
Direttiva 2000/60/CE | Direttiva Quadro Acque (DQA) / Update 03.2023
ID 4470 | Update news 06.03.2023 / Download Scheda
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
(GU n. L 327 del 22/12/2000)
Entrata in vigore: 22.12.2000 / Applicazione: 22.10.2000
Testo versione consolidata al 20.11.2014 (in allegato) - Valido Revisione articolo del 06.03.2023
Modificato da:
DECISIONE N. 2455/2001/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2001
DIRETTIVA 2008/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2008
DIRETTIVA 2008/105/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008
DIRETTIVA 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 23 aprile 2009
DIRETTIVA 2013/39/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 12 agosto 2013
DIRETTIVA 2013/64/UE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
DIRETTIVA 2014/101/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 30 ottobre 2014
Rettificato da:
Rettifica, GU L 017, 19.1.2001, pag. 39 (2000/60/CE)
Scopo
Specifica le norme per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici dell’Unione europea (UE) e per conseguire un «buono stato» dei fiumi, dei laghi e delle acque sotterranee in Europa entro il 2015.
In particolare, ciò prevede di:
proteggere tutte le forme di acqua (di superficie*, sotterranee*, interne* e di transizione*);
- ripristinare gli ecosistemi in e intorno a questi corpi d’acqua;
- ridurre l’inquinamento nei corpi idrici;
- garantire un uso sostenibile delle acque da parte di individui e imprese.
Punti chiave
La normativa delega chiare responsabilità alle autorità nazionali, che hanno l’obbligo di:
- individuare i singoli bacini idrografici presenti sul loro territorio, ovvero le aree territoriali circostanti che sfociano in specifici sistemi fluviali;
- designare le autorità che gestiscono questi bacini in linea con le norme UE;
- analizzare le caratteristiche di ciascun bacino idrografico, incluso l’impatto delle attività umane e una valutazione economica dell’utilizzo idrico;
- monitorare lo stato delle acque in ciascun bacino;
- registrare le aree protette, come quelle utilizzate per l’acqua potabile, che richiedono particolare attenzione;
- produrre e mettere in atto «piani di gestione dei bacini idrografici», per evitare il deterioramento delle acque superficiali, proteggere e migliorare le acque sotterranee e preservare le aree protette;
- garantire che il costo dei servizi idrici sia recuperato, in modo che le risorse siano utilizzate in modo efficiente e chi inquina paga;
- fornire informazioni e consentire una consultazione pubblica dei loro piani di gestione dei bacini idrografici.
Applicazione
Si applica dal 22 ottobre 2000. I paesi dell'UE dovevano integrarla nel diritto nazionale entro il 22 dicembre 2003.
Contesto
Nell’Unione europea (UE) l’acqua è sempre più al centro dei dibattiti a causa della continua crescita della domanda di quantità sufficienti di acqua di buona qualità per una vasta gamma di usi. La presente direttiva mira a proteggere e migliorare la qualità delle acque.
Termini chiave
Acque di superficie: tutte le acque interne tranne quelle sotterranee, di transizione o le acque costiere.
Acque sotterranee: tutte le acque sotto la superficie del suolo.
Acque interne: tutte le acque ferme o che scorrono sulla superficie del terreno.
Acque di transizione: le acque vicino alle foci dei fiumi, che sono parzialmente di natura salina ma contengono consistenti flussi di acqua dolce.
6. Acque di balneazione
Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU 64/37 del 04.03.2006).
La Direttiva 2006/7/CE è stata attuata con il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE. (GU Serie Generale n.155 del 04.07.2008).
Collegati
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