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ID 9256 | Update news 22.11.2024
Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
(GU L 317/4 DEL 23.11.2016)
Entrata in vigore: 13.12.2016
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tuttavia:
a) l'articolo 111, punto 8, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017;
b) l'articolo 100, paragrafo 3, e l'articolo 101, paragrafo 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Gli atti di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettere a), c), d) e f) sono abrogati con effetto dal 1°gennaio 2022. In caso di conflitto tra le disposizioni di tali atti e le disposizioni del presente regolamento, prevalgono queste ultime.
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.
2. Qualora ci siano prove che piante non parassite diverse da quelle regolamentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 comporterebbero rischi fitosanitari che hanno un grave impatto economico, sociale e ambientale sul territorio dell'Unione, tali piante non parassite possono essere considerate organismi nocivi ai fini del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai paesi terzi si intendono fatti ai paesi terzi, a Ceuta, a Melilla e ai territori di cui all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE, a eccezione di Madera e delle Azzorre.
Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al territorio dell'Unione si intendono fatti al territorio dell'Unione, esclusi Ceuta, Melilla e i territori di cui all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE, diversi da Madera e dalle Azzorre.
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Aggiornamenti normativi:
11.10.2019 Regolamento delegato (UE) 2019/1702
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Modificato da:
- M1 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 95 1 7.4.2017)
- [...] Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione del 13 ottobre 2022 (GU L 268/13 del 14.10.2022)
Rettificato da:
C1 Rettifica, GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40 (2017/625)
Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.
GU n. 173 del 25.07.1996
Report allegato del "the use of the dimethyl sulphoxide (DMSO) extract by the IP 346 method as an indicator of the carcinogenicity of lubricant base...
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024