Rifiuti urbani: nuova definizione D.lgs n. 116/2020
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Rifiuti urbani: nuova definizione D.lgs n. 116/2020 | Dal 1° gennaio 2021
ID 12265 | 07.12.2020 / Documento completo in allegato
Il d.lgs. n. 116/2020, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU n.226 del 11.09.2020), riscrivendo gli artt. 183 e 184 del D.lgs 152/2006, relativi, alla classificazione dei rifiuti, apporta modifiche alla definizione di rifiuto urbano, eliminando, tra l’altro, la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
La novità consiste nell’avvenuto inserimento, nel novero dei rifiuti urbani, accanto ai rifiuti domestici, a quelli provenienti dallo spazzamento delle strade o giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge, a quelli della manutenzione del verde pubblico e a quelli provenienti da aree e attività cimiteriali della nuova categoria dei “rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti [ovvero, non domestici] che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies” (articolo 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 D.lgs 152/2006).
Viene eliminato il meccanismo della “assimilazione” di taluni rifiuti speciali ai rifiuti urbani e, di conseguenza, vengono soppresse le competenze che erano attribuite in materia, rispettivamente, ai Comuni dall’articolo 198, comma 2, lett. g) e allo Stato dall’articolo 195, comma 2, lett. e).
Dal 1° gennaio 2021 la nuova disciplina prevede che siano classificati ex lege come rifiuti urbani quelli “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”. L’allegato L-quinquies annovera numerose attività commerciali, professionali e artigianali, le quali saranno pertanto tenute ad adeguarsi a breve alla nuova disciplina.
La nuova disciplina prevede inoltre però che siano espressamente esclusi dalla categoria dei rifiuti urbani “i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”.
A titolo esemplificativo:
Rifiuti urbani da fonti non domestiche: toner per stampa esausti (allegato L quater) prodotti da uno studio professionale (attività presente nell’allegato L quinquies), bottiglie di vetro (vetro: allegato L quater) prodotte da bar e ristoranti, trattorie, pub, osterie, mense, hamburgerie, caffè (allegato L quinquies), scatoloni di cartone (imballaggi in carta e cartone: allegato L quater) prodotti da: negozi di abbigliamento, calzature, carrozzerie, supermercati, ipermercati di generi misti, attività artigianali ed industriali di produzione di beni specifici (allegato L quinquies).
Fino al 31 Dicembre 2020 i rifiuti delle attività commerciali e produttive appartengono ai rifiuti urbani se assimilati per quantità e qualità.
Ovvero, fino al 31.12.2020 i Comuni, con proprio Regolamento, possono assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani, rispettando i criteri di assimilazione definiti con Regolamento interministeriale.
Dal primo gennaio 2021 il potere di assimilazione dei Comuni viene abrogato.
L’assimilazione viene fatta “a monte”: per stabilire se ad esempio, i toner sono rifiuti urbani non domestici si devono consultare gli allegati L quater ed L quinquies del D.lgs 152/2006 così come modificato dal Decreto Legislativo 116/2020.
Tabella di raffronto def. “Rifiuti urbani” TUA - ante Dlgs 116/2020 (fino al 31.12.2020) e post Dlgs 116/2020 (dal 1° gennaio 2021)
ALLEGATO L -quater - Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2).
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