Decreto 29 luglio 2022
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Decreto 29 luglio 2022 / Piano di controllo nazionale pluriennale alimenti e mangimi
Modalita' di trasmissione al Ministero della salute degli esiti dei controlli delle autorita' competenti e dei Corpi di polizia che effettuano i controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2017/625 nell'ambito del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP).
(GU n.241 del 14.10.2022)
Art. 1.
1. Le autorità competenti e i Corpi di polizia che effettuano i controlli ufficiali nei settori di cui all’art. 1, comma 2, del regolamento (UE) 2017/625, provvedono a trasmetterne annualmente al Ministero della salute, non oltre il 30 aprile, gli esiti dei controlli relativi all’anno precedente, attraverso l’applicativo Community web (PNI o MANCP) del portale NSIS (Nuovo sistema informativo sanitario).
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segue in allegato
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
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2. Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall’Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell’Unione nei seguenti settori relativi a:
a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
b) l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;
d) le prescrizioni in materia di salute animale;
e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
h) le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
i) la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
j) l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
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