Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.389.959 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.389.959 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.389.959 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.389.959 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.389.959 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.389.959 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.389.959 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.389.959 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)

ID 1398 | | Visite: 57981 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/1398

Regolamento (CE) n. 2023/2006

Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (Regolamento GMP - Good Manufacturing Practices)

...

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (qui di seguito «materiali ed oggetti») elencati nell’allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004 e le combinazioni di tali materiali ed oggetti nonché di materiali ed oggetti riciclati impiegati in tali materiali ed oggetti.

Il presente regolamento si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino ad e ad esclusione della produzione di sostanze di partenza. Le norme specifiche stabilite nell’allegato si applicano ai processi pertinenti, indicati singolarmente, come opportuno.

Le GMP (Good Manufacturing Practices - buone pratiche di fabbricazione) sono gli aspetti di assicurazione della qualità per i materiali e gli oggetti tali che, siano, costantemente fabbricati e controllati, per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all'uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche.

...

GU L 384/75 del 29.12.2006

Modifiche:

Regolamento (CE) N. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 86  del 28 marzo 2008

_________

In relazione al Regolamento GMP, il 18 Marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto disciplina del regime sanzionatorio:

D.Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29
...
Art. 6. Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006

1. Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.

2. Nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 è riportata nella medesima segnalazione.

3. Gli operatori economici che già operano provvedono all’adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

5. L’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera a) , e dell’articolo 5, del regolamento (CE) n. 2023/2006, omette di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

6. L’operatore economico che, in violazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non istituisce o non mantiene un efficace sistema di controllo della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 30.000.

7. L’operatore economico che, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non elabora e non conserva un’adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifi che, le formulazioni e i processi di fabbricazione, nonché relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di controllo della qualità, che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, o non mette a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedono, la predetta documentazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 25.000.

8. L’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera b) , del regolamento (CE) n. 2023/2006, non rispetta le norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all’allegato del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000

...

MOCA - GMP | Consolidato

MOCA GMP Consolidato small

Il testo MOCA - GMP, consolida i testi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA Quadro) e del Regolamento (CE) N. 2023/2006 (GMP) con le modifiche dal 2004 al 2017.
Per ultimo inserito anche il D.Lgs. 29/2017 disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi dei Regolamenti MOCA, GMP e altri.

Disponibile, il MOCA - GMP | Consolidato 2018, direttamente dal nostro sito, in formato PDF (stampabile/copiabile), riservato Abbonati Chemicals.

Download

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Regolamento CE n. 2023 2006 Consolidato 2008.pdf
Regolamento GMP
46 kB 91
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento CE n. 2023 2006.pdf)Regolamento CE n. 2023/2006
Regolamento GMP
IT41 kB4171

Tags: Chemicals Food Abbonati Chemicals MOCA

Ultimi inseriti

Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 33

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Lug 16, 2024 28

DPCM 18 settembre 2023 n. 164

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2023 n. 164 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Lug 16, 2024 36

DPCM 20 giugno 2024 n. 99

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024 n. 99 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Decreto 27 giugno 2024
Lug 16, 2024 28

Decreto 27 giugno 2024 - Aggiornamento elenco attrazioni spettacolo viaggiante

in News
Decreto 27 giugno 2024 - Aggiornamento elenco attrazioni spettacolo viaggiante ID 22265 | 16.07.2024 Decreto 27 giugno 2024 Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. (GU n.165 del 16.07.2024) __________ Art. 1. L’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e… Leggi tutto
Lug 15, 2024 44

Direttiva (UE) 2016/943

in News
Direttiva (UE) 2016/943 ID 22263 | 15.07.2024 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU… Leggi tutto
Specie aliene nei nostri mari 2024
Lug 15, 2024 70

Specie aliene nei nostri mari

Specie aliene nei nostri mari / Opuscolo ISPRA 2024 ID 22261 | 15.07.2024 / In allegato La biodiversità del Mar Mediterraneo è in continua evoluzione, colonizzato da specie in espansione di areale che arrivano attraverso corridoi naturali, come lo Stretto di Gibilterra, e da specie non indigene o… Leggi tutto
Pronti per il 55
Lug 15, 2024 128

Pacchetto legislativo "Pronti per il 55%"

Pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" ID 22250 | 15.07.2024 / Download Scheda La Commissione accoglie con soddisfazione l'adozione oggi di due pilastri finali del pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" volto a conseguire gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030. In vista della conferenza… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 11, 2024 117

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12 ID 22233 | 11.07.2024 / In allegato Ai sensi dell’art. 50 del TUEL il Sindaco può adottare ordinanze extra ordinem per fronteggiare pericoli legali alla salute e all’incolumità pubblica, provvedimenti dal contenuto atipico che devono ritenersi legittimi in… Leggi tutto