Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.028

/ Totale documenti scaricati: 26.752.318

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.318 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.318 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.318 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.318 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.318 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.318 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.318 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.752.318 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Decisione (UE) 2022/1663

ID 17697 | | Visite: 1198 | Merci pericolosePermalink: https://www.certifico.com/id/17697

Decisione UE 2022 1663

Decisione (UE) 2022/1663 | Via libera UE a modifiche ADR/ADN

Decisione (UE) 2022/1663 del Consiglio del 26 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e del regolamento allegato all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

GU L 250/19 del 28.9.2022

...

Il Consiglio dell’Unione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) è entrato in vigore il 28 febbraio 2008.
(2) A norma dell’articolo 14 dell’ADR, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche agli allegati dell’ADR. Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) è l’organo competente a decidere sull’adozione di tali modifiche. A norma dell’articolo 20 dell’ADN, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche ai regolamenti allegati all’ADN. Il comitato amministrativo istituito a norma dell’ADN è l’organo competente a decidere sull’adozione di tali modifiche. Durante il biennio 2020-2022 il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) e il comitato amministrativo dell’ADN hanno adottato modifiche rispettivamente agli allegati dell’ADR e ai regolamenti allegati all’ADN, che sono state comunicate alle parti contraenti dell’ADR in data 6 luglio 2022 e alle parti contraenti dell’ADN in data 1° luglio 2022.
(3) A norma dell’articolo 14 dell’ADR, le proposte di modifica degli allegati si considerano accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il segretario generale ha trasmesso le proposte di modifica, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse ove un terzo fosse superiore a questo numero, non si opponga a tali modifiche. A norma dell’articolo 20 dell’ADN, un progetto di modifica del regolamento allegato all’ADN si considera accettato a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il segretario generale l’ha trasmesso, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo di esse è superiore a tale numero, non si opponga a tali modifiche.
(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo alle modifiche dell’ADR e dell’ADN, poiché esse saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva stabilisce prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, che devono applicarsi all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all’ADR e all’ADN. Tale direttiva dispone, inoltre, che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi deve essere autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell’ADR, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) e dell’ADN. Inoltre, a norma dell’articolo 8 della direttiva 2008/68/CE, alla Commissione è conferito il potere di adattare l’allegato I, capo I.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico, specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all’ADR, al RID o all’ADN.
(5) L’Unione non è parte contraente dell’ADR né dell’ADN. Tale circostanza non le impedisce tuttavia di esercitare la sua competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell’organismo istituito dall’uno o dall’altro accordo, in particolare tramite gli Stati membri che sono parti contraenti dell’uno o dell’altro accordo, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
(6) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti dell’ADR e lo applicano, e 13 Stati membri sono parti contraenti dell’ADN e lo applicano.
(7) Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all’interno dell’Unione sia tra l’Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano merci classificate come pericolose a norma dell’ADR e dell’ADN.
(8) Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi, risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall’Unione.
(9) La posizione dell’Unione riguardo alle modifiche degli allegati dell’ADR e alle modifiche del regolamento allegato all’ADN dovrà essere espressa dagli Stati membri che sono parti contraenti rispettivamente dell’ADR e dell’ADN, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo alle modifiche degli allegati dell’ADR adottate dal gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) e alle modifiche dei regolamenti allegati all’ADN adottate dal comitato amministrativo dell’ADN, è stabilita nell’allegato della presente decisione.

Modifiche di minore entità alle modifiche di cui al primo comma possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all’articolo 2.

Articolo 2

Gli Stati membri che sono parti contraenti rispettivamente dell’ADR e dell’ADN esprimono la posizione di cui all’articolo 1 riguardo alle modifiche degli allegati dell’ADR e alle modifiche del regolamento allegato all’ADN, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Articolo 3

Un riferimento alle modifiche accettate degli allegati dell’ADR e del regolamento allegato all’ADN è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

________

ALLEGATO

Proposta

Documento di riferimento

Notifica

Oggetto

Osservazioni

Posizione dell'UE

1.

ECE/TRANS/WP.15/256

C.N.171.2022.TREATIES-XI.B.14

Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR

Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose - WP.15

Concorda con le modifiche

2.

ECE/TRANS/WP.15/256/Add.1

C.N.171.2022.TREATIES-XI.B.14

Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR - addendum

Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose - WP.15

Concorda con le modifiche

3.

ECE/TRANS/WP.15/256/Corr.1

C.N.171.2022.TREATIES-XI.B.14

Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR - rettifica 1

Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose - WP.15

Concorda con le modifiche

4.

ECE/TRANS/WP.15/256/Corr.2

C.N.171.2022.TREATIES-XI.B.14

Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR - rettifica 2

Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose - WP.15

Concorda con le modifiche

5.

ECE/ADN/61

C.N.158.2022.TREATIES-XI.D.6

Progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN

Consenso tecnico in seno al comitato amministrativo dell'ADN.

Concorda con le modifiche

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione UE 2022 1663.pdf)Decisione (UE) 2022/1663
 
IT371 kB214

Tags: Merci Pericolose ADR 2023

Ultimi inseriti

Nov 04, 2024 46

Circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024

in News
Circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024 - Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025 ID 22864 | 04.11.2024 / In allegato Circolare congiunta n. 9032/2024ALL. 1 Modulo richiesta personaleALL. 2 Autocertificazione verifica… Leggi tutto
11  Rapporto attivit  sorveglianza del mercato delle macchine
Nov 04, 2024 57

11° Rapporto attività sorveglianza del mercato delle macchine

11° Rapporto attività sorveglianza del mercato macchine ID 22863 | 04.11.2024 Presentazione dell’11° rapporto Inail sull’accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato delle macchine Milano, 28 e 29 novembre. L’evento è articolato in due giornate seminariali con il rilascio di crediti Ecm per… Leggi tutto
Nov 04, 2024 60

DPCM del 29 ottobre 2024

in News
DPCM del 29 ottobre 2024 / Proroga termine invio dati al PNCS ID 22862 | 04.11.2024 Con DPCM del 29 ottobre 2024 è stata disposta la proroga dei termini per l’invio della comunicazione al PNCS relativa al SuperSismabonus dal 31 ottobre 2024 al 30 novembre 2024. La nuova scadenza riguarda l’invio… Leggi tutto
Nov 04, 2024 74

DPCM 17 settembre 2024

in News
DPCM 17 settembre 2024 / Informazioni da trasmettere ad ENEA e PNCS per usufruire superbonus 110% ID 22861 | 04.11.2024 Pubblicato il DPCM 17 settembre 2024, recante la definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle… Leggi tutto
Decreto direttoriale n  11 del 30 ottobre 2024
Nov 03, 2024 71

DD n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative

Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative ID 22860 | 03.11.2024 Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 che approva le regole operative del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese… Leggi tutto
Nov 03, 2024 46

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator ID 22859 | 03.11.2024 / In allegato The study of occupational stress is hindered by the lack of compact and comprehensive standardized measurement tools. The Pressure Management Indicator (PMI) is a 120-item self-report… Leggi tutto
Nov 03, 2024 85

Valutazione stress lavoro correlato lavoratori di un centro commerciale

Valutazione dello stress lavoro correlato nei lavoratori di un centro commerciale / Occupational Stress Indicator (OSI) ID 22856 | 03.11.2024 / In allegato Obiettivo del presente contributo è quello di valutare gli effetti dello stress in un gruppo di lavoratori di un centro commerciale del sud… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Nov 03, 2024 46

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator ID 22859 | 03.11.2024 / In allegato The study of occupational stress is hindered by the lack of compact and comprehensive standardized measurement tools. The Pressure Management Indicator (PMI) is a 120-item self-report… Leggi tutto
Nov 03, 2024 85

Valutazione stress lavoro correlato lavoratori di un centro commerciale

Valutazione dello stress lavoro correlato nei lavoratori di un centro commerciale / Occupational Stress Indicator (OSI) ID 22856 | 03.11.2024 / In allegato Obiettivo del presente contributo è quello di valutare gli effetti dello stress in un gruppo di lavoratori di un centro commerciale del sud… Leggi tutto
Certificato di Agibilita abitabilita
Nov 01, 2024 92

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024 / Il certificato di agibilità è un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio ID 22849 | 01.11.2024 / In allegato La Sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di… Leggi tutto