Convenzione ILO C149 del 10 giugno 1977
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Convenzione ILO C149 del 10 giugno 1977
ID 14607 | 24.09.2021
Convenzione ILO C149 Personale infermieristico, 1977.
Ginevra, 10 giugno 1977
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 10 giugno 1977 nella sua sessantatreesima sessione; Riconosciuto il ruolo essenziale che svolge il personale infermieristico, in collaborazione con gli altri lavoratori nel settore della sanità, per la protezione ed il miglioramento della salute e del benessere della popolazione; Riconosciuto che il pubblico settore, in quanto datore di lavoro del personale infermieristico dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel miglioramento delle condizioni d’impiego di lavoro del personale infermieristico; Constatato che l’attuale situazione del personale infermieristico in vari paesi, caratterizzata da penuria di personale qualificato e talvolta da inadeguata utilizzazione del personale esistente, costituisce un ostacolo allo sviluppo di efficaci servizi sanitari; Ricordato che il personale infermieristico è tutelato da varie convenzioni e raccomandazioni internazionali di lavoro che fissano norme di portata generale in materia d’impiego e condizioni di lavoro, quali gli strumenti sulla discriminazione, sulla libertà sindacale ed il diritto a negoziati collettivi, sulla conciliazione e l’arbitrato volontari, sulla durata del lavoro, i congedi annuali ed il congedo-studio pagato, la sicurezza sociale ed i servizi sociali, la protezione della maternità e della salute; Considerato che in relazione alle particolari condizioni nelle quali si svolge la professione d’infermiere, conviene completare dette norme generali con norme particolari applicabili al personale infermieristico e destinate ad assicurargli una condizione che corrisponda al suo ruolo nel settore della sanità e che sia per lui stesso accettabile; Rilevato che le norme qui di seguito indicate sono state elaborate in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della Sanità e che questa collaborazione continuerà per promuovere ed incoraggiarne l’applicazione; Dopo aver deciso di adottare varie proposte relative all’impiego ed alle condizioni di lavoro e di vita del personale infermieristico, questione che costituisce il sesto punto all’ordine del giorno della sessione; Dopo aver deciso che queste proposte prenderebbero la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventuno giugno millenovecentosettantasette, la convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul personale infermieristico, 1977.
Articolo 1
1. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «personale infermieristico» indica tutte le categorie di personale che forniscono cure e servizi infermieristici.
2. La presente convenzione si applica a tutto il personale infermieristico ovunque svolga le sue funzioni.
3. L’autorità competente può, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, adottare disposizioni speciali per il personale infermieristico che fornisce a titolo benevolo cure e servizi infermieristici; queste disposizioni non dovranno derogare all’articolo 2, paragrafo 2-a) e agli articoli 3, 4 e 7 della presente convenzione.
Articolo 2
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione dovrà, secondo metodi adatti alle condizioni nazionali, elaborare e mettere in atto una politica di servizi e del personale infermieristico che, nel quadro di una programmazione generale della sanità, se esiste, tenda a garantire quantitativamente e qualitativamente le cure paramediche necessarie a portare la popolazione al più alto livello possibile di salute, tenuto conto nel loro insieme delle risorse disponibili per la salute.
2. In particolare, egli prenderà le misure necessarie per assicurare al personale infermieristico:
a) educazione e formazione adatte all’esercizio delle sue funzioni;
b) condizioni d’impiego e di lavoro, incluse prospettive di carriera e remunerazione, che possano attirare e trattenere il personale nella professione.
3. La politica considerata al paragrafo 1 suindicato sarà elaborata d’intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, là ove tali organizzazioni esistono.
4. Detta politica sarà coordinata con le politiche concernenti gli altri aspetti della sanità e gli altri lavoratori nel settore della sanità, d’intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
Articolo 3
1. Le esigenze di base in materia d’insegnamento e formazione del personale infermieristico ed il controllo di questo insegnamento e di questa formazione saranno previsti dalla legislazione nazionale o dall’autorità o dagli organismi professionali competenti a tale scopo abilitati dalla legislazione nazionale.
2. L’insegnamento e la formazione del personale infermieristico saranno coordinati con l’insegnamento e la formazione dati agli altri lavoratori nel settore della sanità.
Articolo 4
La legislazione nazionale preciserà le condizioni alle quali sarà subordinato il diritto d’esercizio in materia di cure e servizi infermieristici e riserverà questo diritto alle persone che soddisfaranno a tali condizioni.
Articolo 5
1. Saranno presi dei provvedimenti per incoraggiare la partecipazione del personale infermieristico alla pianificazione dei servizi paramedici e la consultazione di questo personale sulle decisioni che lo concernono, secondo metodi appropriati alle condizioni nazionali.
2. La determinazione delle condizioni d’impiego e lavoro si farà di preferenza tramite negoziato tra le organizzazioni di datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
3. La soluzione dei conflitti che sorgeranno a proposito della determinazione delle condizioni d’impiego sarà ricercata tra le parti per le vie negoziali o in maniera tale da avere la fiducia delle parti interessate, con una procedura che dia garanzie d’indipendenza e imparzialità come mediazione, conciliazione o arbitrato volontario.
Articolo 6
Il personale infermieristico godrà di condizioni almeno equivalenti a quelle di altri lavoratori del paese interessato, nei seguenti settori:
a) durata del lavoro, inclusi la regolamentazione ed il compenso per le ore straordinarie, le ore scomode o disagiate e per il lavoro a turni;
b) riposo settimanale;
c) congedo annuo pagato;
d) congedo per studio;
e) congedo per maternità;
f) congedo per malattia;
g) sicurezza sociale.
Articolo 7
Ogni Membro si sforzerà, se necessario, di migliorare le disposizioni legislative esistenti in materia d’igiene e sicurezza del lavoro, adattandole alle caratteristiche particolari del lavoro del personale infermieristico dell’ambiente ove si svolge.
Articolo 8
Le disposizioni della presente convenzione dovranno essere applicate tramite la legislazione nazionale, a meno che non siano applicate con convenzioni collettive, regolamento d’impresa, sentenza arbitrale o delibera giudiziaria o con qualsiasi altra maniera conforme alla prassi nazionale e che sia appropriata, tenuto conto delle condizioni proprie di ciascun paese.
Articolo 9
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che procederà alla loro registrazione.
Articolo 10
1. La presente convenzione vincolerà soltanto i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la ratifica.
Articolo 11
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni, dopo la data dell’iniziale entrata in vigore della convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e che egli registrerà. La denuncia avrà effetto solo dopo un anno dalla sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, passato un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 12
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutte le denunce che gli saranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale attirerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 13
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e atti di denuncia che egli avrà registrati in base agli articoli precedenti.
Articolo 14
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e esaminerà l’opportunità di inserire all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 15
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che, in parte o in tutto, modificasse la presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione di modifica, comporterebbe di pieno diritto, malgrado l’articolo 11, la denunzia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione modificata sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione modificata, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrà in tutti i casi in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’abbiano ratificata e che non abbiano ratificato la convenzione modificata.
Articolo 16
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 19 Novembre 1984, n. 862
Entrata in vigore: 11 Luglio 1979
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