'art. 20. del Regolamento 836/93 stabiliva che la Commissione, a distanza di cinque anni dall'entrata in vigore, "riesamini il sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo funzionamento e, se necessario, proponga al Consiglio opportune modifiche concernenti in particolare il campo di applicazione del sistema e l'eventuale introduzione di un logo".
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2001
EMAS II - Regolamento (CE) n. 761/2001
Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114/1 del 24.4.2001)
La Commissione nell'Ottobre 1998 ha elaborato un nuovo testo. Dopo una prima lettura da parte del Parlamento europeo ed una serie di incontri degli appositi organismi interni al Consiglio svoltisi nel corso del 1999, quest'ultimo, nel febbraio 2000, ha assunto una Posizione comune su di un nuovo testo di Regolamento EMAS.
Il 24 Aprile 2001 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (L 114) il Regolamento (CE) N. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (noto, e di seguito indicato, come EMAS II).
Il Regolamento (CE) n. 761/2001 sostituisce ed abroga il precedente Regolamento (CEE) n. 1836/93.
La grande novità di EMAS II consiste nell'estensione del campo di applicazione dello schema comunitario a tutte le "Organizzazioni. Infatti, se nella versione precedente si parlava di "imprese che svolgono attività industriali" restringendo l'adesione al solo settore manifatturiero, in EMAS 2 si parla di "organizzazioni"", intese come "società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione o funzioni proprie".
Già EMAS I prevedeva questa possibilità, ma a puro titolo sperimentale. Un altro punto di novità risiede nell'enfasi che è stata data alla promozione dell'adesione ad EMAS delle piccole imprese. A tal fine EMAS II non solo invita gli Stati Membri ad adottare misure di sostegno e di incentivazione a favore delle piccole imprese e di quelle artigiane, ma la Commissione UÈ ha assunto l'iniziativa di predisporre una linea guida che contiene esplicite semplificazioni possibili a favore delle piccole imprese nell'applicazione di EMAS II.
E' stato poi introdotto in EMAS II l'invito esplicito rivolto agli Stati Membri affinché essi tengano conto della registrazione EMAS nell'elaborazione della legislazione ambientale e nei relativi controlli. Il nuovo Regolamento incorpora al suo interno in maniera integrale la norma ISO 14001 come modello contenente i requisiti del Sistema di Gestione Ambientale che l'Organizzazione deve istituire, attuare e riesaminare.
Altra novità fondamentale introdotta da EMAS II, anche in relazione alla sua estensione ai settori non industriali, è data dall'obbligo posto a carico delle organizzazioni di considerare non solo gli aspetti ambientali diretti associati alla loro attività, ma anche gli aspetti ambientali indiretti, quelli che si svolgono cioè al di fuori della sua responsabilità diretta, ma su cui l'Organizzazione può comunque esercitare un'influenza.
Infine, EMAS II prevede che la cadenza della verifica della Dichiarazione Ambientale, fino a quel punto triennale, diventi annuale.
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2009
EMAS III - Regolamento (CE) n. 1221/2009
Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.(GU L 342/1 del 22.12.2009)
L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS II), prevede che la Commissione riesamini EMAS alla luce dell’esperienza acquisita durante il suo funzionamento e proponga al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche.
La nuova versione del Regolamento EMAS III ha la finalità di rafforzare il sistema comunitario di ecogestione ed audit, migliorandone l'efficienza e l'interesse che riveste per le organizzazioni, soprattutto di piccole dimensioni, in termini di costi, snellimento delle procedure di registrazione, passaggio da altri sistemi di gestione ambientale ad EMAS III, nonché agevolando l’accesso ai finanziamenti disponibili e la partecipazione agli appalti ed acquisti pubblici.
La necessità di un nuovo Regolamento nasceva dalla volontà di fornire alle organizzazioni che volevano valutare e gestire i propri impatti ambientali uno strumento più invitante rispetto ai precedenti. Le indagini condotte a livello europeo negli ultimi anni evidenziavano come lo schema comunitario fosse divenuto via via meno attraente per il mondo industriale, che si era sempre più rivolto alla certificazione ambientale basata sullo standard ISO 14001. Tale disaffezione, sulla base degli studi condotti, era stata causata:
- dal mancato riconoscimento da parte delle istituzioni della registrazione ottenuta, sia in termini di interazioni con i soggetti interessati, sia in termini di semplificazione normativa e amministrativa
- dal fatto che il Regolamento non era adeguato all’apertura al mercato globale, soprattutto per quanto riguardava organizzazioni con siti produttivi collocati all’esterno dell’Unione europea (mentre le certificazioni a norma ISO 14001 erano già riconosciute a livello mondiale)
- da un iter burocratico di registrazione complesso, soprattutto per le PMI.
In aggiunta a queste considerazioni non si devono dimenticare le denunce delle associazioni ambientaliste e dei consumatori relative alla mancanza di limiti minimi sui quali impostare l’impegno rivolto al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali (carenza ancora più evidenziata nei confronti dello standard ISO 14001).
Principali novità introdotte dal nuovo Regolamento EMAS III:
1. Il nuovo Regolamento obbliga le organizzazione a riportare nella dichiarazione ambientale un set minimo di indicatori chiave riguardanti l’efficienza energetica, l’efficienza dei materiali, l’uso di acqua, i rifiuti, le emissioni e la biodiversità (Allegato III).
2. L’EMAS III introduce una attività di benchmark, ovvero La Commissione pubblicherà delle linee guida di settore di riferimento per le migliori pratiche disponibili, a cui le organizzazioni dovranno obbligatoriamente riferirsi.
3. Il nuovo Regolamento si apre ad un mercato globale, ovvero la registrazione potrà essere conseguita e riconosciuta anche alle organizzazioni operanti al di fuori della UE. Inoltre le imprese multinazionali potranno accorpare tutte le attività sotto un unico numero di registrazione.
4. EMAS III introduce delle novità circa le modalità di diffusione della dichiarazione ambientale, ovvero entro un mese dall’a mese dall’avvenuta registrazione o dall’avvenuto rinnovo/aggiornamento, l’organizzazione dovrà mettere a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale o gli eventuali aggiornamenti (Allegato VI).
5. Viene eliminata la versione 2 del logo, quella riportante la dicitura “informazione convalidata” sostituita dalla dicitura “gestione ambientale verificata” contenente il numero di registrazione Nel caso in cui la registrazione sia relativa a più siti, questi devono essere chiaramente indicati. Forma, dimensioni e colori del logo EMAS restano invariati.
Fonti: EU / ENEA
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Vedi Documento
Regolamento EMAS III consolidato
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scheda in allegato
Collegati
Regolamento (CE) n. 761/2001
Regolamento (CEE) n. 1836/93
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