~ 2000 / 2026 ~
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Decisione di esecuzione (UE) 2015/974 della Commissione del 17 giugno 2015 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
GU n. L 157/53 del 23.6.2015
Modifica Allegato I, allegato II e allegato III della direttiva 2008/68/CE
Autorizzazione all'applicazione di deroghe interne da parte degli Stati membri concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio di cui all'allegato.
L'allegato I, l'allegato II e l'allegato III della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:
1) nell'allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente:
«I.3.Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Identificativo della deroga: RO-a/bi/bii-MS-nn
RO = strada
a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii
MS = sigla dello Stato membro
nn = numero di ordine
Sono riportate nella Direttiva tutte le Deroghe degli Stati membri in relazione alle merci pericolose.
Carriage of pre-production prototypes of large Lithium-ion batteries assemblies (UN 3480)
Multilateral Agreement M295 under section 1.5.1 of ADR concerning the carriage of li...

Reference: C.N.8.2018.TREATIES-XI.B.14 (Depositary Notification) EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR) GENE...

Pubblicato da USTRA in Italiano commernti alle modifiche dell’ADR 2019.
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USTRA
Ufficio federale delle strade della Svizzera
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024