Modello PARE: Programma Aziendale di Riduzione dell’Esposizione (PARE) al rumore UNI 11347:2015
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Modello PARE: Programma Aziendale di Riduzione dell’Esposizione (PARE) al rumore / Conforme UNI 11347:2015
ID 14541 | 15.09.2021 / Documento e Modello PARE allegato
Il PARE (Programma Aziendale di Riduzione dell’Esposizione al rumore) deve essere elaborato ed adottato da un'azienda per il rischio rumore ai sensi dell'Art. 190 c. 2 dal D.Lgs. 81/2008 nel caso in cui sono superati i valori di azione superiore.
Il PARE riporta gli interventi tecnici e organizzativi che possono essere adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rischio nelle aziende con rumorosità superiore ai valori previsti dalla legislazione vigente nonché identificare le aree di lavoro a maggior rumorosità al fine della loro delimitazione, segnalazione e restrizione all’accesso.
La norma UNI 11347:2015 Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro, è il riferimento di buona tecnica per l'elaborazione del PARE
Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
...
(*) LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa e di 135 dB(C) di Lpicco,C.
(**) LEX = 85 dB(A) e ppeak 140 Pa e d 137 dB(C) di Lpicco,C.
Fig. 1 - Schema Valutazione esposizione dei lavoratori al rumore / Valori di azione
D.Lgs. 81/2008
Art. 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.
Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro
Estratto
Tra gli adempimenti più significativi presenti nella legislazione vigente (1) vi è indubbiamente quello di aver previsto l’obbligo per le aziende con livelli di esposizione al rumore elevati di elaborare ed applicare un "programma di misure tecniche e organizzative" volte a ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori.
a) definire i LAeq per calcolare il valore di esposizione personale LEX ed i valori di Lpicco,C in dB(C) da cui discendono le misure di prevenzione per la salute degli esposti, nonché stabilire se i dispositivi di protezione auricolare in uso danno luogo ad una attenuazione corretta;
2) Attualmente per livelli maggiori di 85 dB(A) di LEX e 137 dB(C) di L picco,C
3) Attualmente per livelli maggiori di 85 dB(A) di LAeq e di 137 dB(C) di Lpicco,C
Sono esempi di interventi tecnici:
- la separazione delle attività rumorose da quelle non rumorose, come definita nel punto 3.10;
- la riduzione del rumore alla sorgente, mediante sostituzione delle attrezzature di lavoro con altre meno rumorose;
- l’identificazione di soluzioni tecnologiche alternative o migliorative della corrente modalità produttiva che risultino accreditate da rilievi acustici sperimentali nelle condizioni effettive di utilizzo, da norme tecniche o da bibliografia tecnica autorevole;
- la riduzione del rumore alla sorgente mediante regolazione dei parametri o delle modalità di funzionamento delle apparecchiature al fine di minimizzarne il rumore emesso (per esempio, adozione di sistemi per la riduzione al minimo delle altezze di caduta dei pezzi in lavorazione o degli scarti);
- l’adozione di sistemi antivibranti per la riduzione del rumore trasmesso per via solida;
- la riduzione del rumore alla sorgente mediante insonorizzazione (silenziatori, cappottature) delle macchine/apparecchiature rumorose;
Sono esempi di interventi organizzativi:
- la modifica della distribuzione delle postazioni di lavoro o la ristrutturazione del ciclo produttivo, al fine di evitare la presenza concomitante di più attività rumorose in spazi ristretti;
- la corretta manutenzione per il mantenimento del rumore emesso dalla macchina ai livelli originariamente previsti dal fabbricante;
- l’adozione di procedure per la turnazione del personale addetto alle lavorazioni rumorose, al fine di minimizzare il tempo di esposizione pro-capite;
- l’adozione di apposita segnaletica di sicurezza, perimetrazione e limitazione all’accesso per i non addetti ai lavori nelle aree con livelli superiori a quelli indicati dalla legislazione;
- l’informazione e la formazione dei lavoratori al fine di utilizzare le apparecchiature, i metodi e le procedure di lavoro in modo da rendere minima l’esposizione al rumore.
Mentre per gli interventi tecnici è generalmente necessario affidarsi ad una competenza specifica in acustica e/o sicurezza sul lavoro, per gli interventi organizzativi ciò non è generalmente richiesto.
Per ciascuna situazione ritenuta di interesse il datore di lavoro indica gli interventi tecnici e organizzativi che, tra quelli concretamente attuabili, sono effettivamente realizzati.
L’obiettivo acustico degli interventi deve essere, dove tecnicamente possibile, fissato in accordo con le indicazioni tecniche contenute nelle norme serie UNI EN ISO 11690, considerando:
- l’effettiva disponibilità di attrezzature, macchine e tecnologie alternative;
- i guadagni generalmente ottenibili dal tipo di tecnica di bonifica adottata (vedi norma appendice B).
- per gli ambienti industriali, da 75 dB(A) a 80 dB(A);
- per gli uffici, da 45 dB(A) a 55 dB(A).
Ogni misura di riduzione dell’esposizione a rumore dei lavoratori inserita nel PARE deve essere riportata sotto forma cartacea o su supporto informatico, in maniera chiara e leggibile, con un livello di dettaglio che permetta di identificare con certezza le apparecchiature, gli ambienti ed i lavoratori oggetto dell’intervento.
Figura 1 - Schema di flusso del processo operativo
...
Prima di procedere con la pianificazione dell’intervento di riduzione dell’esposizione a rumore, devono essere acquisite tutte le informazioni necessarie per scegliere il tipo di intervento da attuare e per valutarne i risultati ottenuti. Tali informazioni relativamente agli interventi di carattere tecnico sono elencate nel prospetto 2.
Queste informazioni possono essere generalmente dedotte dalla lettura della relazione tecnica per la definizione dei livelli di esposizione personale al rumore redatta in conformità alla UNI 9432, dai dati acustici forniti dal fabbricante delle macchine, impianti, attrezzature di lavoro, da ulteriori misurazioni effettuate in maniera specifica, dai risultati delle simulazioni effettuate con specifici software.
- livello sonoro continuo equivalente ponderato A, LAeq,T misurato in postazione operatore e, se disponibili, in più postazioni attorno alla macchina;
- potenza sonora [per livelli di pressione sonora in postazione operatore maggiori di 80 dB(A)] indicando la norma di riferimento e le condizioni operative di prova.
Nota
Le suddette informazioni acustiche sono fornite dal fabbricante per le macchine conformi alla Direttiva 2006/42/CE.
Ferma restando l’esigenza di ottenere l’obiettivo acustico, quando esiste un ventaglio di soluzioni alternative la scelta della soluzione ottimale può tener conto del rapporto costo/benefici.
Un ordine di grandezza sui rapporti tra i costi delle diverse tipologie di intervento tecnico è presentato nei prospetti dell’appendice B (Vedi norma).
Per calcolare il rapporto costo/benefici, η, in euro al decibel, si applica la formula:
c è il costo dell’opera (che comprende tutte le voci di spesa, compresa la messa in opera, il collaudo, la manutenzione);
ΔdBi è l’attenuazione in dB che l’intervento assicura ad un gruppo i-esimo di lavoratori;
ni è il numero di lavoratori del gruppo i-esimo;
N è il numero di gruppi di lavoratori che ottengono un beneficio acustico.
Per l’individuazione e l’adozione di interventi di tipo organizzativo non è generalmente richiesto il possesso di specifiche competenze acustiche. Tuttavia, quando occorre provvedere a misurazioni strumentali (per esempio, per identificare le aree di lavoro a maggior rischio) queste devono essere effettuate da personale qualificato.
Se il superamento dei valori che impongono l’obbligo della segnaletica si verifica solo in prossimità delle macchine e nel caso di sorgenti non fisse si provvede a indicare,
mediante la segnaletica di sicurezza di cui alla UNI 7545-22, le sole macchine.
Il datore di lavoro, con l’eventuale collaborazione del personale qualificato, è quindi tenuto alla loro valutazione caso per caso.
Senza arrivare al dettaglio esecutivo del singolo intervento, il PARE deve individuare con esattezza almeno i macchinari, gli ambienti e/o i lavoratori destinatari dell’intervento, il beneficio atteso, la tempistica di realizzazione e il responsabile aziendale dell’attuazione della misura.
Ogni intervento di riduzione dell’esposizione a rumore deve, per quanto possibile, quantificare i valori attesi per la riduzione della rumorosità della sorgente in termini di livello equivalente (LAeq) o dell’esposizione personale (LEX) dei lavoratori interessati dall’intervento ovvero del Lpicco,C; se l’intervento riguarda le caratteristiche acustiche dell’ambiente di lavoro, devono essere invece quantificati i valori finali dei parametri caratterizzanti l’ambiente, per esempio il tempo di riverberazione.
fase prima sia in quella dopo l’intervento.
Il PARE deve contenere almeno:
- un’intestazione (punto 4.4.2.1), Questa informazione può essere omesse qualora il PARE sia contenuto nel documento di valutazione dei rischi;
- schede di sintesi delle situazioni a rischio (punto 4.4.2.2);
- un prospetto riassuntivo degli interventi programmati (punto 4.4.2.3);
- una scheda illustrativa dei singoli interventi riportati nel sopracitato prospetto riassuntivo (punto 4.4.2.4).
L’intestazione deve contenere le seguenti informazioni:
- ragione sociale dell’azienda;
- denominazione ed indirizzo dell’unità produttiva per la quale è stato redatto il PARE;
- un numero di versione progressivo del PARE o del suo aggiornamento;
- data di stesura del PARE o del suo aggiornamento.
4.4.2.2 Schede di sintesi delle situazioni a rischio
Le informazioni sulle situazioni espositive e sulle sorgenti che devono essere riportate nelle schede di sintesi delle situazioni a rischio, nella maggior parte dei casi sono reperibili nella relazione tecnica effettuata per il calcolo del livello di esposizione dei lavoratori in conformità alla UNI 9432. Qualora tale relazione tecnica non le espliciti devono essere riportate e allo scopo si propone il formato del prospetto 3.
Il prospetto riassuntivo degli interventi programmati deve contenere almeno i seguenti campi:
4.4.2.3.3 "macchina, reparto o mansione", è una descrizione sintetica di chi o cosa è interessato dalla soluzione che si intende implementare (per esempio, nel caso di sostituzione di un macchinario rumoroso viene individuato il macchinario da sostituire; per un trattamento fonoassorbente viene indicato l’ambiente che si intende trattare; per la creazione di una cabina isolante sono descritti i lavoratori o le mansioni che ne fruiranno);
4.4.2.3.4 "descrittore acustico", riporta tramite il valore numerico di un parametro (generalmente: LAeq/ RT/ DL2 / LEX/ Lpicco,C) opportunamente scelto la situazione prima dell’intervento e quella che si prevede di ottenere dopo l’intervento. La scelta del parametro è legata alla soluzione che si intende implementare (per esempio, nel caso di sostituzione macchinario rumoroso, può essere indicata la potenza sonora emessa, o il LAeq in una determinata posizione (generalmente: la posizione operatore); per un trattamento fonoassorbente, può essere indicato il tempo di riverberazione o l’indice DL2
dell’ambiente che verrà trattato; per la creazione di una cabina isolante, può essere indicato il LEX dei lavoratori o delle mansioni che ne fruiranno);
4.4.2.3.5 "data inizio e data fine", indica la data prevista per l’inizio dell’intervento e la data
prevista di completamento dello stesso, ovvero la data in cui sarà possibile verificare il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’esposizione;
4.4.2.3.6 "responsabile della procedura", riporta la funzione responsabile, tra quelle presenti nell’organigramma aziendale con relativo nominativo che coordina ed ha la responsabilità di far attuare nei tempi e nei modi previsti l’intervento di riduzione del rumore.
4.4.2.4 Schede illustrative dei singoli interventi
Compito delle schede illustrative dei singoli interventi è quello di descrivere sinteticamente ed univocamente il singolo intervento di riduzione dell’esposizione a rumore.
Accanto alle sintetiche informazioni tecniche sulla natura dell’intervento la scheda ne descrive la procedura di controllo dell’efficienza ed il programma di informazione e formazione dei lavoratori per rendere effettivo il risultato di riduzione dell’esposizione ottenuto.
In particolare, nella sezione delle schede illustrative dei singoli interventi dedicata al programma di informazione/addestramento/formazione dei lavoratori deve essere riportato come procedere, al termine o durante l’intervento, per informare/addestrare/formare i lavoratori interessati sulle novità introdotte, sulle nuove modalità di lavoro e/o di manutenzione, sul corretto utilizzo delle apparecchiature ecc., al fine di mantenere nel tempo l’efficacia dell’intervento. Devono essere quindi individuati i lavoratori, le caratteristiche della informazione/addestramento/formazione (supporti utilizzati, durata, …) e la tempistica di attuazione.
Di ogni misura di riduzione del rischio rumore identificata deve essere definita la tempistica di ultimazione.
- gravità (livello) del rischio presente e numero di esposti;
- complessità della messa in esercizio della misura (opere accessorie, tempi di fermo produzione …) anche in relazione ai piani di lavoro aziendali (per esempio, ferie);
- costo di realizzazione dell’intervento in rapporto al bilancio dell’azienda;
- prescrizioni e/o esigenze autorizzative di autorità esterne.
La legislazione vigente prevede che per ogni misura identificata si provveda a definire il ruolo dell’organizzazione aziendale che vi deve provvedere; ruoli ai quali devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
Nel PARE si deve quindi indicare la funzione aziendale, deputata a garantirne la realizzazione di ciascun intervento con relativi nominativi e procedure.
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