Il convegno approfondisce i temi delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (CEM), in particolare in considerazione del recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom (previsto entro il 6 febbraio 2018) e della recente entrata in vigore del nuovo Capo IV del Titolo VIII sui CEM.
09. Effetti dei campi elettromagnetici nei lavoratori professionalmente esposti: le evidenze scientifiche, le decisioni della magistratura.
Fabriziomaria Gobba (Cattedra di Medicina del Lavoro, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Università di Modena e Reggio Emilia - AIRM)
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Di seguito, alcune considerazioni estratte dalla relazione 01. "Schema di recepimento della direttiva Euratom 59/2013: stato dell'arte e prospettive" del Dott. Stefano Adamo De Crescenzo (Ospedale Niguarda Milano) e del Dott. Paolo Rossi (Ministero della Salute).
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La direttiva 59/2013: le principali novità- unica norma relativa a tutte le fonti di esposizione
- ridefinizione dei criteri di esenzione e di clearance (allontanamento)
- gestione integrata delle sorgenti di radiazioni naturali
- la giustificazione di nuove pratiche mediche dovrebbe tenere conto anche delle dosi assorbite dai lavoratori
- registrazione delle esposizioni e informazione del paziente nelle esposizioni mediche
- attenzione alle esposizioni mediche accidentali e involontarie
- protezione di lavoratori esterni
- revisione del limite di dose per il
cristallino- revisione del livello di riferimento per la concentrazione del Rn negli ambienti di lavoro
- revisione del sistema di gestione delle situazioni di emergenza.
Il metodo
- Su proposta del D.G. Energia del M.I.S.E. è stato proposto un G.D.L. per l’istruttoria tecnica della bozza condivisa del decreto di recepimento
- Presidenza C.d.M. - Dipartimento Protezione civile
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela Territorio e Mare
- Ministero dell’Interno - Dipartimento VVFF
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ministero della salute
- Ministero della difesa
- Ministero della giustizia
- Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca
- I.S.P.R.A., I.S.S. e I.N.A.I.L
Il metodo: due novità
- coinvolgimento delle Regioni già nella fase istruttoria con l’obiettivo di concorrere alla redazione di una proposta condivisa
- non viene esclusa la possibilità di “adeguate iniziative di informazione, quali ad esempio, la consultazione di specifici soggetti portatori di interesse”
Tecnica legislativa : lo stato attuale
- Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187, recepisce la direttiva 97/43/Euratom (esposizioni mediche)
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52, recepisce la direttiva 2003/122/Euratom (sorgenti sigillate e ad alta attività e sorgenti orfane)
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, recepisce sei direttive Euratom:
- 89/618/Euratom (emergenze radiologiche)
- 90/641/Euratom (outside workers)
- 96/29/Euratom (BSS)
- 2006/117/Euratom (spedizione rifiuti radioattivi e combustibile esaurito)
- 2009/71/Euratom (gestione sicura degli impianti nucleari) (modificata dalla 2014/87/Euratom in fase finale di recepimento)
- 2011/70/Euratom (gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi)
- abrogata e sostituita dalla 2013/59/Euratom
- abrogata e sostituita dalla 2013/59/Euratom
- abrogate e sostituite dalla 2013/59/Euratom
- non modificate dalla 2013/59/Euratom
Alcuni criteri specifici di recepimento
- riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti (un unico testo tratta l’intera normativa)
- chiara identificazione di requisiti compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
- attuazione del piano nazionale radon
In buona sostanza: fatte salve le modifiche all’attuale quadro normativo che si rendevano necessarie per renderlo conforme alle raccomandazioni comunitarie, si è lavorato cercando di mantenere ciò che si è dimostrato funzionare bene e di correggere ciò che poteva essere migliorato
Alcuni orientamenti: campo di applicazione e sistema regolatorio
- adozione del campo di applicazione della direttiva
- resta invariato il concetto di non rilevanza radiologica ma cambiano (conformemente alla direttiva) i valori che ne definiscono la pratica applicazione
- possibili implicazioni soprattutto sul sistema regolatorio relativo a:
- le soglie di applicazione della notifica di pratica
- le soglie di applicazione dei nulla osta
- le sorgenti mobili
- I livelli di clearance (allontanamento) dei rifiuti radioattivi solidi e degli effluenti liquidi e aeriformi
- il sistema regolatorio basato su notifica e nulla osta (B e A) non dovrebbe cambiare in maniera sostanziale: rispetta già il criterio di gradualità
Alcuni orientamenti: protezione del paziente
- possibile qualche cambiamento nel sistema di responsabilità per garantire maggiore efficacia al sistema: in particolare attribuzione al Fisico Specialista di responsabilità in tema di ottimizzazione
- auspicabile un rimando costante alle norme di buona prassi:
- nei controlli di qualità
- nella gestione dell’ospedalizzazione del pz sottoposto a trattamenti terapeutici con sostanze radioattive
- nella verifica del Livelli Diagnostici di Riferimento
- necessaria una definizione chiara di ruoli funzioni e responsabilità nel campo della fisica medica e dei controlli di qualità alla luce del principio di gradualità
- particolare attenzione a:
- esposizioni potenziali (approccio graduale, prevenzione e gestione ricondotta al percorso di segnalazione degli eventi sentinella)
- attività che comportano alte dosi al paziente
- informazione del paziente, comunicazione al prescrivente e tracciabilità dei dati relativi alla sua esposizione
- programmi di screening
- non dovrebbero cambiare le attribuzioni in materia di vigilanza: necessità di rivisitazione e di riqualificazione dell’attività di vigilanza
Alcuni orientamenti: protezione dei lavoratori
- non cambia il sistema di responsabilità
- auspicabile ridefinizione dell’attività di vigilanza in un quadro di ottimizzazione delle risorse e sulla base di un razionale sostenibile
- auspicabile integrazione con il D.Lgs 81/2008:
- - migliore definizione di compiti del DDL, dei dirigenti e dei preposti
- - formazione dei lavoratori
- - non dovrebbe cambiare il sistema attuale di sorveglianza fisica basato su un’unica figura professionale (Esperto in radioprotezione, RPE)
- - auspicabili modifiche al sistema di sorveglianza medica più orientato al EBM e alla specializzazione della figura del medico addetto
- - necessarie modifiche al percorso di formazione e aggiornamento degli addetti
- - nuovo limite di dose per il cristallino
- - nuovo livello ri riferimento per la concentrazione di 222Rn negli ambienti di lavoro (da 500 Bq/m3 a 300 Bq/m3)
Alcune criticità che dovrebbero essere sciolte
- RPE vs RPO
- il ruolo dei servizi di dosimetria vs le attribuzioni dell’Esperto in radioprotezione
- la conflittualità tra Esperto in Radioprotezione e Fisico Specialista
- la formazione e l’aggiornamento dell’Esperto in Radioprotezione e del Medico Aggetto alla Sorveglianza Sanitaria
Conclusioni
Il Recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM è un'occasione da non perdere per
- superare i limiti dell’attuale quadro normativo
- disallineamento con la normativa sulla sicurezza del lavoro
- conflittualità tra figure professionali
- ambiguità nel campo di applicazione
- mettere alla prova un nuovo (almeno nel campo della radioprotezione) metodo di condivisione tra gli enti centrali e le regioni
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