Decreto MIT n. 227 del 02 Giugno 2020
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Decreto MIT 227 del 02 Giugno 2020
MIT, 02 Giugno 2020
Art. 1 (Trasporto aereo)
1. Al fine di evitare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di tutelare la salute dell'utenza e dei lavoratori, i servizi nel settore del trasporto aereo sono soggetti alle limitazioni di cui al presente articolo.
2. Per il trasporto aereo, tenuto conto delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamento insulari, l'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, e Venezia Tessera. Negli aeroporti commerciali non inclusi nell'elenco di cui al presente comma sono consentite le attività di aviazione generale.
3. Il personale degli USMAF/SASN dipendente o con contratto temporaneo con il Ministero della Salute che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 può essere utilizzato per le
esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.
4. L’Ente nazionale per l'aviazione civile, può sulla base delle ulteriori esigenze di trasporto aereo, previo parere conforme del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modificare e integrare l’elenco di cui al precedente comma 2.
5. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti.
Art. 2 (Servizi di trasporto da e per la Sardegna)
1. Al fine di evitare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna, in relazione anche alla particolare situazione dell'organizzazione sanitaria della stessa Regione, sono assicurati, nel settore del trasporto marittimo e aereo, esclusivamente i servizi indicati nei successivi commi.
2. Fino alla data del 12 giugno il trasporto marittimo di viaggiatori di linea da e verso la Sardegna è limitato ai servizi svolti in continuità territoriale, tutti i collegamenti da e per la Sardegna verso i porti nazionali e viceversa saranno riattivati dal 13 giugno.
3. Il trasporto delle merci non è soggetto a limitazioni.
4. Fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1, il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna fino alla data del 12 giugno è assicurato dagli aeroporti di Alghero, Cagliari e di Olbia esclusivamente per garantire la continuità territoriale su voli oggetto di obblighi di servizio pubblico. A partire dal 13 giugno è previsto il riavvio di tutti i voli domestici da e per la Sardegna.
Art. 3 (Disposizioni in materia di sosta inoperosa per le navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera)
1. E’ consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta inoperosa.
Art. 4 (Efficacia)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetti fino al 14 giugno 2020.
Fonte: MIT
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