Regolamento (UE) 2020/878
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Nuove prescrizioni compilazione schede dati di sicurezza (SDS)
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
GU L 203/28 del 26.06.2020
Entrata in vigore: 16.07.2020
Applicazione: dal 1° gennaio 2021
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l’articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze chimiche e miscele nell’Unione.
(2) A partire dal 1° gennaio 2020 si applicherà il regolamento (UE) 2018/1881 della Commissione che modifica gli allegati I, III e da VI a XII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il regolamento (UE) 2018/1881 introduce prescrizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze. Poiché le informazioni relative a tali prescrizioni devono essere incluse nelle schede di dati di sicurezza, l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(3) Il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), sviluppato nell’ambito delle Nazioni Unite, definisce criteri armonizzati a livello internazionale per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e norme sulle schede di dati di sicurezza. L’Unione ha confermato la propria intenzione di integrare i criteri GHS nel diritto dell’Unione.
(4) Gli strumenti previsti dal GHS per comunicare i pericoli che comportano le sostanze e le miscele consistono in etichette e schede di dati di sicurezza. Le disposizioni del GHS in materia di schede di dati di sicurezza sono incluse nel regolamento (CE) n. 1907/2006. È pertanto opportuno adattare le prescrizioni concernenti le schede di dati di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 alle norme relative alle schede di dati di sicurezza della sesta e settima revisione del GHS.
(5) L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio consentirà, tra l’altro, la possibilità di indicare l’identificatore unico di formula soltanto nella scheda di dati di sicurezza per quanto concerne le miscele pericolose fornite per l’uso presso siti industriali. Per determinate miscele non imballate, tale allegato imporrà inoltre di riportare l’identificatore unico di formula nella scheda di dati di sicurezza. Per motivi di coerenza, l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe rispecchiare tali modifiche e precisare in quale parte della scheda di dati di sicurezza dovrebbe figurare l’identificatore unico di formula.
(6) Nella comunicazione della Commissione del 7 novembre 2018 «Verso un quadro completo dell’Unione europea in materia di interferenti endocrini», la Commissione dichiara di essere impegnata nella valutazione delle possibilità di miglioramento della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento degli interferenti endocrini nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006, nel contesto delle attività relative alle schede dei dati di sicurezza. Per le sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino è stata individuata una serie di prescrizioni specifiche per le schede di dati di sicurezza ed è pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II di tale regolamento.
(7) Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele e dovrebbero pertanto essere indicati nelle schede di dati di sicurezza, se disponibili.
(8) Imporre agli operatori economici che hanno già compilato schede di dati di sicurezza di aggiornarle immediatamente in conformità alle disposizioni del presente regolamento li obbligherebbe a sostenere un onere sproporzionato. Gli operatori dovrebbero invece poter continuare a fornire le schede di dati di sicurezza conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006, modificato dal regolamento (UE) 2015/830 della Commissione, per un determinato periodo di tempo. Ciò non pregiudica l’obbligo di aggiornare le schede di dati di sicurezza conformemente all’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, né i casi in cui l’identificatore unico di formula è aggiunto alle schede di dati di sicurezza come previsto all’allegato VIII, parte A, sezione 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
In deroga all’articolo 3, le schede di dati di sicurezza non conformi all’allegato del presente regolamento possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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ALLEGATO
«ALLEGATO II PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA
PARTE A
0.1. Introduzione
0.1.1. Il presente allegato definisce le prescrizioni che il fornitore deve rispettare per la compilazione della scheda di dati di sicurezza che viene fornita per una sostanza o una miscela in conformità all’articolo 31.
0.1.2. Le informazioni sulle sostanze presentate nella scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con quelle contenute nella registrazione e nella relazione sulla sicurezza chimica, laddove esse siano prescritte. Quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d’esposizione devono essere riportati in un allegato della scheda di dati di sicurezza.
0.1.3. La scheda di dati di sicurezza menziona in ciascuna sezione pertinente se sono contemplate diverse nanoforme e, in tal caso, quali, e collega le informazioni di sicurezza pertinenti a ciascuna di tali nanoforme. Come previsto nell’allegato VI, il termine «nanoforma» contenuto nel presente allegato si riferisce a una nanoforma o a una serie di nanoforme simili.
0.2. Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della scheda di dati di sicurezza
0.2.1. La scheda di dati di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell’ambiente. Chi compila la scheda di dati di sicurezza deve tenere presente che tale scheda deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e fornire informazioni su come stoccare, manipolare e smaltire in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.
0.2.2. Le informazioni contenute nelle schede di dati di sicurezza devono inoltre rispettare le disposizioni previste dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio. In particolare, la scheda di dati di sicurezza deve consentire ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi siano presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso.
0.2.3. Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata comprendente anche corsi di aggiornamento.
0.2.4. Il linguaggio utilizzato nella scheda di dati di sicurezza deve essere semplice, chiaro e preciso ed evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Non devono essere usate indicazioni quali «può essere pericolosa», «nessun effetto sulla salute», «sicura nella maggior parte delle condizioni di utilizzo» o «innocua» o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non è pericolosa o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela.
0.2.5. La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina. Quando una scheda di dati di sicurezza è stata sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all’attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. Per le schede di dati di sicurezza sottoposte a revisione, la data di compilazione, identificata come «Revisione: (data)», deve apparire sulla prima pagina, unitamente a una o più indicazioni della versione che viene sostituita, come il numero di versione, il numero di revisione o la data di sostituzione.
0.3. Formato della scheda di dati di sicurezza
0.3.1. La scheda di dati di sicurezza non è un documento di lunghezza prestabilita. La lunghezza della scheda di dati di sicurezza è commisurata ai pericoli connessi con la sostanza o miscela e alle informazioni disponibili.
0.3.2. Tutte le pagine della scheda di dati di sicurezza, inclusi gli eventuali allegati, vanno numerate e devono contenere un’indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad esempio «pagina 1 di 3») oppure un riferimento ad eventuali pagine successive (ad esempio «continua alla pagina successiva» oppure «fine della scheda di dati di sicurezza»).
0.4. Contenuto della scheda di dati di sicurezza
Le informazioni richieste dal presente allegato vanno inserite nella scheda di dati di sicurezza, se applicabili e disponibili, nelle pertinenti sottosezioni elencate nella parte B. La scheda di dati di sicurezza non deve contenere sottosezioni prive di testo.
0.5. Altre prescrizioni relative alle informazioni
In taluni casi, in considerazione di un’ampia gamma di proprietà delle sostanze e delle miscele, può essere necessario inserire nelle sottosezioni pertinenti ulteriori informazioni disponibili.
Per rispondere alle esigenze dei marittimi e di altri lavoratori del settore dei trasporti in caso di trasporto alla rinfusa di merci pericolose a bordo di navi per carichi alla rinfusa adibite alla navigazione marittima o interna o di navi cisterna soggette a normative nazionali o dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), sono richieste ulteriori informazioni ambientali e di sicurezza. La sottosezione 14.7 raccomanda di includere informazioni fondamentali relative alla classificazione quando tali carichi sono trasportati alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO pertinenti. Inoltre le navi che trasportano alla rinfusa petrolio od olio combustibile, secondo la definizione di cui all’allegato I della convenzione MARPOL (1), o che si approvvigionano di olio combustibile sono tenute, prima del carico, a dotarsi di una «scheda di dati di sicurezza dei materiali» in conformità alla risoluzione del Comitato per la sicurezza marittima (CSM) dell’IMO dal titolo «Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel» [Raccomandazioni per le schede di dati di sicurezza dei materiali (MSDS) per il carico di petrolio e olio combustibile di cui all’allegato I della convenzione MARPOL] [MSC.286(86)]. Per tale motivo, al fine di disporre di un’unica scheda di dati di sicurezza armonizzata ad uso marittimo e non marittimo, le disposizioni aggiuntive della risoluzione MSC.286(86) possono essere incluse, all’occorrenza, nella scheda di dati di sicurezza per il trasporto marittimo dei carichi e dei combustibili marini di cui all’allegato I della convenzione MARPOL.
0.6. Unità
Devono essere impiegate le unità di misura di cui alla direttiva 80/181/CEE del Consiglio.
0.7. Casi particolari
Le schede di dati di sicurezza sono richieste anche nei casi particolari di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, allegato I, paragrafo 1.3, per i quali sono concesse deroghe in materia di etichettatura.
[...]
1. SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
2. SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
3. SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
4. SEZIONE 4: misure di primo soccorso
5. SEZIONE 5: misure di lotta antincendio
6. SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
7. SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
8. SEZIONE 8: controlli dell’esposizione/della protezione individuale
9. SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
10. SEZIONE 10: stabilità e reattività
11. SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
12. SEZIONE 12: informazioni ecologiche
13. SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
14. SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
15. SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
16. SEZIONE 16: altre informazioni
PARTE B
SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
SEZIONE 4: misure di primo soccorso
SEZIONE 5: misure di lotta antincendio
SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
SEZIONE 8: controlli dell’esposizione/della protezione individuale
SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
SEZIONE 10: stabilità e reattività
SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
SEZIONE 12: informazioni ecologiche
SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
SEZIONE 16: altre informazioni
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Collegati:
GHS Rev. 7 Luglio 2017
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
Regolamento CLP Testo Consolidato