Decreto 11 novembre 2022
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Decreto 11 novembre 2022 / Registro nazionale organismi valutazione conformità fertilizzanti
ID 18579 | 07.01.2023
Decreto 11 novembre 2022 - Designazione dell'autorità di notifica nazionale ed istituzione del registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE.
(GU n. 5 del 07.01.2023)
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Art. 1. Campo di applicazione
1. Con il presente decreto, in applicazione dell’art. 21, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1009, è designata l’autorità di notifica nazionale responsabile dell’elaborazione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità di prodotti fertilizzanti dell’UE e il controllo di tali organismi notificati.
2. Il presente decreto, altresì:
a) istituisce un registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità autorizzati e notificati, definendone le caratteristiche e la gestione;
b) definisce le modalità operative per la presentazione di una domanda di notifica, da parte di un organismo di valutazione della conformità, all’autorità di notifica nazionale nonché identifica la procedura per la successiva notifica alla Commissione da parte della medesima autorità, in applicazione agli articoli 27 e 28 del regolamento (UE) 2019/1009;
c) individua l’organismo nazionale di accreditamento a cui affidare il controllo degli organismi di valutazione della conformità, in applicazione all’art. 21, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1009.
Art. 2. Autorità di notifica nazionale
1. In applicazione dell’art. 21, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1009, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, di seguito Ministero, è l’autorità di notifica nazionale.
Art. 3. Registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità
1. Presso il Ministero è istituito il «Registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità», di seguito «registro», al fine di identificare gli organismi di valutazione della conformità di prodotti fertilizzanti dell’UE, successivamente notificati alla Commissione europea in applicazione dell’art. 28 del regolamento (UE) 2019/1009.
2. Il Ministero cura la gestione e l’aggiornamento del registro di cui al comma 1 e ne assicura la pubblicazione e la consultazione nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all’art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194. 3. Il registro riporta la denominazione dell’organismo autorizzato a svolgere compiti di valutazione della conformità di prodotti fertilizzanti dell’UE, il numero identificativo, nonché il tipo o la categoria di prodotti fertilizzanti dell’UE per i quali è notificato alla Commissione europea.
Art. 4. Presentazione della domanda di notifica
1. L’organismo di valutazione della conformità che intende essere notificato, in applicazione dell’art. 28 del regolamento (UE) 2019/1009, presenta domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, per mezzo PEC aoo.cosvir@ pec.politicheagricole.gov.it utilizzando il modello di cui all’allegato I al presente decreto e reso disponibile nel sito web www.protezionedellepiante.it
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere gli elementi di cui all’art. 27, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1009 nonché le seguenti informazioni e documenti:
a) descrizione della tipologia o categoria di prodotti fertilizzanti dell’UE per i quali è richiesta la notifica dell’attività di valutazione della conformità, per i quali tale organismo dichiara di essere competente;
b) certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA che attesti che l’organismo di valutazione della conformità soddisfa le prescrizioni dell’art. 24 del regolamento (UE) 2019/1009.
3. L’accettazione della domanda di cui al presente articolo è subordinata, oltre che al certificato di accreditamento di cui al comma 2, lettera b) , alla regolarità e alla completezza della domanda medesima.
Art. 5. Valutazione e registrazione dell’organismo di valutazione della conformità e suo rinnovo [...]
Art. 6. Notifica degli organismi di valutazione della conformità [...]
Art. 7. Controllo degli organismi di valutazione della conformità [...]
Art. 8. Sospensione e revoca delle notifiche [...]
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Allegato I - DOMANDA DI NOTIFICA AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE
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