Convenzione ILO C102 del 04 giugno 1952
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Convenzione ILO C102 del 04 giugno 1952
ID 14358 | 22.08.2021
Convenzione ILO C102 Sicurezza sociale (norme minime), 1952.
Ginevra, 04 giugno 1952
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1952 per la sua trentacinquesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla norma minima di sicurezza sociale, questione compresa nel quinto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquantadue la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla sicurezza sociale (norma minima), 1952:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Ai fini della presente convenzione:
a) il termine «prescritto» significa determinato da o in virtù della, legislazione nazionale:
b) il termine «residenza» designa la residenza abituale sul territorio dello Stato membro, e il termine «residente» designa la persona che risiede abitualmente sul territorio dello Stato membro;
c) il termine «moglie» designa una moglie a carico di suo marito;
d) il termine «vedova» designa una donna che era a carico di suo marito al momento del decesso di questi;
e) il termine «bambino» designa un bambino di età inferiore a quella in cui la scolarità obbligatoria prende fine o un fanciullo di età inferiore ai quindici anni, secondo quanto sarà prescritto;
f) il termine «periodo» designa sia un periodo di contribuzione, sia un periodo di impiego, sia un periodo di residenza, sia una combinazione qualsiasi di questi periodi, secondo quanto sarà prescritto.
2. Ai fini degli articoli 10, 34 e 49 il termine «prestazioni» si intende sia di cure fornite direttamente, sia di prestazioni indirette consistenti in rimborso delle spese sostenute dall’interessato.
Articolo 2
Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore dovrà:
a) applicare:
i) la Parte I;
ii) almeno tre delle Parti II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, comprendenti una almeno delle Parti IV, V, VI, IX e X;
iii) le disposizioni corrispondenti delle Parti XI, XII e XIII;
iv) la Parte XIV;
b) specificare nella ratifica quali sono le Parti da II a X per cui accetta gli obblighi che derivano dalla convenzione.
Articolo 3
1. Uno Stato membro la cui economia e organizzazione medica non hanno raggiunto uno sviluppo sufficiente può, se l’autorità competente lo desidera e per tutto il tempo che lo riterrà necessario, riservarsi il beneficio, mediante dichiarazione annessa alla ratifica, delle deroghe temporanee figuranti negli articoli seguenti; 9 d); 12 (2); 15 d); 18 (2); 21 c); 27 d); 33 b); 34 (3); 41 d); 48 c); 55 d); e 61 d).
2. Ogni Stato membro che ha fatto una dichiarazione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo deve, nel rapporto annuale sull’applicazione della presente convenzione che è tenuto a presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, far conoscere a proposito di ciascuna delle deroghe di cui s’è riservato il beneficio:
a) se i motivi che hanno determinato la deroga sussistono ancora;
b) se esso rinuncia a partire da una data determinata a valersi della deroga in questione.
Articolo 4
1. Ogni Stato membro che ha ratificato la presente convenzione può in seguito notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi derivanti dalla convenzione per quanto riguarda una o più delle Parti da II a X che non sono già state specificate nella ratifica.
2. Gli impegni previsti al paragrafo 1 del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno effetti identici a partire dalla data della loro notifica.
Articolo 5
Quando, al fine dell’applicazione di una qualsiasi delle Parti da II a X della presente convenzione previste dalla sua ratifica, uno Stato membro è tenuto a proteggere categorie determinate di persone che formano in totale almeno una percentuale determinata dei salariati o dei residenti, questo Stato membro deve assicurarsi, prima di impegnarsi ad applicare detta Parte, che la percentuale in questione sia raggiunta.
Articolo 6
Allo scopo di applicare le Parti II, III, IV, V, VIII (per quanto concerne le cure mediche), IX o X della presente convenzione, uno Stato membro può tenere in considerazione la protezione che risulta da assicurazioni che, in virtù della legislazione nazionale, non sono obbligatorie per le persone protette, quando tali assicurazioni:
a) sono controllate dalle autorità pubbliche o amministrate in comune, in conformità a norme prestabilite, dai datori di lavoro e dai lavoratori;
b) coprono gran parte delle persone il cui guadagno non oltrepassa quello dell’operaio maschio qualificato;
c) soddisfano, congiuntamente con le altre forme di protezione, ove applicabili, le disposizioni della convenzione relative ad esse.
PARTE II - CURE MEDICHE
Articolo 7
Ogni Stato membro per cui la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire l’attribuzione di prestazioni alle persone protette quando il loro stato richieda cure mediche di carattere preventivo o curativo in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.
Articolo 8
L’evento coperto deve comprendere qualsiasi stato morboso qualunque ne sia la causa, la gravidanza, il parto e le loro conseguenze.
Articolo 9
Le persone protette devono comprendere:
a) sia categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati, nonché le mogli ed i figli dei salariati di queste categorie;
b) sia categorie determinate della popolazione attiva, che formano in totale il 20 percento almeno dell’insieme dei residenti, nonché le mogli e i figli degli appartenenti a queste categorie;
c) sia categorie determinate di residenti, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei residenti;
d) sia, quando è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano in imprese industriali che impiegano 20 persone almeno, nonché le mogli ed i figli dei salariati di queste categorie.
Articolo 10
1. Le prestazioni devono comprendere almeno:
a) in caso di malattia:
i) le cure di medici generici, ivi comprese le visite a domicilio;
ii) le cure di specialisti in ospedale a persone ospedalizzate o non ospedalizzate e le cure di specialisti che possono essere fornite fuori degli ospedali;
iii) la fornitura di prodotti farmaceutici essenziali su prescrizione di un medico o di altro professionista qualificato;
iv) l’ospedalizzazione quando sia necessaria;
b) in caso di gravidanza, parto e di loro conseguenze:
i) le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure postnatali, fornite sia da un medico sia da una levatrice diplomata;
ii) l’ospedalizzazione quando sia necessaria.
2. Il beneficiario o il capo famiglia può essere tenuto a concorrere alle spese delle cure mediche ricevute in caso di stato di malattia; le regole relative a questa partecipazione devono essere stabilite in modo da non comportare un carico troppo oneroso.
3. Le prestazioni fornite in conformità al presente articolo devono tendere a preservare, a ristabilire od a migliorare la salute della persona, protetta, come pure la sua possibilità di lavorare e di far fronte alle sue necessità personali.
4. Gli uffici governativi o le istituzioni che attribuiscono le prestazioni devono incoraggiare le persone protette, con ogni mezzo appropriato, a ricorrere ai servizi generali di sanità messi a loro disposizione dalle autorità pubbliche o da altri organismi riconosciuti dalle autorità pubbliche.
Articolo 11
Le prestazioni citate all’articolo 10 devono, nell’eventualità prevista essere garantite almeno alle persone protette che hanno compiuto un periodo di prova o il cui capo famiglia ha compiuto un periodo di prova che può essere considerato necessario per evitare gli abusi.
Articolo 12
1. Le prestazioni citate all’articolo 10 devono essere accordate durante tutta la durata dell’evento coperto, con questa eccezione che in caso di stato di malattia, la durata delle prestazioni può essere limitata a 26 settimane per caso ; tuttavia le prestazioni mediche non possono essere sospese per tutto il tempo in cui venga pagata un’indennità di malattia e devono essere prese disposizioni per elevare il limite succitato quando si tratti di malattie previste dalla legislazione nazionale per le quali venga riconosciuta la necessità di cure prolungate.
2. Quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione allo articolo 3, la durata delle prestazioni può essere limitata a 13 settimane per caso.
PARTE III - INDENNITÀ DI MALATTIA
Articolo 13
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di indennità di malattia in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.
Articolo 14
L’evento coperto deve comprendere l’incapacità di lavoro risultante da uno stato di malattia comportante la sospensione del guadagno quale essa è definita dalla legislazione nazionale.
Articolo 15
Le persone protette devono comprendere:
a) sia categorie prescritte di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati;
b) sia categorie determinate della popolazione attiva, che formano in totale il 20 percento almeno dell’insieme dei residenti;
c) sia tutti i residenti le cui risorse durante l’evento, non eccedano limiti prestabiliti in conformità alle disposizioni dell’articolo 67;
d) sia, quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione dell’articolo 3, categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano in imprese industriali che impiegano 20 persone almeno.
Articolo 16
1. Quando vengono protette categorie di salariati o categorie della popolazione attiva, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato in conformità alle disposizioni sia dell’articolo 65 sia dell’articolo 66.
2. Quando sono protetti tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano limiti prestabiliti, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato in conformità alle disposizioni dell’articolo 67.
Articolo 17
La prestazione citata all’articolo 16 deve, nell’evento coperto, essere garantita almeno alle persone protette che hanno compiuto un periodo che può essere considerato come necessario per evitare gli abusi.
Articolo 18
1. La prestazione citata all’articolo 16 deve essere accordata durante tutta la durata dell’evento, con la riserva che la durata della prestazione possa essere limitata a 26 settimane per causa di malattia, con la possibilità di non fornire la prestazione per i primi tre giorni di sospensione del guadagno.
2. Quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione all’articolo 3, la durata della prestazione può essere limitata:
a) sia ad un periodo tale che il numero totale di giorni per il quale l’indennità di malattia è accordata nel corso d’un anno non sia inferiore a dieci volte il numero medio delle persone protette durante lo stesso anno;
b) sia a 13 settimane per causa di malattia, con la possibilità di non fornire la prestazione per i primi tre giorni di sospensione del guadagno.
PARTE IV - PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE
Articolo 19
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di prestazioni di disoccupazione, in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.
Articolo 20
L’evento coperto deve comprendere la sospensione del guadagno, quale definita dalla legislazione nazionale, dovuta alla impossibilità di ottenere un impiego conveniente nel caso di una persona protetta che sia capace di lavorare e disponibile per il lavoro.
Articolo 21
Le persone protette devono comprendere:
a) sia categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati;
b) sia tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano limiti prescritti conformemente alle disposizioni dell’articolo 67;
c) sia, quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione all’articolo 3, categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano in imprese industriali le quali impiegano 20 persone almeno.
Articolo 22
1. Quando sono protette categorie di salariati, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato in conformità alle disposizioni dell’articolo 65 e dell’articolo 66.
2. Quando sono protetti tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano limiti prescritti, la prestazione sarà un pagamento periodico calcolato in conformità alle disposizioni dell’articolo 67.
Articolo 23
La prestazione citata all’articolo 22 deve, nell’evento coperto, essere garantita almeno alle persone protette che hanno compiuto un periodo che può essere considerato come necessario per evitare gli abusi.
Articolo 24
1. La prestazione citata all’articolo 22 deve essere accordata durante tutta la durata dell’evento, con questa eccezione che la durata della prestazione può essere limitata:
a) quando sono protette categorie di salariati, a 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi;
b) quando sono protetti tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano i limiti prescritti a 26 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi.
2. Nel caso in cui la durata della prestazione sarà scaglionata, in virtù della legislazione nazionale, secondo la durata dei pagamenti delle quote o secondo le prestazioni anteriormente ricevute nel corso di un periodo prescritto, le disposizioni del capoverso a) del paragrafo 1 saranno ritenute soddisfatte se la durata media della prestazione comporta almeno 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi.
3. La prestazione può non venire versata durante un periodo di carenza corrispondente ai primi sette giorni in ogni caso di sospensione del guadagno, contando i giorni di disoccupazione precedenti e susseguenti a un impiego temporaneo che non ecceda una durata prescritta come parte dello stesso caso di sospensione del guadagno.
4. Quando si tratta di lavoratori stagionali, la durata della prestazione e il periodo di carenza possono essere adattati alle condizioni dell’impiego.
PARTE V - PRESTAZIONI DI VECCHIAIA
Articolo 25
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di prestazioni di vecchiaia, in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.
Articolo 26
1. L’evento coperto sarà la sopravvivenza al di là di una età stabilita.
2. L’età stabilita non dovrà essere superiore ai sessantacinque anni. Tuttavia, potrà essere fissata un’età superiore dalle autorità competenti, tenendo conto della capacità di lavoro delle persone anziane nei paesi di cui si tratta.
3. La legislazione nazionale potrà sospendere le prestazioni se la persona che ne avrebbe avuto diritto esercita certe attività remunerate prestabilite, o potrà ridurre le prestazioni contributive quando il guadagno del beneficiario ecceda un ammontare prescritto, e le prestazioni non contributive quando il guadagno del beneficiario o le sue altre risorse o le due insieme eccedano un ammontare prescritto.
Articolo 27
Le persone protette devono comprendere:
a) sia categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati;
b) sia categorie determinate della popolazione attiva, che formano in totale il 20 percento almeno dell’insieme dei residenti;
c) sia tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano limiti prescritti in conformità alle disposizioni dell’articolo 67;
d) sia, quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione all’articolo 3, categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano in imprese industriali che impiegano almeno 20 persone.
Articolo 28
La prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato come segue:
a) conformemente alle disposizioni sia dell’articolo 65, sia dell’articolo 66, quando sono protette categorie di salariati o categorie della popolazione attiva;
b) conformemente alle disposizioni dell’articolo 67, quando sono protetti tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano limiti prescritti
Articolo 29
1. La prestazione citata all’articolo 28 deve, nell’evento coperto, essere garantita almeno:
a) alle persone protette che abbiano compiuto, prima dell’evento, secondo regole prescritte, un periodo che può consistere sia in 30 anni di contribuzione o di impiego, sia in 20 anni di residenza;
b) quando in linea di massima tutte le persone attive vengono protette, alle persone protette che hanno compiuto un periodo prescritto di contribuzione e a nome delle quali sono state versate, nel corso del periodo attivo della propria vita, quote il cui numero medio annuale raggiunga una cifra prescritta.
2. Quando l’attribuzione della prestazione citata al paragrafo 1 è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di impiego, una prestazione ridotta deve essere garantita almeno:
a) alle persone protette che abbiano compiuto, prima dell’evento, secondo regole prescritte, un periodo di 15 anni di contribuzione o di impiego;
b) quando in linea di massima tutte le persone attive sono protette, le persone protette che abbiano compiuto un periodo prescritto di contribuzione e a nome delle quali è stata versata, nel corso del periodo attivo della sua vita, la metà del numero medio annuale di contributi prescritto al quale si riferisce il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando una prestazione calcolata in conformità alla Parte XI, ma secondo una percentuale inferiore di 10 unità a quella che è indicata nella tabella annessa a detta Parte per il beneficiario-tipo, è garantita almeno a ogni persona protetta che ha compiuto, secondo regole prescritte, sia 10 anni di contribuzione o di impiego, sia 5 anni di residenza.
4. Può essere operata una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella annessa alla Parte XI quando il periodo per la prestazione che corrisponde alla percentuale ridotta è superiore a 10 anni di contribuzione o di impiego ma inferiore a 30 anni di contribuzione o di impiego. Quando detto periodo è superiore a 15 anni, sarà attribuita una prestazione ridotta in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Quando l’attribuzione della prestazione citata ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di impiego, deve essere garantita una prestazione ridotta, nelle condizioni prescritte, alle persone protette che, per il solo fatto della anzianità raggiunta quando le disposizioni di applicazione della presente Parte della convenzione sono state messe in vigore, non hanno potuto soddisfare alle condizioni prescritte in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, a meno che non sia attribuita una prestazione conforme alle disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo a tali persone a un’età più elevata dell’età normale.
Articolo 30
Le prestazioni citate agli articoli 28 e 29 devono essere accordate durante tutta la durata dell’evento.
PARTE VI - PRESTAZIONI NEI CASI DI INFORTUNI SUL LAVORO E DI MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo 31
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.
Articolo 32
Gli eventi coperti devono comprendere i seguenti eventi quando sono dovuti ad infortuni sul lavoro od a malattie professionali prescritte:
a) malattia;
b) incapacità di lavoro risultante da malattia e comportante la sospensione del guadagno in quanto definita dalla legislazione nazionale;
c) perdita totale della capacità di guadagno o perdita parziale della capacità di guadagno oltre ad un grado prescritto, quando sia probabile che tale perdita totale o parziale sarà permanente, o diminuzione corrispondente dell’integrità fisica;
d) perdita dei mezzi di sussistenza subita dalla vedova o dai figli per il fatto del decesso del capo famiglia ; nel caso della vedova il diritto alla prestazione può essere subordinato alla presunzione, in conformità alla legge nazionale, che essa sia incapace di sovvenire ai propri bisogni.
Articolo 33
Le persone protette devono comprendere:
a) sia categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati e, per le prestazioni a cui dà diritto il decesso del capo famiglia, egualmente le mogli ed i figli dei salariati di queste categorie;
b) sia, quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione all’articolo 3, categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano nelle imprese industriali che impiegano almeno 20 persone e, per le prestazioni a cui dà diritto il decesso del capo famiglia, egualmente le mogli ed i figli dei salariati di queste categorie.
Articolo 34
1. Per quanto concerne uno stato di malattia, le prestazioni devono comprendere le cure mediche citate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo
2. Le cure mediche devono comprendere:
a) le cure di medici generici e di specialisti a persone ospedalizzate o non ospedalizzate, ivi comprese le visite a domicilio;
b) le cure dentarie;
c) le cure infermieristiche, sia a domicilio sia in un ospedale o in altro istituto medico;
d) il mantenimento in un ospedale, una casa di convalescenza, un sanatorio od un altro istituto medico;
e) le forniture dentarie, farmaceutiche ed altre forniture mediche o chirurgiche, ivi compresi gli apparecchi di protesi e il loro mantenimento nonché gli occhiali;
f) le cure fornite da un membro di un’altra professione legalmente riconosciuta come connessa alla professione medica, sotto sorveglianza di un medico o di un dentista.
3. Quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione all’articolo 3, le cure mediche devono comprendere almeno:
a) le cure di medici generici, ivi comprese le visite a domicilio;
b) le cure di specialisti fornite in ospedali a persone ospedalizzate o non ospedalizzate e le cure di specialisti che possono essere fornite fuori dagli ospedali;
c) la fornitura di prodotti farmaceutici essenziali dietro ricetta di un medico o di un altro praticante qualificato;
d) l’ospedalizzazione quando sia necessaria.
4. Le cure mediche fornite in conformità ai paragrafi precedenti devono tendere a preservare, ristabilire o migliorare la salute della persona protetta, nonché la sua attitudine al lavoro ed a far fronte alle sue necessità personali.
Articolo 35
1. Gli uffici governativi o le istituzioni incaricate della amministrazione delle cure mediche devono cooperare, quando sia opportuno, con i servizi generali di rieducazione professionale, allo scopo di riadattare ad un lavoro appropriato le persone di diminuita capacità fisica.
2. La legislazione nazionale può autorizzare detti uffici o istituzioni a prendere misure allo scopo di realizzare la rieducazione professionale delle persone di diminuita capacità.
Articolo 36
1. Per quanto riguarda l’incapacità di lavoro, o la perdita totale di capacità di guadagno quando è probabile che tale perdita sarà permanente, o la diminuzione corrispondente dell’integrità fisica, o il decesso del capo famiglia, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato in conformità alle disposizioni sia dell’articolo 65, sia dell’articolo 66.
2. In caso di perdita parziale della capacità di guadagno quando è probabile che tale perdita sarà permanente, o in caso di una diminuzione corrispondente dell’integrità fisica, la prestazione, quando è dovuta, sarà costituita da un pagamento periodico fissato in una proporzione conveniente rispetto a quanto previsto in caso di perdita totale della capacità di guadagno o di una diminuzione corrispondente dell’integrità fisica.
3. I pagamenti periodici potranno essere convertiti in un capitale versato in una sola volta:
a) sia quando il grado di incapacità è minimo;
b) sia quando la garanzia di un impiego idoneo sarà fornita alle autorità competenti.
Articolo 37
Le prestazioni citate agli articoli 34 e 36 devono, nello evento coperto, essere garantite almeno alle persone protette che erano impiegate come salariati sul territorio dello Stato membro al momento dell’incidente o al momento in cui la malattia è stata contratta, e, se si tratta di pagamenti periodici che risultano dal decesso del capo famiglia, alla vedova ed ai figli di questo.
Articolo 38
Le prestazioni citate agli articoli 34 e 36 devono essere accordate durante tutta la durata dell’evento, tuttavia, per quanto riguarda l’incapacità di lavoro, la prestazione potrà non essere fornita per i primi tre giorni in ogni caso di sospensione del guadagno.
PARTE VII - PRESTAZIONI ALLE FAMIGLIE
Articolo 39
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di prestazioni alle famiglie, in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.
Articolo 40
L’evento coperto sarà il carico di figli secondo quanto verrà stabilito.
Articolo 41
Le persone protette devono comprendere:
a) sia categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati;
b) sia categorie determinate della popolazione attiva, che formano in totale il 20 percento dell’insieme dei residenti;
c) sia tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano limiti prescritti;
d) sia, quando è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano in imprese industriali che impiegano almeno 20 persone.
Articolo 42
Le prestazioni devono comprendere:
a) sia un pagamento periodico attribuito a qualsiasi persona protetta che abbia compiuto il periodo prescritto;
b) sia la fornitura ai figli, o per i figli, di nutrimento, vestiti, alloggio, soggiorno di vacanze o assistenza familiare;
c) sia un insieme delle prestazioni previste sotto a) e b).
Articolo 43
Le prestazioni citate all’articolo 42 devono essere garantite almeno alle persone protette che abbiano compiuto nel corso di un periodo prescritto un periodo che può consistere sia in tre mesi di contribuzione o di impiego sia in un anno di residenza secondo quanto sarà prescritto.
Articolo 44
Il valore totale delle prestazioni attribuite in conformità all’articolo 42 alle persone protette dovrà essere tale da rappresentare:
a) sia il 3 percento del salario di un manovale ordinario adulto maschio determinato in conformità alle regole poste dall’articolo 66, moltiplicato per il numero totale dei figli di tutte le persone protette;
b) sia l’1,5 percento del salario suddetto moltiplicato per il numero totale dei figli di tutti i residenti.
Articolo 45
Quando le prestazioni consistono in un pagamento periodico, esse devono essere accordate durante tutta la durata dell’evento.
PARTE VIII - PRESTAZIONI DI MATERNITÀ
Articolo 46
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di prestazioni di maternità, conformemente agli articoli seguenti di detta Parte.
Articolo 47
L’evento coperto sarà la gravidanza, il parto e le loro conseguenze e la sospensione del guadagno che ne risulta, così come definita dalla legislazione nazionale.
Articolo 48
Le persone protette devono comprendere:
a) sia tutte le donne appartenenti a categorie determinate di salariati, categorie che devono formare in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati e, per quanto riguarda le prestazioni mediche in caso di maternità, anche le mogli degli uomini che appartengono a queste categorie;
b) sia tutte le donne che appartengono a categorie determinate della popolazione attiva, categorie che devono formare in totale il 20 percento almeno dell’insieme dei residenti e, per quanto riguarda le prestazioni mediche in caso di maternità, anche le mogli degli uomini che appartengono a queste categorie;
c) sia, quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione dell’articolo 3, tutte le donne che appartengono a categorie determinate di salariati, categorie che devono formare in totale il 50 percento dell’insieme dei salariati che lavorano in imprese industriali che impiegano almeno 20 persone e, per quanto riguarda le prestazioni mediche in caso di maternità, anche le mogli degli uomini che appartengono a queste categorie.
Articolo 49
1. Per quanto riguarda la gravidanza, il parto e le loro conseguenze, le prestazioni mediche di maternità devono comprendere le cure mediche citate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Le cure mediche devono comprendere almeno:
a) le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure postnatali, fornite sia da un medico sia da una levatrice diplomata;
b) la ospedalizzazione quando è necessaria.
3. Le cure mediche citate al paragrafo 2 del presente articolo devono tendere a preservare, a ristabilire od a migliorare la salute della donna protetta, come pure la sua attitudine al lavoro ed a far fronte alle sue necessità personali.
4. Gli uffici governativi o le istituzioni che attribuiscono le prestazioni mediche in caso di maternità devono incoraggiare le donne protette, con tutti i mezzi considerati appropriati, a far ricorso ai servizi generali di sanità messi a loro disposizione dall’autorità pubblica o da altri organismi riconosciuti dalle autorità pubbliche.
Articolo 50
Per quanto riguarda la sospensione del guadagno risultante dalla gravidanza, dal parto e dalle loro conseguenze, la prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato in conformità alle disposizioni sia dell’articolo 65, sia dell’articolo 66. L’ammontare del pagamento periodico può variare nel corso dell’evento, a condizione che l’ammontare medio sia conforme alle disposizioni suddette.
Articolo 51
Le prestazioni citate agli articoli 49 e 50 devono, nell’evento coperto, essere garantite almeno ad una donna che appartiene alle categorie protette che ha compiuto un periodo di prova che può essere considerato come necessario per evitare eventuali abusi ; le prestazioni citate all’articolo 49 devono parimenti essere garantite alle mogli degli uomini delle categorie protette, quando questi hanno compiuto il periodo previsto.
Articolo 52
Le prestazioni citate agli articoli 49 e 50 devono essere accordate, durante tutta la durata dell’evento coperto; tuttavia i pagamenti periodici possono essere limitati a dodici settimane, a meno che un periodo più lungo di astensione dal lavoro non sia imposto o autorizzato dalla legislazione nazionale, nel qual caso i pagamenti non potranno essere limitati a un periodo di durata inferiore.
PARTE IX - PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ
Articolo 53
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di prestazioni di invalidità, in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.
Articolo 54
L’evento coperto sarà costituito dalla incapacità di esercitare una attività professionale, di un grado prescritto, quando è probabile che questa incapacità sia permanente o quando sussista dopo la cessazione dell’indennità di malattia.
Articolo 55
Le persone protette devono comprendere:
a) sia categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati;
b) sia categorie determinate della popolazione attiva, che formano in totale il 20 percento almeno dell’insieme dei residenti;
c) sia tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano i limiti prescritti in conformità alle disposizioni dell’articolo 67;
d) sia, quando una dichiarazione è stata fatta in applicazione dell’articolo 3, categorie determinate di salariati, che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano nelle imprese industriali che impiegano almeno 20 persone.
Articolo 56
La prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato come segue:
a) in conformità alle disposizioni sia dell’articolo 65 sia dell’articolo 66, quando sono protette categorie di salariati o categorie della popolazione attiva;
b) in conformità alle disposizioni dell’articolo 67 quando sono protetti tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano i limiti prescritti.
Articolo 57
1. La prestazione citata all’articolo 56 deve, nell’evento coperto, essere garantita almeno:
a) alle persone protette che abbiano raggiunto, prima dell’evento, secondo le regole prescritte, un periodo che può consistere sia in 15 anni di contribuzione o di impiego, sia in 10 anni di residenza;
b) quando in linea di massima tutte le persone attive vengono protette, alle persone protette che hanno compiuto un periodo di tre anni di contribuzione e a nome delle quali sono stati versati, nel corso del periodo attivo della loro vita, quote il cui numero medio annuale raggiunga una cifra prescritta.
2. Quando l’attribuzione della prestazione citata al paragrafo 1 è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di impiego, una prestazione ridotta deve essere garantita almeno:
a) alle persone protette che abbiano compiuto, prima dell’evento, secondo le regole prescritte, un periodo di cinque anni di contribuzione o di impiego;
b) quando in linea di principio tutte le persone attive sono protette, alle persone protette che abbiano compiuto un periodo di tre anni di contribuzione e a nome delle quali è stata versata, nel corso del periodo attivo della loro vita, la metà del numero medico annuale dei contributi scritti a cui si riferisce il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando una prestazione calcolata in conformità alla Parte XI, ma secondo una percentuale inferiore di10 unità a quella che è indicata nella tavola annessa a questa Parte per il beneficiario- tipo, è garantita a ogni persona protetta che ha compiuto, secondo le regole prescritte, 5 anni di contribuzione, di impiego o di residenza
4. Una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella annessa alla Parte XI può essere operata quando il periodo per la prestazione che corrisponde alla percentuale ridotta è superiore a 5 anni di contribuzione o di impiego, ma inferiore a 15 anni di contribuzione o di impiego. Una prestazione ridotta sarà attribuita conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 58
Le prestazioni citate agli articoli 56 e 57 devono essere accordate durante tutta la durata dell’evento o sino alla loro sostituzione da una prestazione di vecchiaia.
PARTE X - PRESTAZIONI AI SUPERSTITI
Articolo 59
Ogni Stato membro per il quale la presente Parte della convenzione è in vigore deve garantire alle persone protette l’attribuzione di prestazioni ai superstiti, in conformità agli articoli seguenti di detta Parte.
Articolo 60
1. L’evento coperto deve comprendere la perdita di mezzi di sussistenza subita dalla vedova o dai figli per il decesso del il capo famiglia; nel caso della vedova, il diritto alla prestazione può essere subordinato alla presunzione, in conformità alla legislazione nazionale, che essa sia incapace di sovvenire alle proprie necessità.
2. La legislazione nazionale potrà sospendere la prestazione se la persona che vi avrebbe avuto diritto esercita certe attività rimunerate prescritte, o potrà ridurre le prestazioni contributive quando il guadagno del beneficiario eccede un ammontare prescritto e le prestazioni non contributive quando il guadagno del beneficiario, o le sue altre risorse, o le due assieme, eccedano un ammontare prescritto.
Articolo 61
Le persone protette devono comprendere:
a) sia le mogli e i figli dei capi famiglia che appartengono a categorie determinate di salariati, categorie che devono formare in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati;
b) sia le mogli e i figli dei capi famiglia che appartengono a categorie determinate della popolazione attiva, categorie che devono formare in totale il 20 percento almeno dell’insieme dei residenti;
c) sia, quando hanno la qualità di residente, tutte le vedove e tutti i figli che hanno perduto il capo famiglia e le cui risorse durante l’evento coperto non eccedano limiti prescritti in conformità alle disposizioni dell’articolo 67;
d) sia, quando è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 3, le mogli ed i figli dei capi famiglia che appartengono a categorie determinate di salariati che formano in totale il 50 percento almeno dell’insieme dei salariati che lavorano in imprese industriali che impiegano almeno 20 persone.
Articolo 62
La prestazione sarà costituita da un pagamento periodico calcolato come segue:
a) in conformità alle disposizioni dell’articolo 65 o dell’articolo 66, quando sono protette categorie di salariati o categorie della popolazione attiva;
b) in conformità alle disposizioni dell’articolo 67, quando sono protetti tutti i residenti le cui risorse durante l’evento non eccedano limiti prescritti.
Articolo 63
1. La prestazione citata all’articolo 62 deve, nell’evento coperto, essere garantita almeno:
a) alle persone protette il cui capo famiglia ha compiuto, secondo regole prescritte, un periodo che può consistere sia in 15 anni di contribuzione o di impiego, sia in 10 anni di residenza;
b) quando in linea di massima le donne ed i figli di tutte le persone attive sono protetti, a una persona protetta il cui capo famiglia ha compiuto un periodo di tre anni di contribuzione, a condizione che siano state versate, a nome di questo capo famiglia, nel corso del periodo attivo della sua vita, quote il cui numero medio annuale raggiunge una cifra prescritta.
2. Quando l’attribuzione della prestazione citata al paragrafo 1 è subordinata al compimento di un periodo minimo di contribuzione o di impiego, una prestazione ridotta deve essere garantita almeno:
a) alle persone protette il cui capo famiglia ha compiuto, secondo regole prescritte, un periodo di 5 anni di contribuzione o di impiego;
b) quando in linea di principio le donne ed i figli di tutte le persone attive sono protetti, alle persone protette il cui capo famiglia ha compiuto un periodo di tre anni di contribuzione, a condizione che sia stata versata, a nome di questo capo famiglia, nel corso del periodo attivo della sua vita, la metà del numero medio annuale di quote prescritto a cui si riferisce il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando una prestazione è calcolata in conformità alla Parte XI, ma secondo una percentuale inferiore di 10 unità a quella indicata nella tabella annessa a questa Parte per il beneficiario-tipo, è garantita almeno ad ogni persona protetta il cui capo famiglia ha compiuto, secondo regole prescritte, 5 anni di contribuzione, di impiego o di residenza.
4. Una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella annessa alla Parte XI può essere operata quando il periodo per la prestazione che corrisponde alla percentuale ridotta è superiore a 5 anni di contribuzione o di impiego, ma inferiore a 15 anni di contribuzione o di impiego. Una prestazione ridotta sarà attribuita in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Affinché una vedova senza figli che si presume sia incapace a sovvenire alle proprie necessità abbia diritto a una prestazione di sopravvivenza, deve essere prescritta una durata minima di matrimonio.
Articolo 64
Le prestazioni citate agli articoli 62 e 63 devono essere accordate durante tutta la durata dell’evento.
PARTE XI - CALCOLO DEI PAGAMENTI PERIODICI
Articolo 65
1. Per qualsiasi pagamento periodico a cui si applica il presente articolo, l’ammontare della prestazione, maggiorato dell’ammontare degli assegni familiari corrisposti durante l’evento, dovrà essere tale che, per il beneficiario-tipo considerato alla tabella annessa alla presente Parte, esso risulti almeno uguale, per l’evento in questione, alla percentuale indicata nella tabella suddetta in rapporto al totale del guadagno anteriore del beneficiario o del suo capo famiglia e dell’ammontare degli assegni familiari corrisposti a una persona protetta con gli stessi carichi di famiglia del beneficiario-tipo.
2. Il guadagno anteriore del beneficiario o del suo capo famiglia sarà calcolato in conformità a regole prescritte e, quando le persone i protette o i loro capi famiglia sono divisi in classi a seconda del guadagno, il guadagno anteriore potrà essere calcolato secondo i guadagni di base delle classi cui hanno appartenuto.
3. Potrà essere prescritto un massimo per l’ammontare della prestazione o per il guadagno di cui si tiene conto nel calcolo della prestazione, con riserva che tale massimo sia fissato in modo ch le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo siano osservate i quando il guadagno anteriore del beneficiario o del suo capo famiglia è inferiore o eguale al salario di un operaio maschio qualificato.
4. Il guadagno anteriore del beneficiario o del suo capo famiglia, il salario dell’operaio maschio qualificato, la prestazione e gli assegni familiari saranno calcolati sugli stessi periodi di base.
5. Per gli altri beneficiari, la prestazione sarà tale da essere in ragionevole rapporto con quella del beneficiario-tipo.
6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si considererà operaio maschio qualificato:
a) sia un aggiustatore o un tornitore nell’industria meccanica diversa dall’industria delle macchine elettriche;
b) sia un operaio qualificato tipo definito in conformità alle disposizioni del paragrafo seguente;
c) sia una persona il cui guadagno risulta eguale o superiore ai guadagni del 75 percento di tutte le persone protette, essendo questi guadagni determinati su base annuale o sulla base di un periodo più corto, a seconda di quanto verrà prescritto;
d) sia una persona il cui guadagno è eguale al 125 percento del guadagno medio di tutte le persone protette.
7. L’operaio qualificato tipo, ai fini dell’applicazione del capoverso b) del paragrafo precedente, sarà scelto nella classe che occupa il più gran numero di persone di sesso maschile protette per l’evento considerato, o di capi famiglia di persone protette, nel settore che occupa il più gran numero di queste persone protette o di questi capi famiglia ; a tale scopo sarà utilizzata la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i settori di attività economica, adottata dal Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alla sua settima sessione, il 27 agosto 1948, e riprodotta in allegato alla presente convenzione, tenendo conto di qualsiasi modifica che possa venire apportata ad esso.
8. Quando le prestazioni variano da una regione all’altra, un operaio maschio qualificato potrà essere scelto in ciascuna delle regioni, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo.
9. Il salario dell’operaio maschio qualificato sarà determinato sulla base del salario per un numero normale di ore di lavoro fissato sia mediante convenzioni collettive, sia, ove del caso, dalla legislazione nazionale o in virtù di questa, sia dalla consuetudine, ivi compresi gli assegni di caro vita ove esistano, quando i salari così determinati differiscono da una regione all’altra e quando il paragrafo 8 del presente articolo non è applicato, si terrà in considerazione il salario medio.
10. L’ammontare dei pagamenti periodici in corso assegnati per la vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ad eccezione di quelli che coprono le incapacità di lavoro), per l’invalidità e per il decesso del capo famiglia saranno riveduti in seguito a sensibili variazioni del livello generale dei guadagni risultanti da variazioni sensibili del costo della vita.
Articolo 66
1. Per qualsiasi pagamento periodico a cui si applica il presente articolo, l’ammontare della prestazione, maggiorato dell’importo degli assegni familiari corrisposti durante l’evento, dovrà essere tale che, per il beneficiario-tipo considerato alla tabella allegata alla presente Parte, esso risulti almeno eguale, per l’evento in questione, alla percentuale indicata in questa tabella in rapporto al totale del salario del manovale ordinario adulto maschio, e dell’importo degli assegni familiari corrisposti a una persona protetta che ha gli stessi carichi di famiglia del beneficiario-tipo.
2. Il salario del manovale ordinario adulto, maschio, la prestazione e gli assegni familiari saranno calcolati sugli stessi periodi di base.
3. Per gli altri beneficiari, la prestazione sarà fissata in modo da risultare in rapporto ragionevole con quella del beneficiario-tipo.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il manovale ordinario maschio sarà:
a) sia un manovale-tipo nell’industria meccanica diversa dalla industria delle macchine elettriche;
b) sia un manovale-tipo definito in conformità alle disposizioni del paragrafo seguente.
5. Il manovale-tipo, per l’applicazione del capoverso b) del paragrafo precedente, sarà scelto nella classe che occupa il più gran numero di persone di sesso maschile protette per l’eventualità considerata, o di capi famiglia di persone protette, nel settore che occupa il più gran numero di queste persone protette o di questi capifamiglia ; a tale scopo sarà utilizzata la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i settori di attività economica, adottata dal Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alla sua settima sessione, il 27 agosto 1948, e che è riprodotta in allegato alla presente convenzione, tenendo conto di ogni modifica che potrebbe venire apportata.
6. Quando le prestazioni variano da una regione all’altra, un manovale ordinario adulto maschio potrà essere scelto in ognuna delle regioni, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
7. Il salario del manovale ordinario adulto maschio sarà determinato sulla base del salario per un numero normale di ore di lavoro fissato sia mediante convenzioni collettive, sia, ove del caso, dalla legislazione nazionale o in virtù di questa, sia dalla consuetudine, ivi compresi gli assegni di caro vita ove esistano ; quando i salari così determinati differiscono da una regione all’altra e quando il paragrafo 6 del presente articolo non è applicato, si terrà in conto il salario medio. 8. L’ammontare dei pagamenti periodici in corso corrisposti per la vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (ad eccezione di quelli che coprono l’incapacità di lavoro), per l’invalidità e per il decesso del capo famiglia saranno riveduti in seguito a variazioni sensibili del livello generale dei guadagni che risultano da variazioni sensibili del costo della vita.
Articolo 67
Per qualsiasi pagamento periodico a cui si applica il presente articolo:
a) l’ammontare della prestazione deve essere fissato secondo una tabella prescritta, o secondo una tabella fissata dalle autorità pubbliche competenti in conformità a regole prescritte;
b) l’ammontare della prestazione non può essere ridotto che nella misura in cui le altre risorse della famiglia del beneficiario siano superiori a livelli di una certa entità prescritti o fissati dalle autorità pubbliche competenti in conformità a regole prescritte;
c) il totale della prestazione e delle altre risorse, dopo deduzione dei montanti di una certa entità considerati al precedente capoverso b), deve essere sufficiente per assicurare alla famiglia del beneficiario condizioni di vita sane e convenienti e non deve essere inferiore all’ammontare della prestazione calcolata in conformità alle disposizioni dell’articolo 66;
d) le disposizioni del capoverso c) saranno considerate soddisfatte se l’ammontare totale delle prestazioni pagate in virtù della Parte in questione oltrepassi di almeno il 30 percento l’ammontare totale delle prestazioni che si otterrebbero applicando le disposizioni dell’articolo 66 e le disposizioni di:
i) il capoverso b) dell’articolo 15 per la Parte III;
ii) il capoverso b) dell’articolo 27 per la Parte V;
iii) il capoverso b) dell’articolo 55 per la Parte IX;
iv) il capoverso b) dell’articolo 61 per la Parte X.
TABELLA (ALLEGATA ALLA PARTE XI) - PAGAMENTI PERIODICI AI BENEFICIARI-TIPO |
|||
Parte |
Evento |
Beneficiario-tipo |
Percentuale |
III |
Malattia |
Uomo sposato con figli |
45 |
IV |
Disoccupazione |
Uomo con moglie e 2 figli |
45 |
V |
Vecchiaia |
Uomo con moglie di età pensionabile |
40 |
VI |
Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Incapacità di lavoro Invalidità Superstiti |
Uomo con moglie e 2 figli Uomo con moglie e 2 figli Vedova con 2 figli |
50 50 40 |
VIII |
Maternità |
Donna |
45 |
IX |
Invalidità |
Uomo sposato con 2 figl |
40 |
X |
Superstiti |
Vedova con 2 figli |
40 |
PARTE XII - UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DEI RESIDENTI NON CITTADINI
Articolo 68
1. I residenti che non sono cittadini devono avere gli stessi diritti dei residenti che hanno la cittadinanza. Tuttavia, per quanto riguarda le prestazioni o le frazioni di prestazioni finanziate esclusivamente o in modo preponderante da fondi pubblici, e per quanto riguarda i regimi transitori, potranno essere prescritte disposizioni particolari riguardanti i non cittadini e riguardanti i cittadini nati fuori del territorio dello Stato membro.
2. Nei sistemi di sicurezza sociale contributiva la cui protezione si applica ai salariati, le persone protette che sono cittadini di un altro Stato membro che ha accettato le obbligazioni derivanti dalla Parte corrispondente della convenzione devono avere, riguardo a detta Parte, gli stessi diritti dei cittadini dello Stato membro interessato. Tuttavia, l’applicazione del presente paragrafo può essere subordinata alla esistenza di un accordo bilaterale o multilaterale che prevede la reciprocità.
PARTE XIII - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 69
Una prestazione a cui una persona protetta avrebbe diritto in applicazione di una qualsiasi delle Parti da II a X della presente convenzione, può essere sospesa, in una misura che può essere prescritta:
a) per tutto il tempo in cui l’interessato non si trova sul territorio dello Stato membro;
b) per tutto il tempo in cui l’interessato è mantenuto da fondi pubblici o a spese di una istituzione o di un servizio di sicurezza sociale. Tuttavia se la prestazione oltrepassa il costo di questo mantenimento, la differenza deve essere corrisposta alle persone che sono a carico del beneficiario;
c) per tutto il tempo che l’interessato riceve in denaro un’altra prestazione di sicurezza sociale ad eccezione di una prestazione familiare, per tutto il periodo durante il quale egli viene indennizzato per lo stesso evento da un terzo, sotto riserva che la parte della prestazione che è sospesa non oltrepassi l’altra prestazione o l’indennità proveniente da un terzo;
d) quando l’interessato ha tentato fraudolentemente di ottenere una prestazione;
e) quando l’evento è stato provocato da reato o delitto commesso dall’interessato;
f) quando l’evento è stato provocato da colpa intenzionale dell’interessato;
g) nei casi appropriati, quando l’interessato trascura di utilizzare i servizi medici o i servizi di riadattamento che sono a sua disposizione o non osserva le regole prescritte per la verifica dell’esistenza degli eventi o per il comportamento dei beneficiari di prestazioni;
h) per quanto concerne la prestazione di disoccupazione, quando l’interessato trascura di utilizzare i servizi di collocamento a sua disposizione;
i) per quanto riguarda la prestazione di disoccupazione, quando l’interessato ha perduto l’impiego in ragione diretta di una sospensione di lavoro dovuta a una controversia professionale, o ha lasciato volontariamente l’impiego senza legittimi motivi;
j) per quanto riguarda la prestazione ai superstiti, per tutto il tempo che la vedova vive in stato di concubinaggio.
Articolo 70
1. Ogni richiedente deve avere il diritto di presentare appello in caso di rifiuto di prestazione o di contestazione sulla sua qualità o la sua quantità.
2. Quando, nell’applicazione della presente convenzione, l’amministrazione delle cure mediche è affidata a un dipartimento governativo responsabile davanti a un parlamento, il diritto di appello previsto al paragrafo 1 del presente articolo può essere sostituito dal diritto di fare esaminare dall’autorità competente qualsiasi reclamo concernente il rifiuto delle cure mediche o la qualità delle cure mediche ricevute.
3. Quando le richieste vengono portate davanti a tribunali appositamente costituiti per trattare le questioni di sicurezza sociale e in seno ai quali le persone protette sono rappresentate, non può essere accordato il diritto di appello.
Articolo 71
1. Il costo delle prestazioni attribuite in applicazione della presente convenzione e le spese di amministrazione di queste prestazioni devono essere finanziati collettivamente mediante contributi o imposte, o in questi due modi congiuntamente, secondo modalità dirette ad evitare che le persone di pochi mezzi non abbiano a sopportare un carico troppo grave e che tengano conto della situazione economica dello Stato membro e di quella delle categorie delle persone protette.
2. Il totale delle quote di assicurazione a carico dei salariati protetti non deve oltrepassare il 50 percento del totale delle risorse destinate alla protezione dei salariati, delle loro mogli e figli. Per determinare. se questa condizione è soddisfatta, tutte le prestazioni accordate dallo Stato membro in applicazione della convenzione potranno essere considerate nel loro insieme, ad eccezione delle prestazioni alle famiglie e ad eccezione delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, se queste ultime sono considerate da un settore speciale.
3. Lo Stato membro deve assumere una responsabilità generale per quanto riguarda il servizio delle prestazioni attribuite in applicazione della presente convenzione e prendere tutte le misure necessarie per raggiungere questo scopo. Ove sia necessario deve assicurarsi che gli studi e i calcoli attuariali necessari riguardanti l’equilibrio finanziario siano fatti periodicamente e in ogni caso preventivamente a qualsiasi modificazione di prestazioni, del tasso delle quote di assicurazione o delle imposte destinate a coprire gli eventi in questione.
Articolo 72
1. Quando l’amministrazione non è assicurata da una istituzione regolamentata dalle autorità pubbliche o da un dipartimento governativo responsabile davanti a un parlamento, devono partecipare all’amministrazione o esservi associati con poteri consultivi secondo condizioni prescritte rappresentanti delle persone protette. La legislazione nazionale può anche prevedere la partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro e delle autorità pubbliche.
2. Lo Stato membro deve assumere una responsabilità generale per la buona amministrazione delle istituzioni e servizi che concorrono all’applicazione della presente convenzione.
PARTE XIV - DISPOSIZIONI DIVERSE
Articolo 73
La presente convenzione non si applicherà:
a) agli eventi verificatisi prima dell’entrata in vigore della Parte corrispondente della convenzione per lo Stato membro interessato;
b) alle prestazioni attribuite per eventi verificatisi dopo l’entrata in vigore della Parte corrispondente della convenzione per lo Stato membro interessato, nella misura in cui i diritti a queste prestazioni provengano da periodi anteriori alla data di detta entrata in vigore.
Articolo 74
La presente convenzione non deve essere considerata di revisione ad una qualsiasi delle convenzioni esistenti.
Articolo 75
Quando verrà così disposto in una convenzione adottata ulteriormente dalla Conferenza e riguardante una o più materie trattate dalla presente convenzione, le disposizioni della presente convenzione che saranno specificate nella nuova convenzione cesseranno di applicarsi a qualsiasi Stato membro che abbia ratificato quest’ultima, dalla data della sua entrata in vigore per lo Stato membro interessato.
Articolo 76
1. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione si impegna a fornire nel rapporto annuale che deve presentare sull’applicazione della convenzione, in conformità all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:
a) informazioni complete sulla legislazione che applica le disposizioni della convenzione;
b) le prove che ha soddisfatto alle esigenze statistiche formulate da:
i) gli articoli 9 a), b), c) o d); 15 a), b) o d); 21 a) o c); 27 a), b) o d); 33 a) o b); 41 a), b) o d); 48 a), b) o c); 55 a), b), o d); 61 a), b) o d) circa il numero delle persone protette;
ii) gli articoli 44, 65, 66 o 67 circa l’ammontare delle prestazioni;
iii) il capoverso a) del paragrafo 2 dell’articolo 18 circa la durata dell’indennità di malattia;
iv) il paragrafo 2 dell’articolo 24 circa la durata delle prestazioni di disoccupazione;
v) il paragrafo 2 dell’articolo 71 circa la proporzione delle risorse che provengono dalle quote di assicurazione dei salariati protetti; queste prove dovranno essere fornite conformandosi per quanto possibile, circa la loro presentazione, ai suggerimenti del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro effettuati in vista di realizzare una maggiore uniformità a questo scopo.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione invierà al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ad intervalli appropriati, secondo quanto deciderà il Consiglio d’amministrazione, rapporti sullo stato della sua legislazione e della sua pratica riguardanti le disposizioni di ognuna delle Parti da II a X della convenzione che non sono già state specificate nella ratifica dello Stato membro di cui si tratta o in una notifica ulteriore fatta in applicazione dell’articolo 4.
Articolo 77
1. La presente convenzione non si applica né ai marittimi né ai pescatori ; sono state adottate disposizioni per la protezione dei marittimi e dei pescatori dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella convenzione sulla sicurezza sociale della gente di mare, 1946, e nella convenzione sulle pensioni della gente di mare, 1946.
2. Uno Stato membro può escludere i marittimi ed i pescatori dal numero sia dei salariati sia delle persone della popolazione attiva sia dei residenti, preso in considerazione per il calcolo della percentuale dei salariati o dei residenti protetti in applicazione di una qualsiasi delle Parti da II a X coperte dalla ratifica.
PARTE XV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 78
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 79
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito questa convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
Articolo 80
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione o di alcune delle sue parti;
b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione od alcune delle sue parti con delle modifiche e la natura di queste modifiche;
c) i territori per i quali la convenzione non è applicabile e, in questi casi, le ragioni per le quali essa non è applicabile;
d) i territori per i quali lo Stato membro si riserva la decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione riguardo a detti territori.
2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parti integranti della ratifica ed avranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante nuova dichiarazione, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione anteriore in virtù dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 82, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi in un qualsiasi altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in territori determinati.
Articolo 81
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione o delle Parti alle quali esse si riferiscono saranno applicate nel territorio con o senza modifiche ; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione o di alcune delle sue Parti si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare in che cosa consistano dette modifiche.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto, di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore.
3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 82, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi in un qualsiasi altro senso i termini di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione di questa convenzione.
Articolo 82
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data della entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, o una delle sue Parti da II a X, o un certo numero di esse mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dallo spirare del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo sarà obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la convenzione o una delle sue Parti da II a X o un certo numero di esse, allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Articolo 83
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 84
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, al fine della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche, a tutte le dichiarazioni e a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 85
Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.
Articolo 86
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica della nuova convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe di pieno diritto, malgrado l’articolo 82 precedente, denuncia immediata della presente convenzione on riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 87
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
Categoria |
Classe |
|
|
Settore 1 - Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca |
|
11 |
|
Agricoltura e caccia. |
|
111 |
Produzione agricola ed allevamento. |
|
112 |
Attività annesse dell’agricoltura. |
|
113 |
Caccia, caccia con trappole e ripopolamento di selvaggina. |
12 |
|
Silvicoltura e industria forestale. |
|
121 |
|
|
122 |
Industria forestale. |
13 |
130 |
|
|
Settore 2 - Industrie estrattive |
|
21 |
210 |
Estrazione del carbone. |
22 |
220 |
Produzione di petrolio grezzo e di gas naturale. |
23 |
230 |
Estrazione dei minerali metalliferi. |
29 |
290 |
Estrazione degli altri minerali. |
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Settore 3 - Industrie manifatturiere |
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31 |
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Fabbricazione delle derrate alimentari, bevande e tabacco. |
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311-312 |
Industrie alimentari. |
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313 |
Fabbricazione delle bevande. |
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314 |
Industria del tabacco. |
32 |
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Industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio. |
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321 |
Industria tessile. |
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322 |
Fabbricazione di articoli di abbigliamento ad esclusione della calzatura). |
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323 |
Industria del cuoio, degli articoli in cuoio ed in sostituti del cuoio, e della pelliccia, ad esclusione della calzatura e degli articoli di abbigliamento. |
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324 |
Fabbricazione delle calzature, ad esclusione delle calzature in gomma vulcanizzata o stampata e delle calzatura in materia plastica. |
33 |
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Industria del legno e fabbricazione di manufatti in legno, ivi compreso i mobili. |
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331 |
Industria del legno e fabbricazione di manufatti in legno e in sughero, ad esclusione dei mobili. |
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332 |
Fabbricazione di mobili ed accessori, ad esclusione dei mobili ed accessori realizzati principalmente in metallo. |
34 |
|
Fabbricazione della carta ed di articoli di carta; stampa ed edizione. |
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341 |
Fabbricazione della carta ed di articoli di carta. |
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342 |
Stampa, edizione ed industrie connesse. |
35 |
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Industria chimica e fabbricazione di prodotti chimici, di derivati del petrolio e del carbone, e di manufatti in gomma e in materia plastica. |
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351 |
Industria chimica. |
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352 |
Fabbricazione di altri prodotti chimici. |
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353 |
Raffinerie di petrolio. |
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354 |
Fabbricazione di diversi derivati del petrolio e del carbone. |
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355 |
Industria della gomma. |
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356 |
Fabbricazione di manufatti in materia plastica non classificati altrove. |
36 |
|
Fabbricazione di prodotti minerali non metallici, ad esclusione dei derivati del petrolio e del carbone. |
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361 |
Fabbricazione di ceramica, porcellana e maiolica. |
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362 |
Industria del vetro. |
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369 |
Fabbricazione di altri prodotti minerali non metallici. |
37 |
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Industria metallurgica di base. |
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371 |
Siderurgia e prima trasformazione della ghisa, del ferro e dell’acciaio. |
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372 |
Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi. |
38 |
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Fabbricazione di manufatti metallici, di macchine e di materiale. |
|
381 |
Fabbricazione di manufatti metallici, ad esclusione delle macchine e del materiale. |
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382 |
Costruzione di macchine, ad esclusione delle macchine elettriche. |
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383 |
Fabbricazione di macchine, apparecchi e materiale elettrico. |
|
384 |
Costruzione di materiale di trasporto. |
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385 |
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico, di strumenti di precisione, di apparecchi di misura e di controllo, non classificati altrove, di materiale fotografico e di strumenti ottici. |
39 |
390 |
Altre industrie manifatturiere. |
|
Settore 4 - Elettricità, gas e acqua |
|
41 |
410 |
Elettricità, gas e vapore. |
42 |
420 |
Istallazione di distribuzione d’acqua e distribuzione pubblica dell’acqua. |
|
Settore 5 - Edilizia e lavori pubblici |
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50 |
500 |
Edilizia e lavori pubblici. |
|
Settore 6 - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; ristoranti e alberghi |
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61 |
610 |
Commercio all’ingrosso. |
62 |
620 |
Commercio al dettaglio. |
63 |
|
Ristoranti e alberghi. |
|
631 |
Ristoranti, bar e altri punti di vendita di bevande. |
|
632 |
Alberghi, hotel meublé e stabilimenti analoghi; campeggi. |
|
Settore 7 - Trasporti, magazzini e comunicazioni |
|
71 |
|
Trasporti e magazzini. |
|
711 |
Trasporti terrestri. |
|
712 |
Trasporti per vie d’acqua. |
|
713 |
Trasporti aerei. |
|
719 |
Servizi ausiliari dei trasporti. |
72 |
720 |
|
|
Settore 8 - Banche, assicurazioni, affari immobiliari e servizi alle imprese |
|
81 |
810 |
Stabilimenti finanziari |
82 |
820 |
|
83 |
|
Affari immobiliari e servizi alle imprese. |
|
831 |
Affari immobiliari. |
|
832 |
Servizi alle imprese, ad esclusione del noleggio di macchine e di materiale. |
|
833 |
Noleggio di macchine e di materiale. |
|
Settore 9 - Servizi alla collettività, servizi sociali e servizi alle persone |
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91 |
910 |
Pubblica amministrazione e difesa nazionale. |
92 |
920 |
Servizi sanitari e servizi analoghi |
93 |
|
Servizi sociali e servizi connessi alla collettività. |
|
931 |
|
|
932 |
Istituzioni scientifiche e centri di ricerca. |
|
933 |
Servizi medicali e odontoiatrici e altri servizi sanitari, e servizi veterinari. |
|
934 |
Opere sociali. |
|
935 |
Associazioni commerciali, professionali e sindacali. |
|
939 |
Altri servizi sociali e servizi connessi forniti alla collettività. |
94 |
|
Servizi ricreativi e servizi culturali annessi |
|
941 |
Film cinematografici e alti servizi ricreativi. |
|
942 |
Biblioteche, musei, orti botanici e giardini zoologici, e altri servizi culturali non classificati altrove. |
|
943 |
Intrattenimenti e servizi ricreativi non classificati altrove. |
95 |
|
Servizi ai privati e alle famiglie. |
|
951 |
Servizi di riparazione non classificati altrove. |
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952 |
Lavanderie e tintorie. |
|
953 |
Servizi domestici. |
|
959 |
Servizi personali vari. |
96 |
960 |
Organizzazioni internazionali e altri organismi extraterritoriali. |
|
Settore 0 - Attività non definite |
|
00 |
000 |
Attività non definite. |
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 22 Maggio 1956, n. 741
Entrata in vigore: 27 Aprile 1955
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Convenzione ILO C102 del 04 giugno 1952.pdf ILO 1952 |
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Tags: Sicurezza lavoro ILO