DM 28 settembre 1990

DM 28 settembre 1990
Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private
(GU n.235 del 08.10.1990)
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Articolo 1 Precauzioni di caratte...
ID 17758 | 04.10.2022 / In allegato Modello formato .doc
In allegato Modello di istanza di autorizzazione alla deroga ai Valori Limite di Esposizione (VLE) a campi elettromagnetici lavoro ai sensi dell’articolo 212 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in formato .doc / compilabile, come riportato nell’allegato I del Decreto 30 Settembre 2022.
Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (
L’istanza di autorizzazione alla deroga deve contenere i seguenti elementi:
La documentazione tecnica deve essere firmata, per la parte di competenza, dal RSPP.
La variazione dei dati comunicati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (
Qualora nel provvedimento di rilascio della deroga siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di esercizio dell’attività lavorativa/processo produttivo, il datore di lavoro deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (
Fatte salve le limitazioni espressamente indicate nell’atto di rilascio, la deroga ha validità per un massimo di quattro anni salvo rinnovi di cui all’articolo 4 del Decreto 30 Settembre 2022.
Qualora non si intenda più avvalersi della deroga deve essere data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (
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Art. 208 comma 1 - Valori limite di esposizione e valori di azione
1. Le grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell'allegato XXXVI, parti II e III.
[...]
Art. 212 - Deroghe
Nota (1)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all'articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.
2. L'autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati;
b) tenuto conto dello stato dell'arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative;
c) le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE;
d) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro;
e) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
f) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di Risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, concernente "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici."
Nota
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h del decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159
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