Oggetto: Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 in ordine all’applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste presentato da CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (prot. n. 17797 del 1° ottobre 2024) CNA chiedeva di confermare quanto assunto nel documento, in ordine a quanto segue:
1) il Regolamento REACH si applica solo ed esclusivamente al materiale End of Waste che esita dal processo di recupero e non si applica invece ai rifiuti alimentati a tale processo di recupero e, quindi, non ancora diventati End of Waste;
2) la disciplina di cui al Regolamento REACH, non potendo essere estesa anche al materiale prima che cessi di essere rifiuto, non può essere intesa come criterio da utilizzare per stabilire la cessazione della qualifica del rifiuto stesso;
3) con riferimento particolare alla condizione di cui all’articolo 184-ter, comma 1, lett. c), D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, non è prescritta l’osservanza degli obblighi recati dal Regolamento REACH e i riferimenti alle sostanze e ai relativi valori che, pertanto, non possono essere richiesti dalla dichiarazione di conformità dell’end of waste e nelle prescrizioni autorizzatorie in riferimento ai rifiuti in ingresso a tale processo.
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CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico di ISPRA richiesto con nota prot. n. 183299 del 9 ottobre 2024 e acquisito con nota prot. n. 004041 del 13 gennaio 2025, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (in applicazione dell’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE) un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici da adottare nel rispetto di tutte quattro le condizioni riportate al comma 1:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
In mancanza di criteri specifici di adozione europea o nazionale (articolo 184-ter, comma 2), si procede ai sensi del comma 3 per la definizione dei criteri specifici nelle autorizzazioni c.d. “caso per caso”, per le quali è previsto il rilascio di un parere vincolante da parte di ISPRA/ARPA. Le Linee Guida SNPA 41/22 forniscono, in tal senso, indicazioni operative per individuare modalità comuni per l’analisi tecnica in fase istruttoria delle autorizzazioni c.d. “caso per caso” per il rilascio del parere all’Autorità competente.
L’adozione di specifiche procedure di accettazione del rifiuto in ingresso all’impianto di recupero è un criterio indispensabile ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. L’assunto rientra, infatti, tra i criteri dettagliati di cui al comma 3 (lettera a) del suddetto art. 184-ter, a complemento delle condizioni di cui al comma 1.
Tali procedure devono garantire che il gestore acquisisca, prima dell’accettazione del rifiuto presso l’impianto di trattamento, tutte le informazioni che caratterizzano lo stesso, tra le quali la documentazione che ne attesti le caratteristiche chimico-fisiche e la provenienza (incluso il produttore), nonché eventuali ulteriori informazioni documentali utili a identificarlo.
Il rifiuto in ingresso deve avere, infatti, caratteristiche compatibili con il processo di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, al fine di evitare fenomeni di incompatibilità̀ fisica e/o chimica. Nello specifico, nel proprio Sistema di Gestione, il gestore deve prevedere procedure operative atte a garantire la tracciabilità̀ del rifiuto dal momento del conferimento in impianto fino alla produzione del prodotto (EoW) e definire, nella procedura di accettazione, gli eventuali contaminanti critici ed i relativi limiti in concentrazione compatibili con il processo e con la qualità̀ finale del prodotto.
[...] Segue in allegato