Vendita di biocidi per via telematica
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Vendita di biocidi per via telematica / Novità dal 1° febbraio 2022
ID 15486 | 18.01.2022 / Documento completo in allegato
Il Ministero della Salute è tenuto ad emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali per la vendita di biocidi.
Previste sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 250.000 per pratiche commerciali non rispondenti al Regolamento biocidi (Regolamento (UE) n. 528/2012) da provvedimenti disposti dal Ministero della Salute su controlli effettuati.
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In merito alla vendita on line di biocidi, la Legge 23 dicembre 2021 n. 238 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (in GU n.12 del 17.01.2022), in entrata in vigore dal 1° febbraio 2022, individua il Ministero della salute quale autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali. Il Ministero della salute periodicamente indice la conferenza di servizi istruttoria per l’esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d’intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all’identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione. Il Ministero della salute, dispone con provvedimento motivato, in via d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società dell’informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012. E' inoltre prevista, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2 -bis e 2 -quater dell'art.15 della Legge 6 agosto 2013 n. 97, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000.
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Compiti del Ministero della Salute
L'art. 15 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 - Regolamento biocidi, individuando il Ministero della Salute quale autorità competente
1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato «regolamento n. 528».
2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorita' competente» ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 528.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento n. 528 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate ogni tre anni.
4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalita' di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento n. 528.
5. Con decreto del Ministro della salute e' disciplinato l'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorita' competente previsti dal regolamento n. 528.
Pertanto, la Direzione generale dei Dispositivi medici e del serviziofarmaceutico del Ministero della salute, che esercita le funzioni di Autorita' competente nazionale in materia di biocidi, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della Legge 6 agosto 2013 n. 97, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
- rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti biocidi
- rilascia l’autorizzazione tramite procedura semplificata
- rilascia l’autorizzazione alla modifica delle condizioni di autorizzazione di prodotti biocidi già autorizzati
- rilascia l’autorizzazione eccezionale e l’autorizzazione provvisoria di prodotti biocidi
- rilascia l’autorizzazione ai fini di esperimenti o test che possono comportare o provocare dispersioni nell’ambiente
- rinnova le autorizzazioni dei prodotti biocidi
- riesamina l’autorizzazione nel caso in cui siano venute meno le condizioni di autorizzazione
- revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti biocidi
- esercita l'attivita' di controllo sul rispetto delle condizioni di autorizzazione secondo quanto riportato nell'art. 19 del regolamento biocidi
- assicura l'operativita' del sistema dei controlli, costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle regioni e province autonome
- stabilisce e mantiene i rapporti ufficiali con gli organi comunitari
- partecipa alle attivita' del «Forum ECHA - sottogruppo BPR (BPRS group)» operante in collaborazione con il Forum dell'Agenzia europea per lo scambio delle informazioni tra le autorita' nazionali e ai lavori degli altri Comitati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, per gli aspetti di competenza in materia di controlli sui prodotti biocidi.
Ministero della Salute provvedimenti vendita di biocidi per via telematica
Con la pubblicazione della Legge 23 dicembre 2021 n. 238, che entra in vigore il 1° febbraio 2022, all'Art. 32, sono individuate le disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della Legge 6 agosto 2013 n. 97, sono inseriti i seguenti:
«2 -bis . Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l’accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
2 -ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l’esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d’intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all’identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2 -quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell’istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2 -ter , dispone con provvedimento motivato, in via d’urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell’offerta, attraverso i mezzi della società dell’informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.
2 -quinquies . I provvedimenti di cui ai commi 2 -bis e 2 -quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
2 -sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2 -bis e 2 -quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000.
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Collegati
Legge 6 agosto 2013 n. 97
Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70
Regolamento (UE) n. 528/2012 | Testo consolidato (BPR)
Sanzioni regolamento biocidi: tabella di lettura
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