Legge 7 febbraio 1992 n. 150
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ID 23547 | 03.03.2025
È pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 49 del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.
In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025.
La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti:
DPCM 29 gennaio 2025 - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del MUD per l’anno 2025
Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
Allegato 2 - Comunicazione rifiuti semplificata
Allegato 3 - Modelli raccolta dati
Allegato 4 - Istruzioni per la presentazione telematica
Unioncamere provvederà a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2025.
Le modifiche apportate al modello vigente si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative.
Si riportano di seguito le modifiche introdotte nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2025.
È stato introdotto nella scheda Materiali Secondari (Scheda MAT) il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal D. Lgs n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico.
Nell’Allegato 1 istruzioni compilazione modello unico dichiarazione ambientale sono state aggiornate le seguenti parti:
- inserimento del codice ATECO 96.02.03 in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. n. 213/2022 al comma 6 dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006;
- le modalità per il calcolo del numero degli addetti sono state allineate agli aggiornamenti normativi subentrati in merito al sistema di tracciabilità RENTRI di cui all’art. 188-bis del D. Lgs. N. 152/2006 e smi;
Alla Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione - Scheda CG sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati
Sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle schede implementate, nonché aggiornamenti rivolti alla correzione di errori formali o di errori nelle procedure di compilazione.
Le modifiche proposte sono essenzialmente finalizzate a rendere la dichiarazione coerente con le disposizioni normative o, nel caso della dichiarazione relativa ai costi di gestione dei servizi di igiene urbana, con le indicazioni derivanti dalle delibere ARERA.
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Fonte: MASE
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