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Europe, Rome

Regolamento (UE) 2020/741

ID 10924 | | Visite: 7621 | Legislazione acquePermalink: https://www.certifico.com/id/10924

Regolamento UE 2020 741

Regolamento (UE) 2020/741

Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua

GU L 177/32 del 05.06.2020

Entrata in vigore: 25.06.2020
____

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.
2. Finalità del presente regolamento è garantire la sicurezza delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura, onde assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale, promuovere l’economia circolare, favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, e contribuire agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE affrontando in modo coordinato in tutta l’Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 2 Ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura, come specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento.
2. Uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei criteri seguenti:
a) le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso;
b) le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei di cui alla direttiva 2000/60/CE;
c) le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi idrici;
d) i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche.
Una decisione adottata ai sensi del primo comma è debitamente giustificata sulla base dei criteri di cui a tale comma e presentata alla Commissione. Essa è riesaminata ove necessario, in particolare tenendo conto delle proiezioni relative ai cambiamenti climatici e delle strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, e almeno ogni sei anni, tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva 2000/60/CE.
3. In deroga al paragrafo 1, i progetti di ricerca o i progetti pilota relativi agli impianti di affinamento possono essere esentati dal presente regolamento laddove l’autorità competente accerti che siano soddisfatti i criteri seguenti: a) il progetto di ricerca o il progetto pilota non sarà condotto in un corpo idrico utilizzato per l’estrazione di acque destinate al consumo umano o in una relativa zona di salvaguardia designata ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
b) il progetto di ricerca o il progetto pilota sarà oggetto di opportuno monitoraggio.
Qualsiasi esenzione a norma del presente paragrafo è limitata a un massimo di cinque anni.
Nessun raccolto risultante da un progetto di ricerca o un progetto pilota esentato a norma del presente paragrafo è immesso sul mercato.
4. Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 852/2004 e non impedisce agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell’acqua necessaria per conformarsi a tale regolamento utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con opzioni diverse dal trattamento, né di utilizzare fonti idriche alternative a fini irrigui in agricoltura.

Articolo 5 Gestione dei rischi

1. Ai fini della produzione, dell’erogazione e dell’utilizzo di acque affinate, l’autorità competente provvede a che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.
Un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua può includere uno o più sistemi di riutilizzo dell’acqua.
2. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua è elaborato dal gestore dell’impianto di affinamento, da altre parti responsabili e dagli utilizzatori finali, a seconda dei casi. Le parti responsabili che elaborano il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua consultano tutte le altre pertinenti parti responsabili e gli utilizzatori finali, a seconda dei casi.
3. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua si basa su tutti i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II. Esso individua le responsabilità di gestione dei rischi del gestore dell’impianto di affinamento e di altre parti responsabili.
4. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua provvede in particolare a:
a) stabilire le prescrizioni necessarie per il gestore dell’impianto di affinamento oltre a quelle specificate nell’allegato I, in conformità dell’allegato II, punto B), per attenuare ulteriormente i rischi prima del punto di conformità;
b) individuare i pericoli, i rischi e le adeguate misure preventive e/o le eventuali misure correttive in conformità dell’allegato II, punto C);
c) individuare ulteriori barriere nel sistema di riutilizzo dell’acqua, e stabilire ulteriori prescrizioni, necessarie dopo il punto di conformità per garantire che il sistema di riutilizzo dell’acqua è sicuro, comprese le condizioni relative alla distribuzione, allo stoccaggio e all’utilizzo, se del caso, e individuare le parti responsabili del rispetto di tali prescrizioni.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II.
Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II.

[...]

Articolo 15 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il 26 giugno 2024, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 16 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2023.
______

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