Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.090 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.090 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.090 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.090 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.090 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.090 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.090 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.388.090 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Regolamento (UE) 2020/1056

ID 11275 | | Visite: 3652 | News Merci pericolosePermalink: https://www.certifico.com/id/11275

Regolamento 1056

Regolamento (UE) 2020/1056 

Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci

GU L 249/33 del 31.07.2020

Entrata in vigore: 20.08.2020

Applicazione: 21.08.2024

...

Modifiche

Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 (GU L 2024/1157 del 30.4.2024)

____

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti relativamente al trasporto merci nel territorio dell’Unione.

A tal fine, il presente regolamento:

a) fissa le condizioni in base alle quali le autorità competenti sono tenute ad accettare le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati;
b) stabilisce le norme relative alla prestazione di servizi che consentono di mettere le informazioni regolamentari a disposizione delle autorità competenti in formato elettronico da parte degli operatori economici interessati.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
a) alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite:
i) all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 11 del Consiglio;
ii) all’articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio;
iii) all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
iv) all’articolo 16, lettera c), e all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006; il presente regolamento non pregiudica i controlli eseguiti dagli uffici doganali previsti dalle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione;
v) all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, di cui all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14); alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figurano quale appendice C del COTIF concluso a Vilnius il 3 giugno 1999, di cui all’allegato II, capo II.1, di tale direttiva, e alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, di cui all’allegato III, capo III.1, di tale direttiva.
b) le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite in atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione a norma di un atto giuridico dell’Unione di cui al presente paragrafo, lettera a), o a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali atti delegati o atti di esecuzione sono elencati all’allegato I, parte A, del presente regolamento;
c) le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite nelle disposizioni di diritto nazionale elencate all’allegato I, parte B, del presente regolamento.

2. Entro il 21 agosto 2021, gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto nazionale e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari corrispondenti che prevedono la fornitura di informazioni in tutto o in parte identiche alle informazioni da fornire ai sensi delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
Successivamente a tale notifica, gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi disposizione di diritto nazionale che:
a) modifica le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari enunciate nelle disposizioni di diritto nazionale di cui all’allegato I, parte B; oppure
b) stabilisce nuove prescrizioni pertinenti relative alle informazioni regolamentari che prevedono la fornitura di informazioni in tutto o in parte identiche alle informazioni da fornire ai sensi delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
Gli Stati membri effettuano la notifica entro un mese dall’adozione di tali disposizioni.
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 14, che modificano:
a) l’allegato I, parte A, al fine di inserire i riferimenti a qualsiasi prescrizione relativa alle informazioni regolamentari di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera b);
b) l’allegato I, parte B, al fine di inserire o sopprimere i riferimenti al diritto nazionale e alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari conformemente alle notifiche effettuate ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.

[...]

Articolo 18 Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica dal 21 agosto 2024.
3. Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 7, l’articolo 8, l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2020 1056.pdf)Regolamento (UE) 2020/1056
 
IT615 kB677

Tags: Merci Pericolose

Ultimi inseriti

Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 29

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Lug 16, 2024 28

DPCM 18 settembre 2023 n. 164

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2023 n. 164 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Lug 16, 2024 33

DPCM 20 giugno 2024 n. 99

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024 n. 99 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Decreto 27 giugno 2024
Lug 16, 2024 27

Decreto 27 giugno 2024 - Aggiornamento elenco attrazioni spettacolo viaggiante

in News
Decreto 27 giugno 2024 - Aggiornamento elenco attrazioni spettacolo viaggiante ID 22265 | 16.07.2024 Decreto 27 giugno 2024 Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. (GU n.165 del 16.07.2024) __________ Art. 1. L’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e… Leggi tutto
Lug 15, 2024 44

Direttiva (UE) 2016/943

in News
Direttiva (UE) 2016/943 ID 22263 | 15.07.2024 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU… Leggi tutto
Specie aliene nei nostri mari 2024
Lug 15, 2024 70

Specie aliene nei nostri mari

Specie aliene nei nostri mari / Opuscolo ISPRA 2024 ID 22261 | 15.07.2024 / In allegato La biodiversità del Mar Mediterraneo è in continua evoluzione, colonizzato da specie in espansione di areale che arrivano attraverso corridoi naturali, come lo Stretto di Gibilterra, e da specie non indigene o… Leggi tutto
Pronti per il 55
Lug 15, 2024 125

Pacchetto legislativo "Pronti per il 55%"

Pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" ID 22250 | 15.07.2024 / Download Scheda La Commissione accoglie con soddisfazione l'adozione oggi di due pilastri finali del pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" volto a conseguire gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030. In vista della conferenza… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 11, 2024 117

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12 ID 22233 | 11.07.2024 / In allegato Ai sensi dell’art. 50 del TUEL il Sindaco può adottare ordinanze extra ordinem per fronteggiare pericoli legali alla salute e all’incolumità pubblica, provvedimenti dal contenuto atipico che devono ritenersi legittimi in… Leggi tutto