Decreto 13 gennaio 2022 / Osservatorio sicurezza professioni sanitarie
Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
(GU n.41 del 18.02.2022) ______
Art. 1 Istituzione
1. Per i motivi e le finalita' di cui in premessa e' istituito, presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui all'art. 2 della legge del 14 agosto 2020, n. 113, di seguito «Osservatorio». ...
Art. 3 Compiti e funzionamento
1. L'Osservatorio ha il compito di:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni; b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni; c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti piu' esposti; d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza; e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe; f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonche' a migliorare la qualita' della comunicazione con gli utenti.
2. L'Osservatorio produce i dati utili alla relazione annuale che il Ministro della salute trasmette alle Camere, sull'attivita' svolta.
3. L'Osservatorio, all'atto dell'insediamento, adotta un regolamento con il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle attivita'. ...
Art. 2. Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell’Osservatorio costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché le modalità con le quali l’organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati. La partecipazione all’Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni; b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni; c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; d) monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza; e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe ; f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti. 2. L’Osservatorio acquisisce, con il supporto dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l’Agenas e degli ordini professionali, i dati regionali relativi all’entità e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera a) , anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l’Osservatorio si rapporta con il predetto Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. 3. L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette tramite l’Agenas i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24. 4. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio.
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