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Europe, Rome

Rischio atmosfere iperbariche

Rischio Atmosfere iperbariche | Quadro normativo

ID 11340 | 11.08.2020

Sono lavoratori esposti ad atmosfere iperbariche i lavoratori che effettuano la loro attività in condizioni iperbariche ovvero in ambienti in cui la pressione è del 10% superiore alla pressione a livello del mare.

Il fattore specifico di rischio da esposizione ad atmosfere iperbariche è inserito tra i fattori di rischio fisici nel Titolo VIII del D.lgs 81/2008

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente Decreto Legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’esposizione ad ambiente iperbarico può causare sia effetti di tipo acuto che di tipo cronico (barotrauma, intossicazione da gas inalati, patologie decompressive), con conseguenze più o meno gravi, che vanno dall’irritazione cutanea alla morte. I sintomi compaiono o durante o a seguito dell’esposizione, nel passaggio dall’ambiente in sovrapressione alla pressione atmosferica di partenza.

Il termine “immersione” deve essere interpretato come esposizione ad un aumento della pressione della miscela respiratoria.

Il rischio da esposizione ad atmosfera iperbarica è sempre da valutare tenendo in considerazione gli altri fattori di rischio lavorativi a cui il soggetto è esposto nelle differenti condizioni lavorative.

Il presente elaborato risulta essere così strutturato:

1. Attività lavorative in atmosfere iperbariche
2. Normativa
3. Effetti dell'esposizione ad atmosfere iperbariche
4. Valutazione del rischio da esposizione ad Atmosfere Iperbariche
5. Prevenzione e Protezione
5.1 Attivita’ iperbariche a secco (cassonisti/lavori di escavazione in tunnel: TBM)
5.2 Attività subacquee
5.3 Attivita' iperbarica in ambito sanitario: ossigeno terapia iperbarica

Excursus

Attività lavorative in atmosfere iperbariche

Le attività lavorative interessate dalle atmosfere iperbariche sono:

- Attività iperbariche a secco
- Attività subacquee

ATTIVITA' IPERBARICHE A SECCO:

CASSONISTI: i cassonisti sono coloro che eseguono lavori in un cassone ad aria compressa.
Il cassone è un contenitore stagno che appoggia sul fondo del mare. Poiché tenderebbe spontaneamente ad allagarsi, si tiene fuori l’acqua pompando all’interno aria compressa alla pressione corrispondente alla quota di lavoro. Attualmente questa categoria di lavoratori è quasi scomparsa.
LAVORI DI ESCAVAZIONE NEI TUNNEL: nei lavori di escavazione meccanizzate mediante sistemi TBM (Tunnel Bore Machine), EPB (Earth Pressure Balanced) l’effettuazione dello scavo avviene in sovrapressione, controbilanciando la pressione litostatica ed idrostatica relativa al materiale scavato: nel caso in cui il personale addetto abbia necessità di entrare nella camera di scavo, deve far necessario ricorso a camere iperbarich. La lavorazione può avvenire in roccia, suolo, sottosuolo o anche sotto il livello del mare con pressioni che comunque superano almeno di 100 Pa la pressione atmosferica.

ATTIVITA' IPERBARICA IN AMBITO SANITARIO: Ossigeno Terapia Iperbarica

L’Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) è la somministrazione incruenta di Ossigeno puro (o di miscele gassose iperossigenate), che avviene all’interno di speciali ambienti, le Camere Iperbariche, che vengono portati ad una pressione superiore a quella atmosferica mediante pressurizzazione con aria compressa, mentre il paziente, all'interno, respira Ossigeno puro (o miscele gassose iperossigenate) in circuito chiuso, attraverso maschere, caschi o tubi endotracheali.
TECNICI E MEDICI IPERBARICI: Il personale che presta servizio all'interno della Camera Iperbarica per l’assistenza ai pazienti o per interventi tecnici dentro la camera iperbarica è esposto a rischio da atmosfere iperbariche

ATTIVITA' SUBACQUEE:

SOMMOZZATORI IN SERVIZIO LOCALE: il sommozzatore in servizio locale, altrimenti detto subacqueo di porto, è la figura di riferimento per i piccoli e medi lavori portuali e di raddobbo delle navi in porto. Effettua immersioni umide respirando aria in ambienti confinati. I suoi compiti solitamente consistono nel lavorare sott’acqua per posare e riparare ponti, moli e fondamenta di arginamento portuali, ispezionare gli scafi delle navi e le installazioni subacquee per rilevare eventuali danni ed effettuare delle riparazioni minori, accertare la condizione delle navi naufragate, liberare gli ostacoli sott’acqua, praticare i fori per l'esplosivo sott'acqua, realizzare immersioni legate ad operazioni di salvataggio, di recupero o di ricerca di annegati, coordinare altri lavoratori.
SUBACQUEI DI BASSO E ALTO FONDALE: il subacqueo di basso fondale opera a profondità che vanno da pochi metri fino a 50 metri in acque libere. Impiega aria ma anche miscele diverse che vanno dall’ossigeno puro al nitrox. I suoi compiti sono di supporto alle attività estrattive per la parte sommersa dell’impianto: montaggi di parti della trivella, saldature, verifica saldature, etc. Il subacqueo di alto fondale esegue le stesse operazioni, ma a profondità che vanno da 50 a 300 metri con l’impiego di ombelicale e miscele studiate ad hoc.
SUBACQUEI ADDETTI AD ATTIVITA’ RICREATIVE: sono i subacquei che formano e accompagnano i turisti subacquei. I lavoratori che operano in questo settore si dividono in professionisti e dilettanti. I primi sono coloro che hanno un’altra attività subacquea professionale che si accompagna a quella di istruttore o di guida. I dilettanti sono coloro che hanno un mestiere principale che si sviluppa fuori dall’acqua. Il compito dell’istruttore è di formare l’allievo a tutte le procedure che ne renderanno sicura la permanenza sott’acqua. Opera prevalentemente in piscina ed usa esclusivamente aria.
La guida subacquea ha il compito di portare sott’acqua un subacqueo autonomo o meno e di curarne la sicurezza ma soprattutto il divertimento, conducendolo dove l’immersione è più interessante e agevole. Respira prevalentemente aria e saltuariamente nitrox, sempre in ambiente umido.
SUBACQUEI DEI CORPI DELLO STATO: i subacquei dei Corpi dello Stato svolgono servizi di natura varia ma, in generale, deputati a risolvere situazioni che si sono create per effetto di cause naturali o umane. Respira prevalentemente aria e saltuariamente nitrox, sempre in ambiente umido.
RICERCATORI SUBACQUEI: il ricercatore subacqueo esegue rilievi di carattere scientifico che non possono essere compiuti, senza la necessaria professionalità scientifica specifica, da parte di un operatore subacqueo professionale. Il personale impiegato ha un’estrazione varia: studenti, dottorandi, ricercatori e professori. Respira prevalentemente aria e saltuariamente nitrox, sempre in ambiente umido.
PESCATORI SUBACQUEI PROFESSIONALI: sono altrimenti detti corallari. La loro attività si esplica essenzialmente nella raccolta ad alta profondità di corallo ed altre specie. Operano in ambiente umido e inspirano miscele a bassa pressione parziale di ossigeno con sostituzione del gas inerte.
ALTRE ATTIVITA’ SUBACQUEE: in questa categoria rientrano tutti coloro che non rientrano nelle precedenti categorie. Ad esempio ultimamente sono sempre di più gli operatori che si occupano della pulizia e manutenzione di piscine e grandi acquari

Normativa

DECRETO LEGGE 24 Gennaio 2012

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa (G.U. 5 maggio 1956, n. 109, suppl. ord.).

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 126 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845, Legge-quadro in materia di formazione professionale. (GU n.362 del 30-12-1978)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979 (in Gazzetta Ufficiale, 16 febbraio, n. 47). Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1982 Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

 DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1986 (in G U, 2 dicembre, n° 280). Disciplina della pesca subacquea professionale.

Si rappresenta che in data 23 giugno 2020 è stata presentata una proposta di legge "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" (Atto camerca n. 2553).

La proposta di legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere ricreativo.

Estratto Proposta di Legge:

Art. 3. (Definizioni)
1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, ovvero a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, comprese quelle che producono impianti iperbarici.
Art. 4. (Qualifiche professionali e ambiti operativi)
1. Ai fini di cui alla presente legge, per operatore tecnico subacqueo (OTS) si intende colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito iter formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi; per operatore tecnico iperbarico (OTI) si intende colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito iter formativo, è in grado di manovrare e di utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.
2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti qualifiche professionali:
a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri;
b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
c) OTI.
Art. 5. (Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)
1. Il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, assume la denominazione di registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di OTS e di OTI.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente all'operatore di esercitare la sua attività nel territorio nazionale e dell'Unione europea.
Art. 6. (Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)
1. Per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Possono chiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che sono in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
c) possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
d) possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dagli assessorati regionali preposti alla formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, ovvero da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti;
e) in alternativa a quanto disposto dalla lettera d), possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola militare o da una scuola di un corpo dello Stato;
f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata da un medico del Ministero della salute in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), da centri o da servizi di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività, da un ufficiale medico appartenente alle Forze armate che abbia conseguito l'abilitazione o la specializzazione in medicina subacquea, da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o da un medico diplomato con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica, entrambi in possesso anche di una certificazione di livello II D DMAC/EDTC med, convenzionato o accreditato dal Servizio sanitario nazionale, di seguito denominato «medico subacqueo»;
g) assenza di condanne per un delitto punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se è legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.

Buone prassi

Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee – Approvate dalla Commissione Consultiva Permanente ex. Art.6 INAIL-ISPRA-ARPA (2013).

Norme tecniche

UNI 11366: 2010 - Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – Procedure operative
La norma definisce i criteri e le modalità per l’esecuzione di attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l’espletamento delle attività. La suddetta norma viene richiamata nel Decreto Legga 24 Gennaio 2012, un riferimento che le conferisce dunque un valore cogente.
UNI ISO 11107:2010 - Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i programmi di addestramento per le immersioni con aria arricchita nitrox (EAN)
La norma specifica il livello di competenza richiesto ad un subacqueo per conferirgli una certificazione di subacqueo con aria arricchita nitrox da parte di una organizzazione di addestramento. La norma specifica, inoltre, le condizioni alle quali deve essere fornito questo addestramento, in aggiunta ai requisiti generali per i servizi di immersione ricreativa specificati nella ISO 24803.
UNI ISO 11121:2010 - Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i programmi di addestramento introduttivi alle immersioni subacquee
La norma specifica i requisiti minimi per le organizzazioni di addestramento che offrono programmi di addestramento introduttivi all'esperienza di immersione subacquea, rivolti a non subacquei. Si applica a programmi che includono partecipanti che sono portati in un ambiente acquatico aperto. Essa non si applica a programmi che sono condotti esclusivamente in un ambiente acquatico confinato (per esempio le piscine). La norma specifica, inoltre, le condizioni alle quali deve essere fornito questo servizio, in aggiunta ai requisiti generali per i servizi di immersione ricreativa specificati nella ISO 24803.
UNI EN 15565:2008 - Servizi turistici - Requisiti per l'erogazione di programmi di formazione professionale e di qualifica delle guide turistiche
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15565 (edizione marzo 2008). La norma specifica i requisiti minimi per l'erogazione di programmi di formazione professionale e qualifica delle guide turistiche.
UNI EN ISO 24801-1:2014 - Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per la formazione di subacquei ricreativi - Parte 1: Livello 1 - Subacqueo non autonomo e/o guidato (Supervised Diver)
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 24801-1 (edizione aprile 2014). La norma specifica le competenze che un subacqueo ricreativo deve acquisire affinché gli venga assegnata la qualifica di subacqueo ricreativo dall’Organizzazione di formazione, che indica che egli ha raggiunto o superato il livello 1 di subacqueo ricreativo "Subacqueo non autonomo" e/o guidato e specifica i criteri di valutazione di tali competenze.
UNI EN ISO 24801-3:2014 - Servizi per l’immersione ricreativa - Requisiti per la formazione di subacquei ricreativi - Parte 3: Livello 3 – Guida subacquea (Dive leader)
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 24801-3 (edizione aprile 2014). La norma specifica le competenze che un subacqueo ricreativo deve acquisire affinché gli venga assegnata la qualifica di subacqueo ricreativo dall’Organizzazione di formazione, che indica che egli ha raggiunto o superato il livello 3 di subacqueo ricreativo "Guida subacquea" e specifica i criteri di valutazione di tali competenze.
UNI EN ISO 24802-1:2014 - Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per la formazione degli istruttori subacquei - Parte 1: Livello 1
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 24802-1 (edizione aprile 2014). La norma specifica le competenze che un istruttore subacqueo deve acquisire affinché gli venga assegnata la qualifica di istruttore subacqueo dall’Organizzazione di formazione, che indica che egli ha raggiunto o superato il livello 1 di istruttore subacqueo e specifica i criteri di valutazione di tali competenze.
UNI EN ISO 24802-2:2014 - Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per la formazione degli istruttori subacquei - Parte 2: Livello 2
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 24802-2 (edizione aprile 2014). La norma specifica le competenze che un istruttore subacqueo deve acquisire affinché gli venga assegnata la qualifica di istruttore subacqueo dall’Organizzazione di formazione, che indica che egli ha raggiunto o superato il livello 2 di istruttore subacqueo e specifica i criteri di valutazione di tali competenze.
ISO 24803:2007 - Recreational diving services -- Requirements for recreational scuba diving service providers
La presente norma specifica i requisiti per i fornitori di servizi nell’ambito della subacquea ricreativa.
In particolare specifica 3 aree di forniture di servizi:
-formazione ed istruzione
-immersioni organizzate e guidate per subacquei certificati
- noleggio di attrezzature subacquee
UNI EN 14467:2006 - Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i fornitori di servizi per l'immersione subacquea ricreativa
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 14467 (edizione febbraio 2004). La norma specifica i requisiti per i fornitori dei seguenti servizi nell'ambito dei servizi per l'immersione:
- addestramento e formazione;
- immersioni guidate e organizzate;
- fornitura dell'attrezzatura per le immersioni.
I fornitori di servizio possono offrire uno o più dei precedenti servizi. La norma definisce la natura e la qualità dei servizi al cliente e si applica solamente in un ambito contrattuale.
UNI EN 144-1: 2006 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Parte 1: Raccordo filettato per gambo di collegamento
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 144-1 (edizione agosto 2000), dell’aggiornamento A1 (edizione aprile 2003) e dell’aggiornamento A2 (edizione giugno 2005). La norma si applica al collegamento tra una valvola per bombola di gas e una bombola per gas per apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Essa specifica le dimensioni e le tolleranze dei raccordi filettati da utilizzare negli apparecchi di protezione delle vie respiratorie e contiene i requisiti di resistenza all’impatto per il collegamento tra una bombola per gas e una valvola per bombola per gas.
UNI EN 144-2:2000 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Raccordi di uscita
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 144-2 (edizione novembre 1998). La norma si applica al raccordo filettato usato per collegare la valvola della bombola per gas e il riduttore di pressione per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione di quelli per immersioni subacquee, contenenti aria respirabile, ossigeno o ossigeno/azoto. Essa specifica le dimensioni e le tolleranze per i raccordi utilizzati per gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie.
UNI EN 144-3:2004 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Parte 3: Raccordi di uscita per gas per l'immersione subacquea, Nitrox e ossigeno
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 144-3 (edizione febbraio 2003) e tiene conto dell’errata corrige del dicembre 2003 (AC:2003). La norma si applica al raccordo filettato usato per collegare la valvola della bombola per gas e il riduttore di pressione per gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie per l immersione subacquea contenenti Nitrox respirabile con un tenore di ossigeno maggiore del 22% o ossigeno. La norma specifica le dimensioni e le tolleranze per i raccordi utilizzati per gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie.
UNI EN 137:2007 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con maschera intera - Requisiti, prove, marcatura
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 137 (edizione novembre 2006). La norma specifica i requisiti prestazionali minimi per autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con maschera intera utilizzati come dispositivi di protezione delle vie respiratorie, eccetto gli apparecchi per la fuga e per uso subacqueo. Questo equipaggiamento è destinato ad essere utilizzato in situazioni di lavoro in cui il rischio di sovrapressurizzazione delle bombole equipaggiate con le loro valvole, dovuto a condizioni ambientali molto calde, è basso. Prove di laboratorio e prove pratiche di impiego sono incluse per la verifica di conformità ai requisiti
UNI EN 138:1996 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Respiratori a presa d'aria esterna per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio. Requisiti, prove, marcatura
Versione in lingua italiana della norma europea EN 138 (edizione agosto 1994). Definisce i requisiti minimi e i relativi metodi di prova per i respiratori a presa d'aria esterna da utilizzare con maschere intere, semimaschere o boccagli come dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono inoltre fornite indicazioni in merito alla marcatura e alle istruzioni per l'uso.
UNI EN 145:2001 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno compresso o ad ossigeno-azoto compressi - Requisiti, prove, marcatura
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 145 (edizione agosto 1997) e dell'aggiornamento A1 (edizione marzo 2000). La norma specifica i requisiti minimi per gli autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno compresso (O2) e ad ossigeno- azoto compressi (O2 - N2), utilizzati come apparecchi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione degli apparecchi destinati alla fuga e all'uso subacqueo.
UNI EN ISO 15027-1 :2012 - Tute di protezione termica in caso di immersione - Tute da indossare permanentemente, requisiti inclusa la sicurezza
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 15027-1 (edizione novembre 2012) e tiene conto delle correzioni introdotte il 21 novembre 2012. La norma specifica i requisiti prestazionali e di sicurezza delle tute di protezione termica in caso di immersione. Essa si applica alle tute da indossare permanentemente.
UNI EN ISO 15027-2 :2012 - Tute di protezione termica in caso di immersione - Tute per abbandono, requisiti inclusa la sicurezza
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 15027-2 (edizione novembre 2012). La norma specifica i requisiti prestazionali e di sicurezza delle tute di protezione termica in caso di immersione. Essa si applica alle tute per abbandono.
UNI EN ISO 15027-3 :2012 - Tute di protezione termica in caso di immersione - Parte 3: Metodi di prova
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 15027-3 (edizione novembre 2012) e tiene conto delle correzioni introdotte il 21 novembre 2012. La norma specifica i metodi di prova per le tute di protezione termica in caso di immersione. Essa si applica alle tute da indossare permanentemente e alle tute per abbandono.
UNI EN 1127-1:2011 - Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia
La presente norma e' la versione ufficiale della norma europea EN 1127-1 (edizione luglio 2011). La norma specifica i metodi per l'identificazione e la valutazione delle situazioni pericolose che conducono all'esplosione e le misure di progettazione e costruzione adeguate alla sicurezza richiesta.
UNI EN 1127-2:2014 - Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 2: Concetti fondamentali e metodologia per attività in miniera
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1127-2 (edizione giugno 2014). La norma fornisce linee guida generali per la prevenzione dell’esplosione e la protezione contro le esplosioni nelle miniere mediante la definizione di concetti fondamentali e metodologia per la progettazione e costruzione di equipaggiamenti, sistemi di protezione e componenti.
UNI EN 1834-2:2001 - Motori alternativi a combustione interna - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive - Motori del gruppo I per l'utilizzo in lavori sotterranei in atmosfere grisoutose con o senza polveri infiammabili
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1834-2 (edizione gennaio 2000). La norma specifica i requisiti e/o le misure di sicurezza atte ad eliminare i pericoli e limitare i rischi relativi ai motori alternativi a combustione interna ad accensione per compressione appartenenti al gruppo I, categoria M 2, da utilizzarsi in lavori sotterranei in atmosfere grisoutose con o senza polveri infiammabili.
UNI EN 250:2006 - Respiratori - Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa - Requisiti, prove, marcatura
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 250 (edizione aprile 2014). La norma si applica agli autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa e ai relativi gruppi componenti.
EN 14225-1:2005 - Mute umide
This document specifies the construction and performance requirements (including thermal) of wet suits for wear by divers for underwater activities where the user is breathing underwater. Marking, labelling, information to be provided at the point of sale, and instructions for use are also specified. Laboratory and practical performance tests are specified. Short sleeve jackets, short-leg trousers, under and over-garments, and separate accessories such as gloves, hoods and boots are not within the scope of this document.
EN 14225-2:2005 - Mute stagne
This document specifies the construction and performance, of dry suits for wear by divers for underwater activities where the user is breathing underwater. Marking, labelling, information to be provided at the point of sale, and instructions for use are also specified. Laboratory and practical performance tests are specified.
UNI EN 14931:2006 Camere iperbariche per persone - Camere iperbariche multiposto per terapia iperbarica - Prestazioni, requisiti di sicurezza e prove
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 14931 (edizione giugno 2006). La norma si applica alle prestazioni, ai requisiti di sicurezza e ai metodi di prova associati delle camere iperbariche multiposto per terapia iperbarica.

...

Valutazione del rischio da esposizione ad Atmosfere Iperbariche

Il rischio da esposizione ad ATMOSFERE IPERBARICHE è un rischio multifattoriale che va valutato tenendo in considerazione gli altri rischi specifici del contesto lavorativo in cui si opera.

I rischi specifici da atmosfere iperbariche sono legati sia all’adattamento dell’organismo alle variazioni della pressione esterna sia alle variazioni della pressione parziale dei differenti gas che vengono inalati dall’operatore.

Considerando che non esiste un capo specifico del Decreto 81/2008 per questo agente, è necessario ai fini della valutazione del rischio, fare riferimento all’articolo 181 secondo il quale la valutazione del rischio deve far riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.  Nel seguito si individuano i principali criteri valutativi del rischio iperbarico per le tre categorie di attività ove tale rischio è presente.

ATTIVITA’ IPERBARICHE A SECCO (CASSONISTI/LAVORI DI ESCAVAZIONE NEI TUNNEL TBM)

RIFERIMENTO NORMATIVO: D.P.R 321/56

Il riferimento normativo ancora in vigore per tali tipologie di attività è il D.P.R 321/56, che specifica accuratamente la procedura di decompressione, è da considerarsi obsoleto.

Le procedure di compressione e decompressione sono enunciate nei seguenti articoli:

Art. 28 (Compressione e decompressione): vengono specificate le tempistiche di compressione e decompressione

Art. 36 (Durata del lavoro): in questo articolo viene presentata una tabella dove si indicano i limiti di durata del lavoro

Le procedure indicate in questo articolo risultano oboslete ed espongono il lavoratore ad un doppio stress decompressivo, in quanto prescrivono di spezzare il turno di lavoro in due parti e di trascorrere l’intervallo tra i due periodi all’aria aperta. L’unificazione dei periodi deve essere espressamente autorizzata dall’ispettorato al Lavoro e anche in questo si riscontrano criteri degli anni '50 non più attuali.

Un importante riferimento ai fini della sicurezza è costituito dalla norma UNI EN 12110:2014 “Macchine per scavo meccanizzato di gallerie. Zone di pressione. Requisiti di sicurezza".

ATTIVITÀ SUBACQUEE

RIFERIMENTO NORMATIVO: UNI 11366: 2010

Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee – Approvate dalla Commissione Consultiva Permanente ex. Art.6 INAIL-ISPRA-ARPA (2013).

Il Decreto legge 24 gennaio 2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, meglio noto come “decreto liberalizzazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, all’articolo 16 (“Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche”) richiama la  norma UNI 11366 : 2010; “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – Procedure operative, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Milano, 2010.”

Il sopra citato articolo 16, al punto 2, stabilisce che le attività “di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366”. Un riferimento che conferisce dunque alla norma un valore cogente.

...Segue in allegato

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Fonte: PAF
Decreto Ministeriale 20 ottobre 1986
Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321

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