Legge 29 novembre 1980 n. 963
Adesione al trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1 dicembre 1959, e sua esecuzione.
(GU n.17 del 19.01.1981 - S.O.)
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Buone prassi per lo svolgimento delle attività supbaquee di ISPRA e delle Agenzie Ambientali
Il presente documento è stato redatto per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di ISPRA e delle Agenzie Ambientali ed è rivolto agli operatori del sistema delle Agenzie Ambientali che svolgono attività subacquea di monitoraggio e controllo dello stato dell’ambiente ed è stato realizzato al fine di individuare responsabilità, valutazione del rischio e conseguenti misure di prevenzione ivi compresa l’addestramento e la formazione. Tale documento è stato redatto dal Sistema delle Agenzie Ambientali, ISPRA, INAIL CONTARP Centrale, Centro Iperbarico Ravenna, Associazione Italiana Operatori Scientifici Subacquei (AIOSS), International School for Scientific Diving (ISSD), Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) e sentite le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL.
La stesura di queste Buone Prassi (BP) trova fondamento nella normativa applicabile attualmente vigente e, per larga parte nelle regole fondamentali, nelle norme tecniche e buone prassi che disciplinano l’attività subacquea in genere e, quando emanate, nelle direttive delle Capitanerie di Porto Italiane.
Alla luce di quanto disposto dal D.Lgs 81/08 l’obiettivo delle presenti BP è di supportare lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee, legate alla organizzazione delle missioni e al loro corretto svolgimento. Tutte queste attività si inquadrano fra quelle, che in fase di programmazione, non richiedono elevati sforzi fisici e che sono svolte al di fuori dell’ambito portuale o delle sue immediate adiacenze, perciò non inquadrabili nelle disposizioni di cui al DM 13 gennaio 1979 e ss.mm.ii e DPR 20 marzo 1956 n. 321.
Per la redazione delle BP sono stati considerati:
- le figure professionali coinvolte nella programmazione, controllo e prevenzione relativi alle attività d’immersione;
- rischi e le misure prevenzionali e di protezione connesse;
- le regole d’immersione e i DPI per la prevenzione e la protezione dei lavoratori;
- i limiti operativi delle attività svolte dagli operatori subacquei.
Questa impostazione è analoga a quanto contenuto nelle linee guida dell’OSHA (Occupational Safety Health Administration United States of America1). ). È esclusa la diretta partecipazione degli operatori delle Agenzie Ambientali e ISPRA agli interventi di emergenza ambientale e salvataggio, riservati esclusivamente ai corpi e istituzioni dello stato. Le attività connesse alle emergenze ambientali esulano da queste BP.
Le attività svolte sono esclusivamente di carattere tecnico-scientifico, in genere “senza sforzo”, in orario di lavoro connesse alle posizioni assicurative aperte con l’INAIL.
Sono esplicitamente escluse tutte le attività di natura tecnica, riconducibili al profilo di Operatore Tecnico Subacqueo.
L’attività subacquea degli Operatori Subacquei delle Agenzie Ambientali e ISPRA deve necessariamente essere condotta ai massimi livelli di sicurezza e con efficienza professionale. Allo stesso modo è opportuno curarne la posizione legale e amministrativa riguardo l’assicurazione, le responsabilità, la sicurezza, l’addestramento, il mantenimento dei limiti e la corretta condotta delle operazioni.
ISPRA 94/2013
Adesione al trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1 dicembre 1959, e sua esecuzione.
(GU n.17 del 19.01.1981 - S.O.)
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024