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Comunicato INAIL 29 dicembre 2020 - OT23 anno 2021

ID 12469 | | Visite: 1456 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/12469

Comunicato INAIL 29 dicembre 2020 - OT23 anno 2021

Modello OT23 Anno 2021 (ultimo aggiornamento 23.12.2020) - FAQ

Intervento B-5. L'azienda ha installato, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale.
1. L'intervento può essere selezionato da un'azienda che abbia effettuato in proprio l'installazione dei sistemi di comunicazione per i propri mezzi aziendali e che quindi disponga delle fatture di acquisto ma non delle fatture di installazione?
La richiesta nella documentazione probante delle fatture di installazione, oltre che di acquisto, trova ragione nella necessità di verificare l'effettiva e corretta installazione di tali sistemi. In questo senso possono anche essere accettate le sole fatture di acquisto se corredate, oltre che dall'elenco dei mezzi aziendali e dalle fatture di acquisto dei sistemi di comunicazione, dai seguenti documenti:
a) evidenze della presenza di un'officina interna alla ditta
b) evidenze dell'installazione (per esempio, fotografie) sui mezzi di proprietà dell'impresa richiedente.

Intervento C-5.1. L'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori.
1. Cosa si intende per “struttura sanitaria”?
Ai fini dell'attuazione dell'intervento C-5.1, per “struttura sanitaria” si intende una struttura fisica, pubblica o privata, presso la quale vengono erogate prestazioni sanitarie e che sia in possesso di autorizzazione all'attività sanitaria secondo la specifica normativa regionale.
Intervento D-3. L'azienda ha attuato interventi di micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
1. Cosa si intende per micro formazione?
Per micro-formazione si intende l'erogazione di contenuti formativi attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. La modalità di realizzazione dell'intervento da parte dell'azienda deve dimostrare un suo impegno nel mantenere il livello di conoscenze acquisito dai lavoratori durante i corsi di formazione e di avere in tal modo effettuato un intervento migliorativo oltre quanto richiesto dalla normativa vigente.
2. Se l'azienda ha 10 dipendenti, ma nell'anno 2019-2020 solamente un lavoratore ha effettuato corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si può ritenere valido un intervento di micro-formazione solo al lavoratore interessato?
L'intervento fa esplicito riferimento ai lavoratori. Anche se non è stabilito un numero minimo di lavoratori, la micro-formazione per definizione deve essere erogata diffusamente e coinvolgere quindi una quota significativa di dipendenti, al fine di ottenere un miglioramento nelle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso in cui sia destinatario della micro-formazione un solo lavoratore.
3. I video di pochi minuti con cui sono erogati i contenuti formativi possono essere riprodotti sugli smartphone/cellulari di proprietà dei singoli lavoratori, o l'azienda deve mettere a loro disposizione idonea strumentazione per poter seguire l'intervento formativo?
Tutti i supporti necessari alla micro-formazione, inclusi smartphone/cellulari, devono essere messi a disposizione dall'azienda.
4. La micro-formazione può essere effettuata anche in presenza di docente o solamente attraverso la riproduzione di video di pochi minuti?
La micro-formazione è finalizzata a richiamare e rinforzare i contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell'anno precedente. Pertanto l'intervento formativo di aula in presenza di un docente non soddisfa i requisiti dell'intervento D-3.

Intervento E-3. L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all'adozione ed implementazione del sistema).
1. Nel caso di prima adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale, è possibile inviare un verbale di riesame datato gennaio o febbraio 2021?
No, nel caso di prima implementazione del sistema di gestione, il riesame deve essere effettuato entro l'anno 2020 in quanto, in sua assenza, le fasi del sistema non sarebbero complete.

Intervento E-5. L'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014
1. Quali documenti servono a dimostrare l'attività di controllo del modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., svolta dai componenti dell'organismo di vigilanza (OdV)?
I componenti dell'OdV, dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, per poter effettuare al meglio la loro funzione di vigilanza, devono essere tenuti costantemente informati sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio e devono avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; pertanto è opportuno che il modello di organizzazione disciplini efficaci procedure di reportistica interna indirizzate all'OdV e dall'Odv al management.
Ai fini della verifica dell'attuazione di quanto sopra detto, le “evidenze dell'attuazione” del sistema di controllo richieste dal modulo dovranno essere riferite alle procedure di reportistica interna relative, ad esempio, all'analisi dei quasi incidenti, alle segnalazioni dei lavoratori o degli RLS, ai report degli audit del sistema, al riesame della direzione, ecc., e dovranno evidenziare la valutazione dell'OdV di tale reportistica.

Intervento E-17. L'azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.
1. Quali caratteristiche devono avere i quasi infortuni per essere ritenuti tali ai fini dell'attuazione dell'intervento?
I quasi infortuni sono strettamente connessi all'attività aziendale e ai luoghi di lavoro e pertanto sono specifici per ogni impresa.
In generale, i quasi infortuni sono eventi (e non situazioni di potenziale pericolo) che devono avere le seguenti caratteristiche:
a) non comportare danni ai lavoratori oppure comportare danni lievi, tali da non richiedere l'assenza del lavoratore anche solo per 1 giorno;
b) essere oggetto di valutazione in modo tale da identificare tutte le cause che li hanno determinati;
c) comportare misure, intraprese per evitare al ripetersi di un analogo evento, che portino a un miglioramento della sicurezza in azienda.

Intervento F-2. L'azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l'adozione di un defibrillatore, ha effettuato nel 2020 la specifica formazione per lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD - Basic Life Support early Defibrillation).
1. I corsi BLSD effettuati nel 2019 possono avere valenza biennale ai fini della realizzazione dell'intervento e quindi essere considerati idonei per la selezione dell'intervento secondo il modulo di domanda OT23 2021?
No, ai fini della realizzazione dell'intervento è necessario che almeno un dipendente dell'impresa abbia partecipato a uno specifico corso di formazione BLSD (Basic Life Support early Defibrillation) nell'anno 2020.

Intervento F-6. L'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno, con verifica dell'esito.
Nel caso in cui l'intervento sia realizzato su una sola PAT aziendale, è possibile fare riferimento al numero di lavoratori di tale PAT e non al numero complessivo dei lavoratori dell'azienda?
No, l'intervento F-6 è dedicato alle aziende in cui sono occupati meno di 10 lavoratori. Nelle Note all'intervento è specificato che il numero dei lavoratori da riferire all'anno 2020 è da calcolare sulla base dell'articolo 4 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia in relazione all'intera azienda.

Interventi A-1.4 e A-5.1; B-1; C-4.1 e C-4.4; C-5.1 e C-5.2; D-1, D-2 e D-3; F-2 e F-5. Interventi che prevedono attività di formazione.
Qualora gli interventi prevedano attività formative, queste devono necessariamente essere svolte in presenza o possono essere svolte in modalità “formazione a distanza”?
Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal modulo OT23 2021, l'erogazione di corsi tramite modalità “a distanza”, ossia tramite l'utilizzo di piattaforme informatiche che evitino la compresenza di docenti e discenti nel medesimo ambiente, è ammessa laddove i corsi non prevedano addestramento pratico. In tal senso, la formazione a distanza può essere ritenuta idonea per l'attuazione degli interventi C-5.1, C-5.2, D-1, D-2, D-3, F-5. Viceversa, la formazione a distanza non può essere ritenuta idonea per l'attuazione degli interventi A-1.4, A-5.1, B-1, C-4.1, C-4.4, F-2.

...

Fonte: INAIL

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