Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.924
/ Totale documenti scaricati: 29.438.908

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.924
/ Totale documenti scaricati: 29.438.908

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.438.908 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.438.908 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.438.908 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.438.908 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.438.908 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.438.908 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.438.908 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.924 *

/ Totale documenti scaricati: 29.438.908 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Decreto 30 settembre 2022

ID 17757 | | Visite: 4776 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/17757

Decreto 30 settembre 2022

Decreto 30 settembre 2022  / Deroghe rispetto dei VLE art. 212 TUS Rischio EMC lavoro

ID 17757 | 04.10.2022 / Decreto in allegato

MLPS 04 ottobre 2022 - ​Adottato il Decreto del 30 settembre 2022 del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro della Salute, che, in attuazione dell’articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008, definisce criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) di cui all'articolo 208, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

Vedi Modello di istanza di autorizzazione deroga VLE EMC formato .doc / compilabile

_________

Decreto 30 settembre 2022 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della salute

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159, recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO in particolare, l’articolo 212 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il cui comma 1 dispone “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute …omissis…”

DECRETA

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 212, decreto legislativo n. 81 del 2008, i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008 e, in particolare, quelle contenute nel titolo VIII, Capi I e IV.


Articolo 2 (Modalità di richiesta dell’autorizzazione alla deroga)

1. Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato I al presente decreto, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).
2. La richiesta è formulata nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II del presente decreto.

Articolo 3 (Tavolo tecnico istituzionale e istruttoria tecnica)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca, entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, un tavolo tecnico istituzionale per l’istruttoria tecnica della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di autorizzazione alla deroga.
2. Il tavolo tecnico istituzionale, di cui al precedente comma 1, è composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni e da n. 4 esperti, di cui n. 2 individuati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e n. 2 dall’Istituto superiore di sanità (ISS).
3. Il tavolo tecnico istituzionale, entro sessanta giorni dalla convocazione, formula un parere che tiene conto delle condizioni previste dall’articolo 212, comma 2, decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel quale sono indicate la durata e le condizioni della deroga.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede, anche su segnalazione del tavolo tecnico istituzionale, ogni altra informazione, chiarimento tecnico e integrazione documentale necessari a supporto dell’istanza di autorizzazione alla deroga o per il mantenimento della stessa.

Articolo 4 (Modalità di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione alla deroga)

1. Sulla base del parere favorevole del tavolo tecnico istituzionale, con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute è adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE.
2. Il decreto di autorizzazione alla deroga è trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio.
3. Le medesime modalità previste per l’autorizzazione alla deroga si applicano anche per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.

Articolo 5 (Verifiche e controlli)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute possono chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga.
2. Qualora l’organo di vigilanza verifichi il venir meno delle condizioni per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione alla deroga ne dà tempestiva e motivata comunicazione alle amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, sulla base della comunicazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo, provvedono alla revoca dell’autorizzazione medesima.

Articolo 6 (Sorveglianza)

1. Qualora nel corso del periodo di validità della deroga, il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.
2. A seguito della segnalazione del datore di lavoro di cui al precedente comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste per il mantenimento dell’autorizzazione alla deroga, convoca per l’acquisizione di apposito parere il tavolo tecnico istituzionale di cui all’articolo 3, comma 1 del presente decreto.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, sulla base del parere di cui al precedente comma 2 del presente articolo, provvedono all’eventuale revoca dell’autorizzazione medesima.

ALLEGATO I
Modello di istanza di autorizzazione alla deroga ai valori limite di esposizione (VLE) ai sensi dell’articolo 212, comma 2, decreto legislativo n. 81 del 2008

ALLEGATO II
Richiesta di autorizzazione alla deroga e ulteriori disposizioni

...

Decreto legislativo n. 81 del 2008

Art. 208 comma 1 - Valori limite di esposizione e valori di azione

1. Le grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III.

[...]

Art. 212 - Deroghe

Nota (1)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.

2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati;
b) tenuto conto dello stato dell'arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative;
c) le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE;
d) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro;
e) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
f) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di Risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, concernente "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici."

Note
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h del decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159

Fonte: MLPS

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 30 settembre 2022.pdf)Decreto 30 settembre 2022
Deroghe rispetto dei VLE art. 212 TUS
IT480 kB434

Tags: Sicurezza lavoro Rischio EMC lavoro

Ultimi inseriti

Apr 13, 2025 32

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983 ID 23812 | 13.04.2025 / In allegato Rinnovo dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 24 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150. (GU n.176 del 29.06.1983) Leggi tutto
Apr 13, 2025 31

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984 ID 23811 | 13.04.2025 / In allegato Art. 253 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Valvole di sicurezza per cannelli per saldatura ossiacetilenica L'art. 253 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 recante la disciplina generale in materia di prevenzione degli infortuni… Leggi tutto
Apr 13, 2025 72

Decreto ministeriale 13 luglio 1965

Decreto ministeriale 13 luglio 1965 ID 23810 | 13.04.2025 Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a… Leggi tutto
Apr 13, 2025 66

Legge 22 marzo 1908 n. 105

Legge 22 marzo 1908 n. 105 ID 23809 | 13.04.2025 / In allegato testo nativo Concernente abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcierie. Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1908 Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008) (GU n.80 del… Leggi tutto
Apr 13, 2025 68

Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981

Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981 ID 23808 | 13.04.2025 Applicazione della circolare n. 46 del 12 giugno 1979 concernente la normativa tecnica per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie. Leggi tutto
Apr 13, 2025 31

Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979

Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979 ID 23807 | 13.04.2025 / In allegato Ministero del Lavoro circolare 12 giugno 1979 n. 46 Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie. Data di promulgazione: 12/06/1979 I rischi sempre più gravi, sia per la… Leggi tutto
Apr 13, 2025 30

Circolare ML n. 562 del 1° agosto 1962

Circolare ML n. 562 del 1° agosto 1962 ID 23806 | 13.04.2025 / In allegato Ministero del Lavoro circolare 1° agosto 1962, n. 562 Uso del benzolo nelle attività lavorative. Data di promulgazione: 01/08/1962 Si sono dovuti lamentare, negli ultimi tempi, numerosi gravi casi di infortuni collettivi per… Leggi tutto
Safety Gate
Apr 13, 2025 76

Safety Gate Report 13 del 28/03/2025 N. 86 SR/01071/25 Repubblica Ceca

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 13 del 28/03/2025 N. 86 SR/01071/25 Repubblica Ceca Approfondimento tecnico: Bagnoschiuma Il prodotto, di marca Nivea, barcode 9005800222981, è stato sottoposto alla misura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento… Leggi tutto
Safety Gate
Apr 13, 2025 82

Safety Gate Report 12 del 21/03/2025 N. 04 SR/01045/25 Germania

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 12 del 21/03/2025 N. 04 SR/01045/25 Germania Approfondimento tecnico: Lampada da tavolo Il prodotto, di marca ELI, mod. CD8215, è stato sottoposto alle procedure di ritiro dal mercato e richiamo presso i consumatori perhè non… Leggi tutto
Apr 12, 2025 98

Circolare MIT Prot. n. 10711 del 07 Aprile 2025

Circolare MIT Prot. n. 10711 del 07 Aprile 2025 ID 23803 | 12.04.2025 / In allegato Oggetto: Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Serie 10… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Cassazione Penale Sez  4 del 04 aprile 2025 n  13146
Apr 10, 2025 259

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146 ID 23791 | 10.04.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146Infortunio mortale durante il prelievo della colla dalla pressa: centralità del concetto di rischio e posizioni di garanzia______ Cassazione Penale Sez. 4 del… Leggi tutto
UNI 11160 2025   Linee guida sistemi antirumore per infrastrutture stradali
Apr 10, 2025 236

UNI 11160:2025 / Linee guida sistemi antirumore per infrastrutture stradali

UNI 11160:2025 / Linee guida sistemi antirumore infrastrutture stradali ID 23789 | 10.04.2025 / Preview in allegato UNI 11160:2025Acustica - Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di sistemi antirumore per infrastrutture stradali La norma specifica i requisiti per la… Leggi tutto
UNI 11976 2025  Strumenti per la valutazione della qualit  dell aria interna
Apr 10, 2025 279

UNI 11976:2025 / Strumenti per la valutazione della qualità dell'aria interna

UNI 11976:2025 / Strumenti per la valutazione della qualità dell'aria interna ID 23788 | 10.04.2025 / Preview in allegato UNI 11976:2025Ergonomia dell'ambiente fisico - Strumenti per la valutazione della qualità dell'aria interna Ai fini dell'ottenimento di condizioni di qualità dell'aria che… Leggi tutto