Circolare 14 Aprile 2021 | Termini di scadenza titoli abilitativi ADR
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Circolare 14 Aprile 2021 | Termini di scadenza titoli abitativi ADR
Proroga dei termini di scadenza titoli abilitativi connessi alle merci pericolose ADR
Circ. Prot. 300/A/3367/21/108/1 del 14 aprile 2021
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Nel far seguito a precedenti note relative alla proroga dei termini di validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, previste dall’art. 103, comma 2 del decreto legge 18/2020, si rappresenta sono stati siglati due accordi multilaterali ADR relativi alle merci pericolose, ai quali l’Italia ha aderito con sottoscrizione del 23 marzo 2021 da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Si tratta, in particolare, dei seguenti accordi:
- M333 (ALL. 1), il quale prevede che in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADR 8.2.2.8.2, i certificati di formazione dei conducenti (CFP) necessari per il trasporto di merci pericolose, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, rimangono validi fino al 30 settembre 2021;
- M334 (ALL. 2), il quale prevede che in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADR 1.8.3.16.1, i certificati per i consulenti per la sicurezza, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, rimangono validi fino al 30 settembre 2021.
Pertanto, i conducenti e ¡ consulenti che hanno il certificato di formazione o di consulenza scaduto nel periodo suindicato, potranno continuare ad eseguire il trasporto di merci e svolgere l’attività di consulenza nelle imprese sino al 30 settembre 2021.
Gli accordi hanno validità per i trasporti nazionali e per l’attività di consulenza all’interno dei territori dei Paese firmatari degli accordi e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi. Pertanto, i conducenti titolari di certificato di formazione professionale rilasciato da un Paese firmatario dell’accordo M333, potranno beneficiare della proroga di validità anche per la circolazione sul territorio italiano.
Le proroghe definite con gli accordi ADR devono essere coordinate con analoghe misure adottate con norme nazionali. In particolare, l’art. 103 del decreto legge 18/2020, prevede che la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, tra i quali rientrano anche quelli in argomento, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19⁸, è prorogata sino ai novanta giorni successivi alla stessa data di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 29 luglio 2021.
La norma nazionale e gli accordi ADR sono pienamente vigenti, pertanto, troverà applicazione l’ipotesi più favorevole, come di seguito indicato:
- la validità dei certificati che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, solo ai fini dell’utilizzo sul territorio nazionale, è prorogata fino al 29 luglio 2021;
- la validità dei certificati con scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, è prorogata fino al 30 settembre 2021 ed è riconosciuta in tutti i Paesi che hanno sottoscritto gli accordi ADR M333 e M334.
[...] Segue in allegato
Fonte: Ministero dell'Interno
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Circolare n_ 300-A-3367-21-108-1.pdf |
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