Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.752
/ Totale documenti scaricati: 27.754.304

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.304 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.304 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.304 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.304 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.304 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.304 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.304 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.752 *

/ Totale documenti scaricati: 27.754.304 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Decreto 4 marzo 2021

ID 13182 | | Visite: 3344 | Legislazione Merci PericolosePermalink: https://www.certifico.com/id/13182

Decreto 4 marzo 2021

Decreto 4 marzo 2021 

Modifica del Decreto 29 dicembre 2010 riguardante le norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

(GU n.71 del 23.03.2021)

Entrata in vigore: 1° maggio 2021

Art. 1. Modifiche al Decreto 29 dicembre 2010

1. Il decreto 29 dicembre 2010 recante «Norme attuative dell’art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l’attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose» è così modificato:
a) all’art. 3 è aggiunto il seguente comma 2:
2. Non è possibile richiedere la specializzazione relativa alle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863 a coloro che sono titolari o richiedono la specializzazione relativa alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.»;
b) il comma 1 dell’art. 4 è così modificato «I direttori generali territoriali in relazione alle esigenze della Direzione generale di competenza istituiscono una o più commissioni di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose limitatamente al trasporto stradale e/o ferroviario, fissandone la/e sede/i.»;
c) dopo il comma 1 dell’art. 4 è inserito il comma 1 - bis recante: «La Direzione generale territoriale del centro provvede all’istituzione di una commissione di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose presso l’Ufficio della motorizzazione civile di Roma, le cui competenze si estendono anche al trasporto di merci pericolose per vie navigabili.»;
d) il comma 5 dell’art. 4 è così sostituito:
«La commissione di esame operante presso l’Ufficio motorizzazione civile di Roma è composta inoltre da un funzionario esperto per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili designato dal direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne.»;
e) al comma 6 dell’art. 4 le parole «di qualifica non inferiore alla sesta» sono sostituite con le parole «appartenenti almeno all’Area II fascia economica F4» e la frase «Le funzioni di segretario della commissione istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione sono affidate al funzionario della divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione incaricato della istruzione delle richieste di esame.» è soppressa;
f) il comma 7 dell’art. 4 è abrogato;
g) al comma 9 dell’art. 4 le parole «per darne pubblicità sul sito del dipartimento» sono abrogate;
h) il comma 1 dell’art. 5 è così sostituito:
«La Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione, coordina le attività delle commissioni di esame e mantiene aggiornata la raccolta delle domande di esame ai sensi del punto 1.8.3.14 dell’ADR/RID/ADN anche con il contributo di esperti esterni.»;
i) al comma 8 dell’art. 6, dopo le parole «certificato di formazione,» sono aggiunte le seguenti parole «salvo che per la modalità di trasporto per vie navigabili interne,»;
j) dopo la prima frase del punto «1. Domanda di esame» dell’allegato I al decreto 29 dicembre 2010, è inserita la seguente frase:
«La richiesta di esame deve essere firmata digitalmente o accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità, ed inoltrata esclusivamente tramite PEC, unitamente alla copia della ricevuta dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mediante versamento sul conto corrente postale 4028. Le attestazioni dei diritti dovuti in originale, devono essere prodotti preliminarmente all’inizio della seduta di esame, in assenza il candidato non potrà sostenere la prova.»;
k) le parole «direzione generale per la motorizzazione - divisione 3.» riportate alla fine del punto «1. Domanda di esame» dell’allegato I al decreto 29 dicembre 2010 sono così sostituite: «commissione di esame operante presso l’Ufficio motorizzazione civile di Roma»;
l) all’allegato I del citato decreto 29 dicembre 2010 il punto «4. Esame di candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità» è così modificato:
«Se il certificato già posseduto è relativo alla sola specializzazione riguardante i prodotti petroliferi il candidato deve svolgere l’esame di integrazione con le stesse modalità previste per il primo rilascio.
Se il candidato richiede l’integrazione della specializzazione prodotti petroliferi deve svolgere esclusivamente i questionari relativi a tale specializzazione.
Nel caso venga richiesta l’integrazione di una o più specializzazioni (diversa da quella per i prodotti petroliferi) per una modalità di trasporto già posseduta verranno somministrati i questionari relativi alle specializzazioni richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla commissione fra le nuove specializzazioni richieste, per la modalità di trasporto posseduta.
Nel caso venga richiesta l’integrazione di una o più specializzazioni e la contemporanea estensione per una o più modalità di trasporto non posseduta verranno assegnati i questionari relativi alla modalità di trasporto ed alle specializzazioni richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla commissione fra quelle relative alla modalità di trasporto posseduta o per la quale si chiede l’estensione.
Nel caso venga richiesta la sola estensione per una o più modalità di trasporto non posseduta verranno assegnati i soli questionari relativi alla modalità di trasporto richiesta senza la necessità di svolgere lo studio del caso.
Non è possibile il rinnovo del certificato posseduto e contemporaneamente estendere la sua validità ad altre modalità e/o specializzazioni.
I tempi consentiti per la compilazione degli elaborati sono i medesimi di quelli previsti per il primo rilascio. Ai candidati risultati idonei viene rilasciato un nuovo certificato comprensivo delle ulteriori specializzazioni e/o modalità di trasporto conseguite; la data di scadenza del nuovo certificato è la medesima del certificato precedentemente posseduto»;
m) al fac-simile dopo il campo relativo alla e-mail è aggiunto un campo relativo alla Pec.
Alla fine del fac-simile sono riportate le seguenti frasi:
«I candidati che intendono conseguire il certificato di formazione anche per la modalità del trasporto per le vie navigabili interne debbono presentare la domanda alla commissione di esame operante presso U.M.C. di Roma.»;
n) dove ricorre la denominazione «dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» è sostituita con «dipartimento per i trasporti, la navigazione e gli affari generali ed il personale».

Art. 2. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2021.

... 

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 4 marzo 2021.pdf)Decreto 4 marzo 2021
 
IT134 kB458

Tags: Merci Pericolose Consulente ADR

Ultimi inseriti

Gen 05, 2025 19

Legge 4 aprile 1977 n. 135

Legge 4 aprile 1977 n. 135 ID 23249 | 05.01.2025 Legge 4 aprile 1977 n. 135Disciplina della professione di raccomandatario marittimo. (GU n.109 del 22.04.1977)________ Aggiornamenti all'atto: 26/08/1982 La LEGGE 12 agosto 1982, n. 605 (in G.U. 26/08/1982, n.235) 29/12/1995 LEGGE 28 dicembre 1995,… Leggi tutto
Gen 04, 2025 44

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 11 giugno 2024 | Suppl. 11.5 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23247 | 04.01.2025 Decreto 11 giugno 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 11.5 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.144 del 21.06.2024) Collegati[box-note]Decreto… Leggi tutto
Gen 04, 2025 55

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 10 dicembre 2024 | Suppl. 11.6 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23246 | 04.01.2025 Decreto 10 dicembre 2024Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.6 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.3 del 04.01.2025)… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2018 608   MED
Gen 03, 2025 86

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 / Criteri tecnici etichette elettroniche equipaggiamento marittimo (MED) ID 23243 | 03.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per… Leggi tutto
Ordinanza Cassazione Civile n  30628 del 28 novembre 2024
Gen 03, 2025 64

Ordinanza Cassazione Civile n. 30628 del 28 novembre 2024

Ordinanza Cassazione Civile n. 30628 del 28 novembre 2024 / Obbligazione di durata non limitata ID 23242 | 03.01.2025 / Sentenza allegata Il diritto ai permessi mensili retribuiti previsti dall’art. 33 della legge 104 del 1992 sorge a seguito di domanda amministrativa e, in presenza delle… Leggi tutto
Gen 03, 2025 56

Regolamento (CE) n. 1889/2005

in News
Regolamento (CE) n. 1889/2005 ID 23241 | 03.01.2025 Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa GU L 309 del 25.11.2005 [box-warning]Abrogato da Regolamento… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Indirizzi operatavi posa attivit  in mare di cavi e condotte   MASE Dic  2024
Gen 02, 2025 139

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024 ID 23228 | 02.01.2025 Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5… Leggi tutto
FAQ in materia di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del RGDP
Dic 30, 2024 92

FAQ in materia di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del RGDP

FAQ in materia di accesso alle cartelle cliniche ai sensi del RGDP / Dicembre 2024 ID 23213 | 30.12.2024 / In allegato Accesso ai dati della cartella clinica ai sensi del RGDP - Le FAQ del Garante 1) Cosa si ottiene presentando istanza di accesso alla propria cartella clinica ai sensi dell’art. 15… Leggi tutto