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Raccomandazione CE (UE) 2025/1710 - Principio volontario di rendicontazione di sostenibilità PMI

Raccomandazione CE (UE) 2025/1710  Rendicontazione di sostenibilità PMI

Raccomandazione CE (UE) 2025/1710 - Principio volontario di rendicontazione di sostenibilità PMI

ID 24382 | 05.08.2025 / In allegato

Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione, del 30 luglio 2025, su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese

C/2025/4984

GU L 2025/1710 del 05.8.2025

__________

La Commissione raccomanda alle microimprese e alle PMI non quotate che intendono comunicare volontariamente informazioni sulla sostenibilità di attenersi al principio volontario di rendicontazione di sostenibilità.

Il principio volontario di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I può essere utilizzato anche dalle PMI e dalle microimprese di paesi terzi che intendono fornire informazioni sulla sostenibilità su base volontaria.

Le imprese che applicano il principio di cui all'allegato I per comunicare volontariamente informazioni sulla sostenibilità possono avvalersi anche degli orientamenti pratici.

Qualora le imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE necessitino di informazioni sulla sostenibilità delle PMI nelle loro catene del valore ai fini della rendicontazione di sostenibilità, la Commissione raccomanda loro di limitare per quanto possibile le richieste di tali informazioni a quanto comunicato conformemente al principio volontario di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I della presente raccomandazione.

Qualora gli enti finanziari, i partecipanti ai mercati finanziari, le imprese di assicurazione e gli enti creditizi necessitino di informazioni sulla sostenibilità delle PMI, la Commissione raccomanda loro di limitare per quanto possibile le richieste di tali informazioni a quanto comunicato conformemente al principio volontario di rendicontazione di sostenibilità.

La Commissione raccomanda agli Stati membri di sensibilizzare le PMI in merito ai vantaggi della comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità.

La Commissione raccomanda agli Stati membri di adottare misure adeguate a livello nazionale al fine di promuovere l'attuazione e l'accettazione del principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le PMI.

La Commissione raccomanda altresì agli Stati membri di adottare misure adeguate a livello nazionale affinché i soggetti di cui ai punti 4 e 5 limitino per quanto possibile le richieste finalizzate a ottenere dalle PMI e dalle microimprese le informazioni sulla sostenibilità necessarie ai fini dell'informativa sulla sostenibilità a quanto comunicato conformemente al principio volontario di rendicontazione di sostenibilità.

La Commissione raccomanda agli Stati membri di adottare misure adeguate a sostenere la digitalizzazione automatica della rendicontazione di sostenibilità delle PMI basata sul principio di cui all'allegato I, così da consentire uno scambio efficiente di dati nel rispetto della proprietà dei dati delle PMI.

Finalità del principio e imprese cui si applica

1. Il presente principio volontario mira a sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese che intendono:
(a) fornire informazioni che contribuiranno a rispondere alle esigenze di dati delle grandi imprese che chiedono ai propri fornitori informazioni sulla sostenibilità;

(b) fornire informazioni che contribuiranno a rispondere alle esigenze di dati di banche e investitori, aiutando in tal modo le imprese ad accedere ai finanziamenti;

(c) migliorare la gestione delle questioni attinenti alla sostenibilità, ossia le sfide ambientali e sociali quali l'inquinamento o la salute e la sicurezza della forza lavoro che si trovano ad affrontare. Ciò sosterrà la loro crescita competitiva e ne rafforzerà la resilienza a breve, medio e lungo termine; e

(d) contribuire a un'economia più sostenibile e inclusiva.

2. Il presente principio ha carattere volontario. Si applica alle imprese (1) i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea (non quotate). [L'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE] distingue tre categorie di piccole e medie imprese in base al totale dello stato patrimoniale, ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e al numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio.

(a) Una microimpresa è un'impresa che resta al di sotto di due delle soglie seguenti:

i. totale dello stato patrimoniale: 450 000 EUR;

ii. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900 000 EUR; e

iii. numero medio di dipendenti: 10.

(b) Una piccola impresa è un'impresa che resta al di sotto di due delle soglie seguenti:

i. totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR;

ii. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 EUR; e

iii. numero medio di dipendenti: 50.

(c) Una media impresa è un'impresa che resta al di sotto di due delle soglie seguenti:

i. totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;

ii. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR; e

iii. numero medio di dipendenti: 250.

3. Tali imprese non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, ma sono incoraggiate a utilizzare il presente principio. Il presente principio verte sulle medesime questioni attinenti alla sostenibilità che formano oggetto dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) per le grandi imprese. Tuttavia, essendo proporzionato, tiene conto delle caratteristiche fondamentali delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Le microimprese sono libere di utilizzare soltanto alcune parti del presente principio, come evidenziato al punto 5, lettera a).

4. Nella preparazione del presente principio è stata prestata grande attenzione alla coerenza con gli ESRS per le grandi imprese, sempre all'insegna della proporzionalità degli obblighi. A differenza degli ESRS per le grandi imprese, il presente principio non ha alcuna valenza giuridica.

Sommario

Finalità del principio e imprese cui si applica    

Struttura del principio    

Principi per la preparazione della relazione sulla sostenibilità (modulo base e omnicomprensivo)    

Modulo base    
Modulo base - Informazioni generali    
B1 - Criteri per la redazione
B2 - Pratiche, politiche e iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile    

Modulo base – Metriche ambientali
B3 - Energia ed emissioni di gas a effetto serra    
B4 - Inquinamento di aria, acqua e suolo
B5 - Biodiversità    
B6 - Acque    
B7 - Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti    

Modulo base – Metriche sociali    
B8 - Forza lavoro - Caratteristiche generali    
B9 – Forza lavoro - Salute e sicurezza    
B10 - Forza lavoro - Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione    

Modulo base - Metriche di governance    
B11 - Condanne e ammende per corruzione attiva e passiva    

Modulo onnicomprensivo    
Modulo onnicomprensivo - Informazioni generali    
C1 - Strategia: modello aziendale e iniziative connesse alla sostenibilità    
C2 - Descrizione delle pratiche, delle politiche e delle iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile    

Modulo onnicomprensivo – Metriche ambientali    
Aspetti da considerare in sede di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della sezione B3 (modulo base)    
C3 - Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e transizione climatica    
C4 - Rischi climatici    

Modulo onnicomprensivo – Metriche sociali    
C5 - Altre caratteristiche (generali) della forza lavoro    
C6 - Altre informazioni sulla forza lavoro propria - Politiche e procedure in materia di diritti umani    
C7 - Incidenti gravi in materia di diritti umani    

Modulo onnicomprensivo - Metriche di governance    
C8 - Ricavi da determinate attività ed esclusione dagli indici di riferimento dell'UE    
C9 - Diversità di genere nell'organo di governance    

Appendice A: termini definiti    
Appendice B: elenco di possibili questioni attinenti alla sostenibilità    
Appendice C: informazioni di contestualizzazione per i partecipanti ai mercati finanziari che fruiscono delle informazioni prodotte applicando il presente principio (riconciliazione con altri atti normativi dell'UE)

[...]

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