Slide background
Certifico 2000/2024


/ Documenti disponibili: 41.244

/ Totale documenti scaricati: 27.001.197

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.197 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.197 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.197 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.197 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.197 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.197 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.197 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.197 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Regolamento (UE) 2020/741

ID 10924 | | Visite: 7280 | Legislazione acquePermalink: https://www.certifico.com/id/10924

Regolamento UE 2020 741

Regolamento (UE) 2020/741

Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua

GU L 177/32 del 05.06.2020

Entrata in vigore: 25.06.2020
____

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.
2. Finalità del presente regolamento è garantire la sicurezza delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura, onde assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale, promuovere l’economia circolare, favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, e contribuire agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE affrontando in modo coordinato in tutta l’Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 2 Ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura, come specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento.
2. Uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei criteri seguenti:
a) le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso;
b) le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei di cui alla direttiva 2000/60/CE;
c) le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi idrici;
d) i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche.
Una decisione adottata ai sensi del primo comma è debitamente giustificata sulla base dei criteri di cui a tale comma e presentata alla Commissione. Essa è riesaminata ove necessario, in particolare tenendo conto delle proiezioni relative ai cambiamenti climatici e delle strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, e almeno ogni sei anni, tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva 2000/60/CE.
3. In deroga al paragrafo 1, i progetti di ricerca o i progetti pilota relativi agli impianti di affinamento possono essere esentati dal presente regolamento laddove l’autorità competente accerti che siano soddisfatti i criteri seguenti: a) il progetto di ricerca o il progetto pilota non sarà condotto in un corpo idrico utilizzato per l’estrazione di acque destinate al consumo umano o in una relativa zona di salvaguardia designata ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
b) il progetto di ricerca o il progetto pilota sarà oggetto di opportuno monitoraggio.
Qualsiasi esenzione a norma del presente paragrafo è limitata a un massimo di cinque anni.
Nessun raccolto risultante da un progetto di ricerca o un progetto pilota esentato a norma del presente paragrafo è immesso sul mercato.
4. Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 852/2004 e non impedisce agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell’acqua necessaria per conformarsi a tale regolamento utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con opzioni diverse dal trattamento, né di utilizzare fonti idriche alternative a fini irrigui in agricoltura.

Articolo 5 Gestione dei rischi

1. Ai fini della produzione, dell’erogazione e dell’utilizzo di acque affinate, l’autorità competente provvede a che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.
Un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua può includere uno o più sistemi di riutilizzo dell’acqua.
2. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua è elaborato dal gestore dell’impianto di affinamento, da altre parti responsabili e dagli utilizzatori finali, a seconda dei casi. Le parti responsabili che elaborano il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua consultano tutte le altre pertinenti parti responsabili e gli utilizzatori finali, a seconda dei casi.
3. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua si basa su tutti i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II. Esso individua le responsabilità di gestione dei rischi del gestore dell’impianto di affinamento e di altre parti responsabili.
4. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua provvede in particolare a:
a) stabilire le prescrizioni necessarie per il gestore dell’impianto di affinamento oltre a quelle specificate nell’allegato I, in conformità dell’allegato II, punto B), per attenuare ulteriormente i rischi prima del punto di conformità;
b) individuare i pericoli, i rischi e le adeguate misure preventive e/o le eventuali misure correttive in conformità dell’allegato II, punto C);
c) individuare ulteriori barriere nel sistema di riutilizzo dell’acqua, e stabilire ulteriori prescrizioni, necessarie dopo il punto di conformità per garantire che il sistema di riutilizzo dell’acqua è sicuro, comprese le condizioni relative alla distribuzione, allo stoccaggio e all’utilizzo, se del caso, e individuare le parti responsabili del rispetto di tali prescrizioni.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II.
Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II.

[...]

Articolo 15 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il 26 giugno 2024, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 16 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2023.
______

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2020 741.pdf)Regolamento (UE) 2020/741
 
IT670 kB1136

Tags: Ambiente Acque

Ultimi inseriti

Nov 21, 2024 18

Circolare Ministero LL.PP. n. 1501 del 14 Aprile 1969

Circolare Ministero LL.PP. n. 1501 del 14 Aprile 1969 ID 22981 | 21.11.2024 / In allegato Interpretazione della legge n. 765 del 1967 (art. 17 comma 6). Collegati
Legge 6 agosto 1967 n. 765
Leggi tutto
Nov 21, 2024 21

DdL Salva-Milano

DdL Salva-Milano / Approvato Camera 21 Novembre 2024 ID 22980 | 21.11.2024 / In allegato Proposta di Legge (C. 1987) ________ Update 21.11.2024 La Camera dei deputati approva con 172 voti a favore e 41 contrari la approvato la proposta di legge recante "Disposizioni di interpretazione autentica in… Leggi tutto
UNI ISO 9374 1 2024 Apparecchi di sollevamento
Nov 21, 2024 34

UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire

UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire ID 22976 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 1: Generalità La norma stabilisce le informazioni che devono essere fornite dal cliente e dal… Leggi tutto
Bolletta dei clienti finali di energia   dal 1 Lugliop 2025
Nov 20, 2024 59

Delibera 315/2024/R/com: Bolletta dei clienti finali di energia 2025

in News
Delibera 315/2024/R/com - Bolletta dei clienti finali di energia 2025 - dal 1° luglio 2025 ID 22973 | 20.11.2024 / In allegato Delibera 315/2024/R/com Delibera 315 2024/R/comDelibera 315 2024/R/com - Allegato ADelibera 315 2024/R/com - Relazione AIR______ ARERA, con la Delibera 315/2024/R/com del… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI ISO 9374 1 2024 Apparecchi di sollevamento
Nov 21, 2024 34

UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire

UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire ID 22976 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 1: Generalità La norma stabilisce le informazioni che devono essere fornite dal cliente e dal… Leggi tutto
Ruolo del RSL e UNI EN ISO 4001
Nov 19, 2024 179

Il ruolo degli RLS nei SGSSL UNI EN ISO 45001

Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro alla luce della UNI EN ISO 45001:2018 ID 22959 | 19.11.2024 / In allegato Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimento normativo, ma anche come parte integrante dei processi… Leggi tutto