Convenzione ILO C94 del 08 giugno 1949
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Convenzione ILO C94 del 08 giugno 1949
ID 14291 | 13.08.2021
Convenzione ILO C94 Clausole di lavoro (contratti pubblici), 1949.
Ginevra, 08 giugno 1949
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi l’8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative alle clausole di lavoro nei contratti stipulati da un’autorità pubblica, questione che costituisce il sesto punto all’ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventinove giugno millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulle clausole di lavoro (contratti pubblici), 1949.
Articolo 1
1. La presente convenzione si applica ai contratti che riuniscono le seguenti condizioni:
a) una almeno delle parti nel contratto sia un’autorità pubblica;
b) l’esecuzione del contratto comporti:
i) l’impiego di fondi da parte di un’autorità pubblica,
ii) l’impiego di lavoratori dall’altra parte del contratto;
c) il contratto sia stipulato in vista
i) della costruzione, trasformazione, riparazione o demolizione di opere pubbliche,
ii) della fabbricazione, montaggio, manutenzione o trasporto di materiali, forniture o utensili,
iii) dell’esecuzione o fornitura di servizi;
d) il contratto sia stipulato da un’autorità centrale di uno Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per il quale sia in vigore la convenzione.
2. L’autorità competente stabilirà i quale misura e a quali condizioni la convenzione si applicherà ai contratti stipulati dalle autorità che non siano le autorità centrali.
3. La presente convenzione si applica alle opere eseguite da subtraenti o da cessionari di contratti; l’autorità competente adotterà misure appropriate per garantire l’applicazione della convenzione a dette opere.
4. I contratti che comportano l’impiego di fondi pubblici per un importo che non superi un limite fissato dall’autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ove tali organizzazioni esistano, potranno essere esonerati dall’applicazione della presente convenzione.
5. L’autorità competente potrà, previa consultazione con le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ove tali organizzazioni esistano, escludere dal campo di applicazione della presente convenzione le persone che occupano posti direttivi o di carattere tecnico o scientifico, le cui condizioni di impiego non sono regolate dalla legislazione nazionale, da una convenzione collettiva o da una sentenza arbitrale, e che non effettuano normalmente un lavoro manuale.
Articolo 2
1. I contratti ai quali si applica la presente convenzione dovranno contenere delle clausole che garantiscano ai lavoratori interessati salari (incluse le indennità), durata di lavoro e altre condizioni di lavoro non meno favorevoli di quelle stabilite per un lavoro dello stesso genere nella professione o nell’industria interessate della stessa regione:
a) sia per mezzo di contratti collettivi o per mezzo di un’altra procedura concordata di contrattazione fra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che rappresentano rispettivamente una proporzione considerevole dei datori di lavoro e dei lavoratori della professione o dell’industria interessate;
b) sia per mezzo di sentenza arbitrale;
c) sia per mezzo della legislazione nazionale.
2. Quando le condizioni di lavoro menzionate al paragrafo precedente non siano regolate, nella regione in cui il lavoro viene effettuato, in una delle forme indicate più sopra, le clausole che dovranno essere inserite nei contratti garantiranno ai lavoratori interessati salari (incluse le indennità), durata di lavoro e altre condizioni di lavoro che non siano meno favorevoli:
a) delle condizioni stabilite per mezzo di convenzione collettiva o per mezzo di un’altra procedura concordata di contrattazione, per mezzo di sentenza arbitrale per mezzo della legislazione nazionale, per un lavoro dello stesso genere nella professione o nell’industria interessate della regione analoga più vicina;
b) del livello generale cui si attengono i datori di lavoro che appartengono alla stessa professione o alla stessa industria della parte con la quale il contratto viene stipulato e che si trovano in analoghe circostanze.
3. L’autorità competente stabilirà le modalità delle clausole da inserire nei contratti e tutte le modifiche di tali modalità nella forma considerata più appropriata alle condizioni nazionali, previa consultazione con le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ove tali organizzazioni esistano.
4. L’autorità competente adotterà misure appropriate, quali la pubblicazione di annunci relativi ai capitolati d’oneri o qualsiasi altra misura che permetta ai concorrenti di conoscere i termini delle clausole.
Articolo 3
Quando disposizioni appropriate relative alla salute, alla sicurezza e al benessere dei lavoratori occupati nell’esecuzione di contratti non siano già applicabili in virtù della legislazione nazionale, di una convenzione collettiva o di una sentenza arbitrale, l’autorità competente deve adottare misure adeguate per garantire ai lavoratori interessati condizioni di salute, di sicurezza e di benessere giuste e ragionevoli.
Articolo 4
Le leggi, i regolamenti o altri strumenti che danno effetto alle disposizioni della presente convenzione:
a) devono:
i) essere portati a conoscenza di tutti gli interessati,
ii) precisare le persone incaricate di garantirne l’esecuzione,
iii) esigere che siano collocati avvisi in modo visibile negli stabilimenti o in altri luoghi di lavoro, allo scopo di informare i lavoratori sulle loro condizioni di lavoro;
b) devono, a meno che non siano in vigore altre misure che garantiscano una applicazione effettiva delle disposizioni considerate, prevedere:
i) il mantenimento di registri adeguati che indichino la durata di lavoro effettuata e i salari pagati ai lavoratori interessati,
ii) un sistema di ispezione atto a garantirne l’applicazione effettiva.
Articolo 5
1. Sanzioni adeguate, quali il rifiuto di contrattare o qualsiasi altra misura pertinente, saranno applicate nel caso in cui non si siano osservate e applicate le disposizioni delle clausole di lavoro incluse nei contratti pubblici.
2. Si dovranno adottare misure appropriate, sia per mezzo di ritenute sui pagamenti dovuti ai termini del contratto, sia in qualsiasi altro modo, allo scopo di permettere ai lavoratori interessati di ottenere i salari ai quali hanno diritto.
Articolo 6
I rapporti annuali che devono essere presentati ai termini dell’articolo 22 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro dovranno contenere informazioni complete sulle misure che danno effetto alle disposizioni della presente convenzione.
Articolo 7
1. Quando il territorio di uno Stato membro comprenda vaste regioni in cui, data la scarsità dell’insediamento della popolazione o il livello di sviluppo, l’autorità competente ritenga impraticabile l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, essa può, previa consultazione con le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori ove tali organizzazioni esistano, esonerare dette regioni dall’applicazione della convenzione, sia in via generale, sia con le eccezioni che essa giudichi appropriate nei confronti di determinate imprese e di determinati lavori.
2. Ogni Stato membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale da sottoporre sull’applicazione della presente convenzione in virtù dell’articolo 22 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le regioni per le quali si proponga di far ricorso alle disposizioni del presente articolo, e deve precisare i motivi che lo inducono a far ricorso a queste disposizioni. In seguito, nessuno Stato membro potrà ricorrere alle disposizioni del presente articolo, salvo per quanto concerne le regioni che avrà così indicate.
3. Ogni Stato membro che faccia ricorso alle disposizioni del presente articolo deve riconsiderare, ad intervalli che non superino i tre anni e in consultazione con le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ove tali organizzazioni esistano, la possibilità di estendere l’applicazione della presente convenzione alle regioni esonerate in virtù del paragrafo 1.
4. Ogni Stato membro che faccia ricorso alle disposizioni del presente articolo deve indicare, nei suoi successivi rapporti annuali, le regioni per le quali rinuncia al diritto di ricorrere a dette disposizioni, e qualsiasi progresso che potrà essere stato effettuato in vista dell’applicazione progressiva della presente convenzione in tali regioni.
Articolo 8
L’autorità competente potrà sospendere temporaneamente l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione previa consultazione con le organizzazioni interessate di datori di lavoro e di lavoratori, ove tali organizzazioni esistano, in casi di forza maggiore o di avvenimenti che presentino un pericolo per il benessere o la sicurezza nazionali.
Articolo 9
1. La presente convenzione non si applica ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della convenzione per lo Stato membro interessato.
2. La denuncia della convenzione non pregiudicherà l’applicazione delle disposizioni ai contratti stipulati prima che la denuncia abbia avuto effetto.
Articolo 10
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 11
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la rispettiva ratifica sarà stata registrata.
Articolo 12
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna a che le disposizioni della convenzione siano applicate senza modifiche;
b) i territori per i quali esso si impegna a che le disposizioni della convenzione siano applicate con modifiche, e la natura di dette modifiche;
c) i territori ai quali la convenzione è inapplicabile e, in questi casi, i motivi per cui essa non è applicabile;
d) i territori per i quali esso si riserva una decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione nei confronti di detti territori.
2. Gli obblighi di cui ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare mediante una nuova dichiarazione totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua precedente dichiarazione in virtù dei capoversi b), c) e
d) del primo paragrafo del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell’articolo 14, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di qualsiasi dichiarazione precedente e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.
Articolo 13
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 35 dello Statuto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante una successiva dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una precedente dichiarazione.
3. Lo Stato membro, gli Stati membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata, in conformità alle disposizioni dell’articolo 14, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di una precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l’applicazione di questa convenzione.
Articolo 14
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale in cui essa è entrata in vigore, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 15
1. II Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro renderà nota a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 16
Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 17
Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 18
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione per la revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 14 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 19
II testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 20 Settembre 1952
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