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Direttiva 2002/62/CE della Commissione, del 9 luglio 2002, che adegua al progresso tecnico per la nona volta l'allegato I alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici) (Testo rilevante ai fini del SEE)
a) imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera costiera, estuariale estuariale, interna interna o lacustre lacustre;
b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura; c) qualsiasi qualsiasi apparecchiatura apparecchiatura o impianto impianto parzialmente parzialmente o totalmente totalmente sommerso sommerso.
Infine, gli stessi non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparazioni da impiegare nel trattamento delle acque industriali.
(GU L 183 del 12.7.2002)
Abrogata dal 31/05/2009
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