Nuova direttiva procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
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Nuova direttiva procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
ID 17582 | Update 24.10.2022
Pubblicata nella GU L 274/1 del 24.10.2022 la Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. Entrata in vigore: 13.11.2022.
(!) La direttiva 95/50/CE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B.
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13.09.2022
Il Parlamento europeo, con risoluzione P9_TA(2022)03 del 13 settembre 2022, ha approvato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/0275 (COD), relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione).
Lo scopo della proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.
La direttiva si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo.
Essa non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime.
Gli Stati membri dovrebbero assicurare un sufficiente livello di controlli eseguiti su tutto il loro territorio pur evitando, nella misura del possibile, di moltiplicare oltre misura i controlli sui veicoli che ne sono oggetto.
È opportuno effettuare i controlli utilizzando una lista di elementi comuni, applicabile al trasporto di merci pericolose in tutta l’Unione.
È necessario prevedere una lista di infrazioni che siano ritenute da tutti gli Stati membri sufficientemente gravi da comportare, a carico dei veicoli che le avranno commesse, l'applicazione di misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell’Unione.
Per assicurare l'osservanza delle norme di sicurezza del trasporto su strada di merci pericolose, occorre prevedere controlli nelle imprese a titolo preventivo ovvero qualora siano state constatate, su strada, infrazioni gravi alla legislazione sul trasporto di merci pericolose.
I controlli in questione devono estendersi a tutti i trasporti su strada di merci pericolose effettuati in tutto o in parte sul territorio degli Stati membri, indipendentemente dal luogo di provenienza o di destinazione della merce o dal paese di immatricolazione del veicolo.
In caso di infrazioni gravi o ripetute, può essere richiesto alle autorità competenti dello Stato membro di immatricolazione del mezzo o di stabilimento dell'impresa che siano adottate misure adeguate e che lo Stato membro richiedente sia informato sull'esito dato alla richiesta.
È opportuno sorvegliare l'applicazione della direttiva sulla base di una relazione che sarà presentata dalla Commissione.
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Fonte: Parlamento Europeo
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Sanzioni ADR previste dal Codice della Strada: Art. 168
Merci pericolose: tabella correlazione Infrazioni e Sanzioni UE/CdS
Direttiva 2004/112/CE
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