Monossido di carbonio e Mono/Biossido di azoto: I Valori Limite lavoro 2020
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Monossido di carbonio e Mono/Biossido di azoto: I Valori Limite Esposizione Professionale lavoro 2020
ID 11995 | 08.11.2020 / Documento di Lavoro completo allegato
Allegati:
- Documento di Lavoro Rev. 00 2020
- Acute Exposure Guideline Levels (AEGLs) for Carbon Monoxide EPA
- Acute Exposure Guideline Levels (AEGLs) for Nitrogen Dioxid EPA
- Monossido di carbonio - ILO
- Mono-Biossido di azoto - ILO
Con il Decreto 2 maggio 2020 (GU n. 128 del 19.05.2020), in attuazione della direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici, sono stabiliti, oltre ad altri nuovi, i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio.
Excursus
Il Decreto 2 maggio 2020 ha modificato l'Allegato XXVIII del D.Lgs. 81/2008 "Valori limite di esposizione professionale" - VLEP (per gli agenti chimici).
La definizione di un VLEP sulle 8 ore e sui 15 min (breve termine) per tali agenti chimici (gas) impone in modo chiaro un controllo all’origine e delle misure atte a non superare i livelli indicati.
Devono essere messe in atto metodologie di misurazione da utilizzare per dimostrare la conformità con il valore limite (anche misurazioni in continuo in aree a rischio).
Tipico è il rischio della presenza di tali gas negli ambienti confinati, o in attività in cui avvengono processi di combustione, carrelli elevatori a combustione, forni, trattamenti termici, lavorazioni a fiamma (vedasi come esempio, l’uso di lisciatrici per cacestruzzo a benzina KANBrief.de).
Vedasi il Documento "La valutazione e la prevenzione del rischio chimico negli ambienti confinati: un caso storico di rischio chimico per la sicurezza" - SPISAL Treviso, Legnago, Vicenza 2011.
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Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (XIV Direttiva particolare) (GU n. 27/118 del 01.02.2017).
A norma della direttiva 98/24/CE, per «valore limite di esposizione professionale» si intende, se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato.
I valori limite indicativi dell'esposizione professionale sono elaborati dallo SCOEL in base a considerazioni sanitarie a partire dai dati scientifici più recenti e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per ogni agente chimico dato dopo un'esposizione, di breve durata o giornaliera, nell'arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell'Unione elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE.
Nel rispetto delle raccomandazioni del comitato scientifico, i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione a lungo termine); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere di quindici minuti, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione a breve termine) per tenere conto degli effetti derivanti dall'esposizione a breve termine.
Per ogni agente chimico per il quale è stato stabilito a livello dell'Unione un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposizione professionale. A tal fine va preso in considerazione il valore limite dell'Unione e determinata la natura del valore limite nazionale in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali.
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I Valori limite:
(N) Decreto 2 maggio 2020
Articolo 2
1. Per le sole attività sotterranee in miniera e in galleria, i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio si applicano dal 22 agosto 2023.
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.
(2) N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (numero del registro del Chemical Abstract Service).
(3) Un'annotazione che riporta il termine «cute» per un valore limite di esposizione professionale indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.
(4) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata (TWA).
(5) Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite oltre il quale non dovrebbe esservi esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo diversa indicazione.
(6) mg/m3: milligrammi per metro cubo d'aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 kPa.
(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
Il comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro(1), consultato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE, ha riconosciuto che sussistono preoccupazioni per quanto riguarda la fattibilità tecnica dei valori limite indicativi di esposizione professionale proposti per il monossido di azoto e il biossido di azoto nelle attività sotterranee in miniera e in galleria, e per il monossido di carbonio nelle attività sotterranee in miniera. Lo stesso comitato ha anche riconosciuto che attualmente vi sono difficoltà legate alla disponibilità di metodologie di misurazione da utilizzare per dimostrare la conformità con il valore limite proposto per il biossido di azoto negli ambienti sotterranei costituiti da miniere e gallerie. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere un periodo transitorio prima che diventino effettivi nelle attività sotterranee in miniera e in galleria i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio stabiliti nell'allegato della presente direttiva, nonché che la Commissione riesamini le questioni suddette prima della fine del periodo transitorio. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori limite vigenti anziché quelli stabiliti nell'allegato della presente direttiva.
(1) Decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).
Per le attività sotterranee in miniera e in galleria è presente un periodo transitorio che termini al più tardi il 21 agosto 2023 per quanto riguarda i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio.
Durante il periodo transitorio si continuano ad applicare i valori seguenti in luogo dei valori limite stabiliti dalla Direttiva 2017/164/UE:
a) per quanto riguarda il monossido di azoto: i valori limite esistenti stabiliti in conformità all'allegato della direttiva 91/322/CEE;
b) per quanto riguarda il biossido di azoto e il monossido di carbonio: i valori limite nazionali in vigore al 1° febbraio 2017.
Fig. 1 Valori Limite esposizione professionale VLEP e data applicazione
Monossido di carbonio
Le intossicazioni da monossido di carbonio sono tra le cause di decesso più comuni dovute a un gas tossico. Il monossido di carbonio è infatti inodore, insapore e incolore e la sua presenza può essere rivelata solo con un apparecchio. L'assorbimento nei polmoni avviene in molto rapido e una volta inalato, il gas si lega all'emoglobina nel sangue e prende il posto dell'ossigeno, facendo in modo che il corpo non ne riceva più. Se i soccorsi sono tempestivi, si può ancora salvare la vittima, che però deve essere trasferita in una camera di ossigeno iperbarica.
Le conseguenze di un'intossicazione da monossido di carbonio dipendono dalla durata dell'esposizione e dalla concentrazione del gas nell'aria ambiente (vedi tabella). Le parti del corpo più colpite sono il sistema nervoso centrale e il cuore. A basse concentrazioni la vittima accusa mal di testa, problemi digestivi o vomito. A elevate concentrazioni la persona entra in coma e può morire. Un'intossicazione da monossido di carbonio può provocare danni neurologici e cardiocircolatori irreversibili.
Tab. 1 Concentrazione di monossido di carbonio (CO) e sintomatologia da intossicazione (Fonte SUVA)
I Limiti di esposizione professionale a breve termine (riferiti ad un periodo di 15 minuti), sono ora stabiliti in 117 mg/m3 e 100 Ppm.
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Ossido di azoto (NO) e Biossido di azoto NO2
L’ossido di azoto (NO) e il biossido di azoto (NO2) sono i due principali ossidi di azoto presenti nell’aria associati alle fonti di combustione.
Il 90-95% degli ossidi di azoto viene normalmente emesso come ossido di azoto (NO) e solo il 5-10% come biossido di azoto (NO2). All’esterno, l’ossido di azoto viene rapidamente ossidato nell’aria per formare biossido di azoto grazie agli ossidanti disponibili (come ossigeno, ozono e VOC). Nell’aria indoor, tuttavia, questo processo di ossidazione è generalmente molto più lento.
Tab. 2 Concentrazione di biossido di azoto (NO2) ed effetti (EPA - NRC 1977)
I Limiti di esposizione professionale a breve termine (riferiti ad un periodo di 15 minuti), sono ora stabiliti in 1,91 mg/m3 e 1 Ppm.
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Numerosi sono gli incidenti in attività all’interno di ambienti di lavoro confinati dove si ha carenza di ossigeno (inferiore al 21%).
La carenza di ossigeno (atmosfera sotto-ossigenata) si ha quando la concentrazione di ossigeno (pO2, pressione parziale di ossigeno) è inferiore al 21%. Con concentrazioni inferiori al 18% si ha riduzione delle prestazioni fisiche e intellettuali, senza che la persona se ne renda conto. Con tenori inferiori all’11% c’è il rischio di morte. Sotto l’8% lo svenimento si verifica in breve tempo e la rianimazione è possibile se effettuata immediatamente. Al di sotto del 6% lo svenimento è immediato e ci sono danni cerebrali, anche se la vittima viene soccorsa.
Si ha carenza di ossigeno in tutte quelle situazioni in cui l’ossigeno viene consumato, senza venir rimpiazzato (come in ambiente confinato), a causa di una reazione chimica di ossidazione/combustione con formazione di CO2, H2O, CO, NOx, di ossidi metallici e di altri composti ossigenati.
Vedi il Documento "La valutazione e la prevenzione del rischio chimico negli ambienti confinati: un caso storico di rischio chimico per la sicurezza" - SPISAL Treviso, Legnago, Vicenza 2011
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segue in allegato
Certifico Srl - IT Rev. 00 2020
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177
DVR & Procedure Spazi confinati
Spazi confinati: OSHA 29 CFR 1910.146 (Permit-required confined spaces)
Procedura spazi confinati | Ispezione/Verifica Impianti/Attrezzature
INAIL - Manuale Ambienti confinati
Valutazione e prevenzione rischio ambienti confinati
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Acute Exposure Guideline Levels (AEGLs) for Carbon Monoxide EPA.pdf |
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Acute Exposure Guideline Levels (AEGLs) for Nitrogen Dioxid EPA.pdf |
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Monossido di carbonio e Mono-Biossido di azoto - VLE lavoro 2020 Rev. 00 2020.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2020 |
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Biossido di Azoto NO2 - ILO.pdf ILO |
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Monossido di carbonio CO - ILO.pdf ILO |
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