Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.805
/ Totale documenti scaricati: 27.834.404

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.805 *

/ Totale documenti scaricati: 27.834.404 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.805 *

/ Totale documenti scaricati: 27.834.404 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.805 *

/ Totale documenti scaricati: 27.834.404 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.805 *

/ Totale documenti scaricati: 27.834.404 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.805 *

/ Totale documenti scaricati: 27.834.404 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.805 *

/ Totale documenti scaricati: 27.834.404 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.805 *

/ Totale documenti scaricati: 27.834.404 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.805 *

/ Totale documenti scaricati: 27.834.404 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Vendita di biocidi per via telematica

ID 15486 | | Visite: 2371 | News ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/15486

Vendita di biocidi per via telematica   Rev  0 0 2022

Vendita di biocidi per via telematica / Novità dal 1° febbraio 2022

ID 15486 | 18.01.2022 / Documento completo in allegato

Il Ministero della Salute è tenuto ad emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali per la vendita di biocidi.
Previste sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 250.000 per pratiche commerciali non rispondenti al Regolamento biocidi (Regolamento (UE) n. 528/2012) da provvedimenti disposti dal Ministero della Salute su controlli effettuati.
_______

In merito alla vendita on line di biocidi, la Legge 23 dicembre 2021 n. 238 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (in GU n.12 del 17.01.2022), in entrata in vigore dal 1° febbraio 2022, individua il Ministero della salute quale autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali. Il Ministero della salute periodicamente indice la conferenza di servizi istruttoria per l’esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d’intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all’identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione. Il Ministero della salute, dispone con provvedimento motivato, in via d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società dell’informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012. E' inoltre prevista, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2 -bis e 2 -quater dell'art.15 della Legge 6 agosto 2013 n. 97una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000.

[...] 

Compiti del Ministero della Salute

L'art. 15 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 - Regolamento biocidi, individuando il Ministero della Salute quale autorità competente

Art. 15 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi.

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato «regolamento n. 528».
2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorita' competente» ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 528.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento n. 528 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate ogni tre anni.
4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalita' di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento n. 528.
5. Con decreto del Ministro della salute e' disciplinato l'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorita' competente previsti dal regolamento n. 528.

Pertanto, la Direzione generale dei Dispositivi medici e del serviziofarmaceutico del Ministero della salute, che esercita le funzioni di Autorita' competente nazionale in materia di biocidi, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della Legge 6 agosto 2013 n. 97, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti biocidi
- rilascia l’autorizzazione tramite procedura semplificata
- rilascia l’autorizzazione alla modifica delle condizioni di autorizzazione di prodotti biocidi già autorizzati
- rilascia l’autorizzazione eccezionale e l’autorizzazione provvisoria di prodotti biocidi
- rilascia l’autorizzazione ai fini di esperimenti o test che possono comportare o provocare dispersioni nell’ambiente
- rinnova le autorizzazioni dei prodotti biocidi
- riesamina l’autorizzazione nel caso in cui siano venute meno le condizioni di autorizzazione
- revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti biocidi
- esercita l'attivita' di controllo sul rispetto delle condizioni di autorizzazione secondo quanto riportato nell'art. 19 del regolamento biocidi
- assicura l'operativita' del sistema dei controlli, costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle regioni e province autonome
- stabilisce e mantiene i rapporti ufficiali con gli organi comunitari
- partecipa alle attivita' del «Forum ECHA - sottogruppo BPR (BPRS group)» operante in collaborazione con il Forum dell'Agenzia europea per lo scambio delle informazioni tra le autorita' nazionali e ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, per gli aspetti di competenza in materia di controlli sui prodotti biocidi.

Ministero della Salute provvedimenti vendita di biocidi per via telematica

Con la pubblicazione della Legge 23 dicembre 2021 n. 238, che entra in vigore il 1° febbraio 2022, all'Art. 32, sono individuate le disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica

Art. 32. Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della Legge 6 agosto 2013 n. 97, sono inseriti i seguenti:
«2 -bis . Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
2 -ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l’esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d’intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all’identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2 -quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell’istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2 -ter , dispone con provvedimento motivato, in via d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società dell’informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.
2 -quinquies . I provvedimenti di cui ai commi 2 -bis e 2 -quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
2 -sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2 -bis e 2 -quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000.

[...]

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Vendita di biocidi per via telematica Rev. 0.0 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
153 kB 11

Tags: Chemicals Regolamento BPR Abbonati Chemicals

Ultimi inseriti

Gen 10, 2025 157

Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 216

in News
Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 216 ID 23272 | 10.01.2025 Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 216 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (GU Serie Generale n.7 del… Leggi tutto
Bulloneria per carpenteria
Gen 10, 2025 110

Bulloneria per carpenteria secondo le norme EN 14399 / EN 15048 Sistema HR - HV - HRC - SB

Bulloneria per carpenteria secondo le norme EN 14399 / EN 15048 Sistema HR - HV - HRC - SB ID 23271 | 10.01.2024 Note sulle norme per la Bulloneria per carpenteria di cui alla Serie EN 14399-X ed EN 15048-X e tipologie. Bulloneria adatta a precarico (EN 14399-1) - Download Scheda Per quanto… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Delibera n  5 del 19 dicembre 2024
Gen 08, 2025 114

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 ID 23263 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 - Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 Pubblicata il 19/12/2024 ... Articolo 1… Leggi tutto
Delibera n  4 del 19 dicembre 2024  Abrogazione categoria 3 bis ANGA
Gen 08, 2025 100

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 / Abrogazione categoria 3-bis ANGA ID 23262 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 - Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali Pubblicata: 19.12.2024 ... Articolo 1 (Abrogazione delle delibere relative… Leggi tutto