Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.947
/ Totale documenti scaricati: 29.463.218

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.947
/ Totale documenti scaricati: 29.463.218

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.463.218 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.463.218 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.463.218 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.463.218 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.463.218 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.463.218 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.463.218 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.947 *

/ Totale documenti scaricati: 29.463.218 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Regolamento delegato (UE) 2020/1182

ID 11335 | | Visite: 8696 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/11335

2020 1182

Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV adeguamento al Progresso Tecnico)

Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

GU L 261 dell' 11.08.2020

Entrata in vigore: 31.08.2020

Applicazione: Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2022.
In deroga al secondo comma dell'art. 2, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° marzo 2022, essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal presente regolamento.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l’articolo 37, paragrafo 5, considerando quanto segue:
(1) La tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.
(2) All’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Sulla base dei pareri resi su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia («il comitato»), nonché delle osservazioni ricevute dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze. Tali pareri del comitato sono:
— parere dell’8 giugno 2018 sulla sostanza acido nitrico … % [C ≤ 70 %];
— parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 μm, lunghezza > 5 μm e rapporto dimensionale ≥ 3:1);
— parere dell’8 giugno 2018 sulla sostanza trimetossivinilsilano; trimetossi(vinil)silano;
— parere dell’8 giugno 2018 sulla sostanza tris(2-metossietossi)vinilsilano; 6-(2-metossietossi)-6-vinil-2,5,7,10- tetraossa-6-silaundecano;
— parere dell’8 giugno 2018 sulla sostanza dimetil disolfuro;
— parere dell’8 giugno 2018 sulla sostanza rame granulato;
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza bis(N-idrossi-N-nitrosocicloesilamminato-O,O’)rame; bis(1- cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame; [Cu-HDO];
— parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2];
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene;
— parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza ipconazolo (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-clorobenzil)-5- isopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanolo;
— parere dell’8 giugno 2018 sulla sostanza bis(2-(2-metossietossi)etil)etere; tetraglima;
— parere dell’8 giugno 2018 sulla sostanza paclobutrazolo (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H1,2,4-triazol-1-il)pentan-3-olo;
— parere dell’8 giugno 2018 sulla sostanza 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo;
— parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza geraniolo; (2E)-3,7-dimetilotta-2,6-dien-1-olo;
— parere del 28 gennaio 2019 sulla sostanza 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide;
— parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza MCPA tioetile (ISO); S-etil (4-cloro-2-metilfenossi)etanetioato; S-etil 4- cloro-o-tolilossitioacetato;
— parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza diisottilftalato;
— parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza 4-{[(6-cloropiridin-3-il)metil](2,2-difluoroetil)ammino}furan-2 (5H)-one; flupyradifurone;
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza thiencarbazone-metile (ISO); metil 4-[(4,5-diidro-3-metossi-4- metil-5-osso-1H-1,2,4-triazol-1-il)carbonilsolfammoil]-5-metiltiofene-3-carbossilato;
— parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza acido L-(+)-lattico; acido (2S)-2-idrossipropanoico;
— parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza 2-metossietil-acrilato;
— parere dell’8 giugno 2018 sulla sostanza acido gliossilico … %;
— parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N- (idrossimetil)glicinato di sodio];
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza (ossido-NNO-azossi)cicloesano di potassio; 1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio; [K-HDO];
— parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza mecetronio etilsolfato; N-etil-N,N-dimetilesadecan-1-amminio etilsolfato; etilsolfato di mecetronio [MES];
— parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza (2RS)-2-[4-(4-clorofenossi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol1-il)propan-2-olo; mefentrifluconazolo;
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza oxathiapiprolin (ISO); 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-diidro-1,2- ossazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanone;
— parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza zinco piritione; (T-4)-bis[1-(idrossi-.kappa.O)piridin-2(1H)-tionato-. kappa.S]zinco;
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza 3-cloro-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirrolidin-2-one; flurocloridone (ISO);
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one; [DCOIT];
— parere dell’8 giugno 2018 sulla sostanza 2-metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-one; [MBIT];
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3’,4’,5’-trifluorobifenil-2-il)pirazolo-4- carbossammide; fluxapyroxad;
— parere dell’8 giugno 2018 sulla sostanza N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA];
— parere del 15 ottobre 2018 sulla sostanza 5-fluoro-1,3-dimetil-N-[2-(4-metilpentan-2-il)fenil]-1H-pirazolo-4- carbossammide; 2’-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazolo-4-carbossanilide; penflufen;
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza iprovalicarb (ISO); isopropil [(2S)-3-metil-1-{[1-(4-metilfenil)etil] amino}-1-ossobutan-2-il]carbammato;
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza siltiofam (ISO); N-allil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)tiofene-3- carbossammide;
— parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza estratto di margosa [ricavato dall’olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico];
— parere dell’8 giugno 2018 sulla sostanza acido nitrico … % [C > 70 %];
— parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza ottametilciclotetrasilossano; [D4];
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza pirimifos-metile (ISO); tiofosfato di O-(2-dietilammino-6- metilpirimidin-4-ile) e O,O-dimetile;
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza fosfina;
— parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza diclorodiottilstannano;
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etil-esile; [DOTE];
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza piombo;
— parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza 2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere;
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza m-bis(2,3-epossipropossi)benzene; etere diglicidilico di resorcinolo;
— parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza tribenuron-metile (ISO); 2-[N-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-
il)-N-metilcarbamoilsolfammoil]benzoato di metile;
— parere dell’8 giugno 2018 sulla sostanza azossistrobina (ISO); metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4- ilossi]fenil}-3-metossiacrilato;
— parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza etofumesato (ISO); (RS)-2-etossi-2,3-diidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-il metansolfonato;
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza 2,4-dinitrofenolo;
— parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza mesotrione (ISO); 2-[4-(metilsolfonil)-2-nitrobenzoil]-1,3- cicloesanedione;
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza octilinone (ISO); 2-ottil-2H-isotiazol-3-one; [OIT];
— parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza imexazol (ISO); 3-idrossi-5-metilisossazolo;
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza exitiazox (ISO); trans-5-(4-clorofenil)-N-cicloesil-4-metil-2-osso-3- tiazolidin-carbossammide;
— parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza pimetrozina (ISO); (E)-4,5-diidro-6-metil-4-(3-piridilmetileneammino)- 1,2,4-triazin-3(2H)-one;
— parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza imiprotrina (ISO); massa di reazione di: [2,4-diosso-(2-propin-1-il) imidazolidin-3-il]metil(1R)-cis-crisantemato; [2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-transcrisantemato;
— parere del 14 settembre 2018 sulla sostanza butanonossima; etilmetilchetossima; etilmetilchetone ossima;
— parere dell’8 giugno 2018 sulla sostanza perossido di bis(α,α-dimetilbenzile);
— parere del 9 marzo 2018 sulla sostanza esatriacontano ramificato;
— parere del 30 novembre 2018 sulla sostanza 2-(1-(dietilamminoidrossifenil)metanoil)benzoato di esile; esil 2-[4- (dietilammino)-2-idrossibenzoil]benzoato.
(3) Per quanto riguarda la sostanza «piombo», corrispondente al numero CAS 7439-92-1 e ai numeri della sostanza 082-013-00-1 (polvere di piombo; [diametro delle particelle < 1 mm]) e 082-014-00-7 (piombo massivo; [diametro delle particelle ≥ 1 mm]), nel suo parere del 30 novembre 2018 il comitato ha proposto di applicare la stessa classificazione ambientale tanto alla forma massiva quanto a quella in polvere. Tuttavia, in considerazione del minor tasso di dissoluzione della forma massiva, della struttura malleabile del piombo, della produzione intenzionale specifica della polvere e della diversa classificazione ambientale della forma massiva e di quella in polvere di altri metalli contemplati nell’allegato VI, il comitato deve procedere a un’ulteriore valutazione circa l’opportunità di applicare la stessa classificazione ambientale al piombo massivo e in polvere. Inoltre, sono stati resi disponibili nuovi dati scientifici in base ai quali si presume che la classificazione ambientale della forma massiva raccomandata nel parere del comitato possa non essere adeguata. La classificazione ambientale della forma massiva non sarà pertanto inclusa nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 finché il comitato non avrà emesso un parere riveduto.
(4) Per quanto riguarda la sostanza «2-butossietanolo; etilenglicol-monobutiletere» (numero CAS 111-76-2) sono stati resi disponibili nuovi dati scientifici relativi alla classe di pericolo «tossicità acuta (inalazione)» in base ai quali si presume che la classificazione per tale classe di pericolo raccomandata nel parere del comitato, basata su dati meno recenti, possa non essere adeguata. Di conseguenza, questa classe di pericolo non dovrebbe essere oggetto di modifica nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 finché il comitato per la valutazione dei rischi non avrà emesso un parere riveduto alla luce delle nuove informazioni disponibili, mentre dovrebbero invece essere incluse tutte le altre classi di pericolo coperte dal parere del comitato.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.
(6) Non è necessario conformarsi immediatamente alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorre concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti, nel rispetto degli obblighi normativi preesistenti. Occorre inoltre concedere un periodo di tempo sufficiente affinché i fornitori possano adottare i provvedimenti necessari a garantire il mantenimento della conformità ad altri obblighi giuridici a seguito delle modifiche apportate a norma del presente regolamento. Tali obblighi possono includere quelli fissati all’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio o all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(7) È tuttavia opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove disposizioni concernenti la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio su base volontaria prima della data di applicazione del presente regolamento. Ciò è coerente con l’approccio adottato a norma dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008

La tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2022.
In deroga al secondo comma del presente articolo, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° marzo 2022, essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal presente regolamento.

[...]

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2020 1182.pdf)Regolamento delegato (UE) 2020/1182
 
IT583 kB1079

Tags: Chemicals Regolamento CLP

Ultimi inseriti

Apr 14, 2025 139

Decreto 5 aprile 2025

in News
Decreto 5 aprile 2025 ID 23816 | 14.04.2025 Decreto 5 aprile 2025 Emanazione delle linee guida a validita' nazionale per la rianimazione cardiopolmonare e l'abilitazione all'uso del defibrillatore (BLSD). (GU n.87 del 14.04.2025)_______ Art. 1 1) Sono emanate le linee guida per la rianimazione… Leggi tutto
Long COVID Guida pratica EU OSHA 2025   1
Apr 14, 2025 94

Long COVID: Guide pratiche EU-OSHA 2025

Long COVID: Guide pratiche EU-OSHA 2025 ID 23815 | 14.04.2025 / In allegato Pubblicate il 10 Aprile 2025 da EU-OSHA 3 Guide pratiche per affrontare la Sindrome post-COVID: - Sindrome post-COVID: valutazione della capacità lavorativa, adeguamenti del luogo di lavoro e sostegno alla riabilitazione.… Leggi tutto
Apr 14, 2025 97

DPR 12 dicembre 1972 n. 1150

Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150 ID 23813 | 14.04.2025 Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150Determinazione delle modalità per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza fisica… Leggi tutto
Apr 13, 2025 104

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983 ID 23812 | 13.04.2025 / In allegato Rinnovo dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 24 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150. (GU n.176 del 29.06.1983)… Leggi tutto
Apr 13, 2025 111

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984 ID 23811 | 13.04.2025 / In allegato Art. 253 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Valvole di sicurezza per cannelli per saldatura ossiacetilenica L'art. 253 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 recante la disciplina generale in materia di prevenzione degli infortuni… Leggi tutto
Apr 13, 2025 160

Decreto ministeriale 13 luglio 1965

Decreto ministeriale 13 luglio 1965 ID 23810 | 13.04.2025 Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Cassazione Penale Sez  4 del 04 aprile 2025 n  13146
Apr 10, 2025 306

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146

Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146 ID 23791 | 10.04.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 04 aprile 2025 n. 13146Infortunio mortale durante il prelievo della colla dalla pressa: centralità del concetto di rischio e posizioni di garanzia______ Cassazione Penale Sez. 4 del… Leggi tutto