Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.028

/ Totale documenti scaricati: 26.744.117

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.744.117 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.744.117 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.744.117 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.744.117 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.744.117 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.744.117 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.744.117 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.028 *

/ Totale documenti scaricati: 26.744.117 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

EoW Reach CLP

End of Waste e REACH / CLP

ID 10944 | Rev. 1.0 del 06.10.2020

L’end of waste, ovvero la Cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.

A differenza del sottoprodotto, l’end of waste (EoW) nella prima fase della propria “vita” è da considerarsi rifiuto in tutto e per tutto; solo successivamente, attraverso determinate operazioni di recupero materiale, può “riscattare” il proprio status di bene recuperando utilità ai fini di un determinato processo produttivo.

I criteri dell’End of Waste sono regolamentati dall’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE e recepiti nel nostro ordinamento nell’articolo 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Cessata la qualifica di rifiuto, le norme da applicare per la successiva immissione sul mercato, se il prodotto si annovera come sostanza chimica, sono quelle che fanno capo a REACH e CLP.

Update Rev. 1.0 del 06.10.2020
Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU n.226 dell’11.09.2020) Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2020

La nozione di end of waste nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti.

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto. Con riferimento al concetto di recupero, la direttiva espressamente (considerando n. 22) considera che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

Articolo 6 direttiva 2008/98/CE Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. La Commissione monitora l’evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta la necessità di sviluppare a livello di Unione criteri su tale base. A tale fine e ove appropriato, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti.
Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Essi includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; e
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Articolo 184-ter decreto legislativo n. 152 del 2006 (Cessazione della qualifica di rifiuto) (in rosso le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

[...]

5 -bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

Processi di recupero

Il materiale di rifiuto dopo che ha cessato di essere tale può essere considerato una sostanza in quanto tale, una miscela che contiene due o più sostanze, o un articolo. Di conseguenza, bisogna chiarire se il recupero rappresenta la continuazione dell’uso della sostanza originariamente registrata e, se non è così, in secondo luogo, se è la “fabbricazione” a trasformare di nuovo il rifiuto in una o più sostanze in quanto tali, o contenute in una miscela o in un articolo.

Il ciclo di vita e la catena di approvvigionamento della sostanza originale finiscono con la fase dei rifiuti. Se il rifiuto cessa di essere tale, inizia un nuovo ciclo di vita delle sostanze. Il processo di recupero si concentra sul recupero della sostanza a partire da quel rifiuto. Di conseguenza, in ogni caso e per definizione, il recupero non può essere un uso.

L’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento REACH definisce la fabbricazione come “la produzione o l’estrazione di sostanze allo stato naturale”. Sostanze che sono state sottoposte a una modificazione chimica durante il processo di smaltimento e di recupero (per esempio alcune scorie come quelle di acciaio che vengono disgregate, ceneri volatili, produzione di metano durante il “riciclo delle materie prime” di polimeri) soddisfano chiaramente tale definizione.

Alcuni processi di recupero che danno come risultato sostanze recuperate tuttavia non modificano la composizione chimica delle sostanze (in particolare la lavorazione meccanica o il riciclaggio, per esempio la selezione, la separazione, la decontaminazione, l’omogeneizzazione e il trattamento per modificare la macrostruttura del materiale come frantumazione (aggregati), taglio, sminuzzatura (frammenti di metallo), granulazione (rifiuti di plastica) e macinazione di materiali, loro rifusione senza modificazione chimica).

Per ragioni di coerenza e applicabilità dell’approccio, tutte le tipologie di recupero, compresa la lavorazione meccanica, sono considerate un processo di fabbricazione se danno come risultato la produzione di una o più sostanze, in quanto tali o contenute in una miscela o in un articolo, che hanno cessato di essere rifiuti, dopo essere state sottoposte a una o più fasi di recupero.

I materiali che sono stati recuperati e che hanno cessato di essere rifiuti, sono soggetti agli obblighi imposti dal REACH per le sostanze, le miscele o gli articoli.

Il recuperatore è un soggetto ben identificato dalla normativa sui rifiuti, in alcuni casi ci sono dei regolamenti che definiscono l’“end of waste”:

- Reg. 333/11 – ferro e alluminio
- Reg. 715/13 – rame
- Reg. 1179/12 – vetro

Il regolamento REACH esenta dalla registrazione sostanze che sono registrate e recuperate nella Comunità, purché un dato numero di condizioni sia soddisfatto. Il riciclaggio è una forma di recupero ed è pertanto contemplato da questa esenzione.

Disposizioni per sostanze recuperate ai sensi del REACH

La fase nel trattamento dei rifiuti alla quale iniziano a essere applicabili gli obblighi imposti dal regolamento REACH dipende da quando il materiale perde la sua qualifica di rifiuto.

Questo implica il fatto che dopo che un materiale cessa di essere un rifiuto, il processo di recupero è terminato. I materiali che cessano di essere rifiuti possono da questo momento in avanti essere trattati all’interno di un processo produttivo come sostanza in quanto tale o contenuta in miscele o in articoli. I processi di recupero si svolgono spesso in molte fasi, e talvolta solo con l’ultima fase si produce un materiale che non sarà più classificato come rifiuto secondo la normativa in materia di rifiuti della UE.

In aggiunta, ci possono essere casi in cui solo una parte del materiale risultante dal processo di recupero non sarà un rifiuto.

Di conseguenza, tutte le fasi di recupero che non producono un materiale che non è un rifiuto costituiscono parte del processo di trattamento dei rifiuti soggetto alla normativa in materia di rifiuti. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del REACH, i materiali di rifiuto, compresi i rifiuti prodotti durante i processi di recupero, non sono considerati né sostanze, né miscele né articoli.

Ai fini del REACH, le sostanze recuperate devono essere considerate esclusivamente sostanze che, dopo esser state parte di materiali di rifiuto, hanno cessato di essere rifiuti a norma della direttiva quadro in materia di rifiuti. I costituenti della sostanza recuperata possono essere stati presenti in quanto tali nel flusso di rifiuti oppure essere stati ottenuti a partire dal flusso di rifiuti attraverso modificazione chimica durante il processo di recupero.

Adempimenti previsti dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti

L’articolo 6 della direttiva 2008/98/UE al comma 5 prevede che “La persona fisica o giuridica che:

a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o

b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.”

In base a tale disposizione è opportuno, in fase di istruttoria tecnica, valutare il rispetto della normativa REACH e CLP, nel momento in cui si vuole immettere un prodotto sul mercato in quantità ≥1 ton.

La normativa REACH si applica alle sostanze recuperate, come chiarito nelle linee guida ECHA.  Di seguito si riportano le varie fasi e gli aspetti da considerare per gli adempimenti REACH e CLP.

Fasi

Si ricorda di effettuare la valutazione delle eventuali sostanze sottoposte a restrizioni (allegato XVII del REACH) o, delle sostanze per cui è richiesta l’autorizzazione (Allegato XIV del REACH) e la valutazione relativa alla presenza di sostanze SVHC (Substances of Very High Concern)

Di seguito uno schema degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti (Figura 1).

Diagramma

...

Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati

 

Matrice Revisioni

 

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 06.10.2020 Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 Certifico Srl
0.0 08.06.2020 --- Certifico Srl

 

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato End of Waste EoW REACH CLP Rev. 1.0 2020.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2020
629 kB 114
Allegato riservato End of Waste EoW REACH CLP Rev. 00 2020.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2020
622 kB 87

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente

Ultimi inseriti

Nov 04, 2024 10

Circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024

in News
Circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024 - Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025 ID 22864 | 04.11.2024 / In allegato Circolare congiunta n. 9032/2024ALL. 1 Modulo richiesta personaleALL. 2 Autocertificazione verifica… Leggi tutto
11  Rapporto attivit  sorveglianza del mercato delle macchine
Nov 04, 2024 41

11° Rapporto attività sorveglianza del mercato delle macchine

11° Rapporto attività sorveglianza del mercato macchine ID 22863 | 04.11.2024 Presentazione dell’11° rapporto Inail sull’accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato delle macchine Milano, 28 e 29 novembre. L’evento è articolato in due giornate seminariali con il rilascio di crediti Ecm per… Leggi tutto
Nov 04, 2024 41

DPCM del 29 ottobre 2024

in News
DPCM del 29 ottobre 2024 / Proroga termine invio dati al PNCS ID 22862 | 04.11.2024 Con DPCM del 29 ottobre 2024 è stata disposta la proroga dei termini per l’invio della comunicazione al PNCS relativa al SuperSismabonus dal 31 ottobre 2024 al 30 novembre 2024. La nuova scadenza riguarda l’invio… Leggi tutto
Nov 04, 2024 47

DPCM 17 settembre 2024

in News
DPCM 17 settembre 2024 / Informazioni da trasmettere ad ENEA e PNCS per usufruire superbonus 110% ID 22861 | 04.11.2024 Pubblicato il DPCM 17 settembre 2024, recante la definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle… Leggi tutto
Decreto direttoriale n  11 del 30 ottobre 2024
Nov 03, 2024 65

DD n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative

Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 / DM Energy Release 2.0 - Regole operative ID 22860 | 03.11.2024 Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 che approva le regole operative del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese… Leggi tutto
Nov 03, 2024 41

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator ID 22859 | 03.11.2024 / In allegato The study of occupational stress is hindered by the lack of compact and comprehensive standardized measurement tools. The Pressure Management Indicator (PMI) is a 120-item self-report… Leggi tutto
Nov 03, 2024 75

Valutazione stress lavoro correlato lavoratori di un centro commerciale

Valutazione dello stress lavoro correlato nei lavoratori di un centro commerciale / Occupational Stress Indicator (OSI) ID 22856 | 03.11.2024 / In allegato Obiettivo del presente contributo è quello di valutare gli effetti dello stress in un gruppo di lavoratori di un centro commerciale del sud… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Nov 03, 2024 41

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator

Measuring Occupational Stress: Development of the Pressure Management Indicator ID 22859 | 03.11.2024 / In allegato The study of occupational stress is hindered by the lack of compact and comprehensive standardized measurement tools. The Pressure Management Indicator (PMI) is a 120-item self-report… Leggi tutto
Nov 03, 2024 75

Valutazione stress lavoro correlato lavoratori di un centro commerciale

Valutazione dello stress lavoro correlato nei lavoratori di un centro commerciale / Occupational Stress Indicator (OSI) ID 22856 | 03.11.2024 / In allegato Obiettivo del presente contributo è quello di valutare gli effetti dello stress in un gruppo di lavoratori di un centro commerciale del sud… Leggi tutto
Certificato di Agibilita abitabilita
Nov 01, 2024 86

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024

Sentenza CdS n. 7740 del 24 Settembre 2024 / Il certificato di agibilità è un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio ID 22849 | 01.11.2024 / In allegato La Sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di… Leggi tutto