Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 18
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Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 18
Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
(GU n.47 del 25.02.2021 - SO n. 14)
Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2021
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Art. 1. Campo di applicazione e finalità
1. Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell’Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell’Allegato I, sezione A, e dei loro ibridi dei portainnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi, se i materiali dei generi o delle specie elencati
nell’Allegato I, sezione A, o i loro ibridi, sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonché i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica.
2. Il presente decreto stabilisce le norme per la commercializzazione nell’Unione europea delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, dei generi e delle specie elencati nell’Allegato I, sezione B, e dei loro ibridi, nonché dei portainnesto e di altre parti di piante di altri
generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell’Allegato I, sezione B, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.
3. Il presente decreto disciplina l’organizzazione e l’articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l’attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria.
4. Il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all’esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, né ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione.
6. Il presente decreto non si applica alle varietà geneticamente modificate.
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Art. 6. Registro nazionale
1. Al fine di identificare le varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti, nonché le varietà di portinnesti di piante ortive ammesse alla commercializzazione, è istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive, di seguito denominato «Registro».
Art. 7. Articolazione del Registro
1. Il Registro, è pubblicato e reso consultabile nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ed è suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato dall’Allegato I.
2. Il Registro è articolato nelle sezioni:
a) varietà di piante da frutto dei relativi portinnesti;
b) varietà di portinnesti di piante ortive.
3. Il Registro, in aggiunta ai generi e alle specie indicati nell’Allegato I, può contenere anche altri generi e specie ritenuti di particolare importanza per la frutticoltura e l’orticoltura nazionale identificati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera a) , contiene un apposito elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all’articolo 21 riconosciuti idonei.
5. La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera b) , contiene le varietà di portainnesti appartenenti a generi e specie ortive, nonché ai loro ibridi, non compresi nell’Allegato I, qualora siano destinati ad essere innestati con materiali di generi e specie elencati nel predetto Allegato I.
6. Sono iscritte al Registro le varietà riconosciute dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 119 del 23 maggio 2019.
Art. 8. Informazioni contenute nel Registro
1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:
a) la specie di appartenenza della varietà;
b) la denominazione della varietà;
c) eventuali marchi commerciali registrati;
d) eventuali sinonimi;
e) il costitutore, l’eventuale avente causa, l’eventuale rappresentante designato o altro richiedente l’iscrizione, per la sezione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a) ;
f) il soggetto responsabile della conservazione in purezza della varietà per la sezione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b) ;
g) l’indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta» o «in corso di registrazione»;
h) l’utilizzo;
i) la data di registrazione e del rinnovo della registrazione;
l) la data di scadenza della registrazione;
m) l’eventuale codice della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o numero della domanda;
n) la data di rilascio della privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali o della domanda;
o) l’eventuale clone sanitario;
p) l’eventuale codice identificativo dell’accessione, se si tratta di varietà iscritta nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
q) l’eventuale indicazione dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione in cui è conservata l’accessione di cui alla lettera n) ;
r) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.
2. Il Ministero provvede ad istituire un fascicolo per ogni varietà che registra, che contiene una descrizione della varietà e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà.
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