Accordo CSR n. 91 del 5 agosto 2014
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Accordo CSR n. 91 del 5 agosto 2014 / Soccorsi manifestazioni / Algoritmo di Maurer
ID 14082 | 20.07.2021 / In allegato testo nativo PDF ed elaborato DOCX
Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate (comprensivo degli allegati A1 e A2, parti integranti del documento stesso).
Indicazioni per la predisposizione e la valutazione de/la pianificazione a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118.
Il Documento è integrato nel Documento Piano Safety e Security:
Manifestazioni pubbliche - Normativa e Piano Safety e Security
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“Linee di indirizzo sull’organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”.
Premessa
L’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell’area interessata.
La normativa vigente prevede l’obbligo di informare e/o di richiedere l’autorizzazione allo svolgimento degli eventi/manifestazioni alle competenti Autorità, espressamente individuate nel Questore, quale Autorità di Pubblica sicurezza, e nel Sindaco o nel Prefetto, a cui fanno capo le Commissioni di Vigilanza dei luoghi di pubblico spettacolo, rispettivamente, comunali e provinciali.
In attuazione di quanto previsto dal DPR 27 marzo 1992 e dall’Atto di Intesa Stato Regioni dell’11/4/1996, il Servizio di Emergenza Territoriale 118 ha assunto la competenza esclusiva in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera.
Le Regioni e le PPAA, a loro volta, hanno predisposto e compiutamente attivato l’organizzazione territoriale dell’emergenza e urgenza sanitaria.
Anche in occasione di eventi/manifestazioni programmate deve essere preventivamente pianificata e messa a disposizione un’organizzazione totalmente sinergica con l’ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza Territoriale 118, finalizzata a garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie.
Riguardo agli oneri di detta pianificazione, risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN):
- gli interventi di soccorso primario,
- il coordinamento e la gestione degli interventi stessi,
- le risorse necessarie alla gestione di eventi intercorrenti (maxiemergenza o evento NBCR).
Non risultano a carico del SSN le risorse aggiuntive che vengono previste dall’Ente organizzatore autonomamente per interventi di soccorso correlati allo specifico ed estemporaneo contesto nel quale l'evento/manifestazione si svolge.
Gli oneri di tale organizzazione preventiva devono essere a carico dell’organizzatore stesso, in analogia a quanto già da tempo previsto per i Servizi di prevenzione incendi. Fanno eccezione a questa regola le manifestazioni di cui al successivo punto 1, lettera b): in tali eventi la predisposizione del soccorso sanitario di emergenza e urgenza compete ed è a carico del Servizio di Emergenza Territoriale 118, anche attraverso l’integrazione con le Istituzioni preposte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nonché con il sistema di Protezione Civile regionale.
Affinché in occasione degli eventi/manifestazioni organizzati possano essere garantiti a tutti i soggetti presenti, partecipanti o spettatori, livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie, vengono di seguito definite le modalità che devono guidare le Regioni nel disciplinare l’attività di pianificazione dell’organizzazione dei soccorsi sanitari dedicati all’evento e/o manifestazione.
1. Classificazione degli eventi e/o manifestazioni
Gli eventi e/o manifestazioni si distinguono, rispetto alla pianificazione, in: a) programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni, Istituzioni pubbliche; b) non programmati e non organizzati, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. raduni spontanei e improvvisi nelle piazze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità, sommosse). Gli eventi/manifestazioni di cui sopra, in relazione al livello di rischio, ovvero alla probabilità di avere necessità di soccorso sanitario, possono essere classificati in base alle seguenti variabili:
- tipologia dell’evento
- caratteristiche del luogo
- affluenza di pubblico
Nel caso degli eventi di cui al precedente punto a) l’’identificazione del livello di rischio può, in fase iniziale, essere calcolata dallo stesso organizzatore dell’evento applicando i punteggi riportati nella
“Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell’organizzatore dell’evento/manifestazione” (allegato A1).
Nel caso invece degli eventi di cui al precedente punto b), che per loro caratteristica sono non organizzati e, talvolta, imprevedibili e improvvisi, il livello di rischio non può essere preventivamente calcolato: se ritenuto utile e ci fosse un tempo minimo di preavviso/informazione del rispetto all’evento, è facoltà delle Istituzioni deputate all’ordine e alla sicurezza pubblica valutare la possibilità di utilizzare la classificazione allegata per dimensionare l’eventuale supporto da mettere a disposizione.
In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio:
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Allegato A1
Tabella: Calcolo del livello di rischio.
Da compilare a cura dell’organizzatore dell’evento/manifestazione
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Allegato A2
Tabella: Algoritmo di Maurer
Indicazioni per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118.
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segue in allegato
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Collegati
Manifestazioni pubbliche: Normativa e Piano Safety e Security
DPR 27 marzo 1992
Atto di Intesa Stato Regioni 11 Aprile 1996
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Accordo CSR n. 91 del 5 agosto 2014.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2021 |
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