ECHA: Update candidate list 10.06.2022

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Helsinki, 10 giugno 2022
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ID 15062 | 30.11.2021 / In allegato documento completo
In allegato tabella di lettura relativa alle sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 di cui al novello Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 179.
Pubblicato nella GU n.284 del 29.11.2021 il Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.
Il provvedimento entrerà in vigore il 14 dicembre 2021.
Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi
Si compone di 18 articoli attraverso i quali introduce una disciplina sanzionatoria - di natura tanto penale quanto amministrativa - per le violazioni del regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Infatti, nonostante il Regolamento trovi applicazione dal 1° settembre 2013, con conseguente inapplicabilità del Decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 174, che aveva dato attuazione alla precedente direttiva del 1998, nessuna specifica disposizione sanzionatoria è stata sino ad oggi apprestata.
Il Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 179 ovvia a questa lacuna, nel rispetto dell'art. 87 del Regolamento UE che demanda agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento stesso.
In particolare, gli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 179 delineano l'oggetto dell'intervento normativo - che consiste appunto nell'introdurre la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento - e ne chiariscono il campo d'applicazione, dettando alcune definizioni (prevalentemente mutuate dal corrispondente art. 3 del regolamento europeo) e individuando nel Ministero della salute l'autorità competente per l'applicazione del regolamento.
Sanzioni regolamento biocidi: Tabella di lettura
[...] Segue in allegato
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