2° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione
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Decreto dirigenziale 15 Gennaio 2014
2° elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati
Articolo 1
1. A seguito del parere positivo di cui al punto 2.1.a), dell’allegato I, del d.m. 4 febbraio 2011, viene pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del succitato decreto, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V, riportato in allegato, che è parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. L’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate di cui all’articolo 1, comma 1, ha validità triennale a decorrere dalla data di autorizzazione.
2. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1.e), dell’allegato I, del d.m. 4 febbraio 2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 04.02.11.
Articolo 3
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate può procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui all’allegato II del citato d.m. 4 febbraio 2011, delle suddette aziende autorizzate.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che le aziende autorizzate intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 04.02.11, l’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate è sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.
Articolo 4
L’allegato al Decreto Dirigenziale del 30 maggio 2013 di cui all’articolo 3, comma 1 del d.m. 4 febbraio 2011 contenente l’elenco delle aziende autorizzate, è integralmente sostituito con quello allegato al presente decreto.
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate può procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui all’allegato II del citato D.M. 04.02.11, delle suddette aziende autorizzate.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che le aziende autorizzate intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 04.02.11, l’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate è sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.
Fonte: MLPS
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